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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1086/2020 R.G., avente ad oggetto: assicurazione sulla vita
TRA
, (c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lapuista Endrio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere
Marittimo (CS), alla C/da Vetticello n. 72, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
(P.IVA , C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del procuratore p.t., rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come in atti, giusta procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Runco P_ C.F._2
Domenico ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Montalto Uffugo
(CS), al Corso Italia 171, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.24, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 2.10.20, come da ricevute di accettazione e consegna, il sig. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Paola la Parte_1 [...]
deducendo: di aver stipulato con la Controparte_1 Controparte_3
(oggi , presso l'agenzia n.4067 di Montalto Uffugo
[...] Controparte_1
(CS) agente , la polizza vita n. 75275.88 del 6.10.10, provvedendo a pagare il relativo P_
premio di euro 10.000,00, mediante assegno circolare n.8202082659-04; di aver stipulato, in data
8.7.13, un appendice di versamento aggiuntivo n.28.858, di euro 10.000,00 ad integrazione della suddetta polizza vita con pagamento del relativo premio effettuato a mezzo bonifico del 28.6.13; di aver richiesto, in data 1.6.17, il riscatto totale della suddetta polizza vita del 6.10.10 e dell'appendice del 8.7.13 conformemente a quanto previsto dall'art. 8, rubricato “Riscatto delle condizioni generali di polizza” che prevedeva che il contraente potesse chiedere alla società, mediante raccomandata A.R.
o telefax, la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto in qualsiasi momento, determinando la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta, essendo il suo valore pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data della richiesta;
stante la morosità della società assicuratrice, in data 7.7.17 veniva reiterata a mezzo pec la richiesta di riscatto totale della polizza;
in data 27.8.17 veniva presentata istanza di mediazione che si concludeva con esito negativo a causa della mancata partecipazione, all'incontro del 26.9.17, della compagnia convenuta, la quale, contestualmente, effettuava un pagamento parziale della somma di euro 11.745,54, comprensiva di interessi che veniva accettato dall'attore solo a titolo di acconto dell'ulteriore importo dovuto.
In ragione di tanto, parte attrice, domandava: accertarsi e dichiararsi la validità della polizza vita n.75275.88 del 6.10.10 per l'importo di euro 10.000,00 e dell'appendice di versamento aggiuntivo n.28.858 del 8.7.13 di euro 10.000,00 ad integrazione della suddetta polizza vita n.75275.88 del
6.10.10 stipulate tra il sig. ed il sig. in qualità di Agente della Parte_1 P_ [...]
oggi Controparte_3 Controparte_1
per l'effetto, dato atto del pagamento parziale effettuato dalla convenuta per euro 11.745,54 comprensivo di interessi, condannarsi la al pagamento dell'importo Controparte_1
residuo pari ad euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione, come da polizza vita n.75275.88 del
6.10.10 e appendice di versamento aggiuntivo n.28.858 del 8.7.13; in via subordinata, condannarsi la al risarcimento dei danni subiti dall'attore pari all'importo di euro Controparte_1
10.000,00 oltre interessi e rivalutazione, quale differenza tra i versamenti effettuati dal medesimi con assegno del 6.10.10 di euro 10.000,00 e bonifico del 26.6.13 di euro 10.000,00 (per un totale di euro
20.000,00) in adempimento della Polizza vita n.75275.88 del 6.10.10 e Appendice di Versamento
Aggiuntivo n.28.858 del 8.7.13 e l'importo di euro 11.745,54 (già comprensivo di interessi) corrisposto dalla in parziale esecuzione del suddetto contratto di Controparte_1
2 assicurazione;
con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge da distrarsi.
Con comparsa di costituzione e risposta con istanza per la chiamata del terzo, tempestivamente depositata in data 17.12.20, si costituiva in giudizio la la quale, dopo Controparte_1
aver precisato che la stessa non aveva autorizzato alcun versamento aggiuntivo e che, quindi, nulla aveva percepito oltre al premio iniziale di € 10.000 regolarmente riscattato come da richiesta del contraente, domandava: preliminarmente, fissarsi nuova udienza a norma dell'articolo 269 c.p.c. per consentire la chiamata del terzo, ; nel merito, respingersi comunque la domanda attorea P_
in quanto infondata in fatto e in diritto, ritenendo unico debitore rispetto alla pretesa attorea, ove provata, ; in subordine, nel caso di accoglimento della domanda attorea nei confronti P_
della Compagnia, condannarsi a manlevare e tenere indenne la Compagnia di quanto P_ quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio;
in subordine, atteso il comportamento tenuto, ritenersi l'attore corresponsabile del richiesto danno con conseguente riduzione dell'importo allo stesso dovuto ex art. 1227 cc.; in ordine al quantum, venivano contestate le voci di danno richieste in atti;
si ribadiva il disconoscimento della quietanza di versamento aggiuntivo dimessa agli atti in quanto non di provenienza della Compagnia e il versamento (comunque erroneamente effettuato all'agente) di un importo mai autorizzato;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.5.21, si costituiva in giudizio il sig. P_
, il quale precisava che la polizza ed appendice oggetto di causa erano state regolarmente
[...] annotate dall'agente negli incassi tardivi del 12.1.17 ed il relativo importo veniva imputato ai maggiori crediti dallo stesso vantati nei confronti della compagnia a titolo di indennità di fine rapporto, a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro e che i rapporti di dare e avere tra la compagnia chiamante ed il terzo chiamato erano oggetto di controversia pendente innanzi al giudice del Lavoro del Tribunale di Paola, R.G.1124/2019.Tale circostanza rendeva inammissibile e/o improcedibile la chiamata in causa del terzo chiamato.
Nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. l'attore domandava: accertare e dichiarare la validità della polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 per l'importo di euro 10.000,00 e dell'Appendice di
Versamento Aggiuntivo n.28.858 del 08/07/2013 di euro 10.000,00 ad integrazione della suddetta polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 stipulate tra il sig. ed il sig. in Parte_1 P_
qualità di Agente della , oggi Controparte_3 Controparte_1
per l'effetto, dato atto del pagamento parziale effettuato dalla convenuta per euro 11.745,54 comprensivo di interessi, condannare, in solido tra loro, la e il sig. Controparte_1
al pagamento dell'importo residuo pari ad euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione, P_
3 come da polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 e Appendice di Versamento Aggiuntivo n.28.858 del 08/07/2013; in via subordinata, condannare in solido tra loro, la Controparte_1
e il sig. al risarcimento dei danni subiti dal sig. pari all'importo di euro P_ Parte_1
10.000,00 oltre interessi e rivalutazione, quale differenza tra i versamenti effettuati dall'attore con assegno del 06/10/2010 di euro 10.000,00 e bonifico del 26/06/2013 di euro 10.000,00 (per un totale di euro 20.000,00) in adempimento della Polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 e Appendice di
Versamento Aggiuntivo n.28.858 del 08/07/2013 e l'importo di euro 11.745,54 (già comprensivo di interessi) corrisposto dalla in parziale esecuzione del suddetto contratto di Controparte_1
assicurazione; in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'invalidità dell'Appendice di Versamento Aggiuntivo, condannare in solido tra loro la Controparte_1
e il sig. alla restituzione dell'importo di euro 10.000,00 pagato dal sig.
[...] P_ [...]
oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario Parte_1
ed accessori come per legge da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, assunta prova orale, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.24 e il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che l'attore, sig. , in data Parte_1
6.10.10 stipulava contratto di polizza di assicurazione sulla vita, n. 000075275.88 con la
[...]
, Agenzia 406-Trotta Paolo, con decorrenza dal 6.10.10, avente durata Controparte_3
vita intera, provvedendo a pagare in un'unica soluzione il relativo premio di euro 10.000,00, per un capitale assicurato di € 9.675,75, mediante assegno circolare, non trasferibile, n.8202082659-04, emesso dal Banco di Napoli in data 6.10.10 e versato nelle mani dell'agente.
In data 8.7.13, il sig. stipulava un'appendice di versamento aggiuntivo n.28.858, di Parte_1
euro 10.000,00, ad integrazione della suddetta polizza vita n.75275.88 del 6.10.10 con pagamento del relativo premio effettuato a mezzo bonifico del 28.6.13, in favore di , con causale: P_
“Versamento aggiuntivo Polizza n. 75275.88 – ”, emesso dal Banco di Napoli. Parte_1
Con la predetta appendice integrativa, la dava atto che, a seguito del Controparte_4 versamento aggiuntivo di € 10.000,00, con effetto 08.07.2013, veniva riconosciuta una prestazione aggiuntiva pari a € 9.699,03, determinata a norma delle condizioni contrattuali.
Con missiva datata 1.6.17, inoltrata a mezzo raccomandata A/R, come da ricevuta di spedizione versata in atti, il sig. avanzava alla richiesta di riscatto Parte_1 Controparte_1
totale della polizza vita n. 000075275.88 codice 4076-Trotta Paolo, allegando copia della ricevuta di pagamento effettuata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'agenzia per il versamento
4 aggiuntivo di € 10.000,00 effettuato in data 27.06.2013 e dell'assegno circolare di € 10.000,00 effettuato alla data dell'emissione di polizza del 06.10.2010.
La richiesta veniva reiterata dal difensore del sig. , nei confronti di Pt_1 Controparte_1
con pec datata 07.07.2017, come da ricevute pec di accettazione e consegna allegate in atti, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del fascicolo informativo relativo all'assicurazione sulla vita allegato, in cui, nella parte relativa alle condizioni contrattuali, è previsto testualmente: “Riscatto:
Il contraente può chiedere alla Società, mediante Raccomandata A.R. o telefax, la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto. Il riscatto totale può essere chiesto in qualsiasi momento e determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. Il suo valore
è pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data della richiesta. Se la richiesta viene effettuata prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza, la rivalutazione del capitale assicurato viene effettuata in base alla misura annua minima garantita”.
Con missiva datata 22.09.2017, inoltrata a mezzo pec come da ricevute di accettazione e consegna allegate, avente ad oggetto: Riscatto Polizza Vita n. 000075275.88 del 06/10/2010 e Appendice
28.858 dell'8.7.2013 stipulata presso l'Agenzia n. 4076 di Montalto Uffugo (CS). Intimazione e messa in mora, il sig. , per il tramite di proprio procuratore, reiterava alla Pt_1 [...]
l'intenzione di avvalersi del diritto di riscatto totale della suddetta polizza, per Controparte_1
come previsto dal succitato art. 8 delle condizioni generali di contratto e, intimata e diffidata la predetta compagnia assicurativa, comunicava contestualmente le proprie coordinate bancarie ai fini dell'accredito.
In data 27.08.2017, il sig. presentava istanza di mediazione presso l'Organismo di Pt_1
Conciliazione e Mediazione ADR Media con sede Scalea (CS). Seguiva comunicazione della del 21.09.2017, con la quale la predetta compagnia manifestava l'intenzione Controparte_1
di non partecipare al suddetto incontro di mediazione, non sussistendo la materia del contendere e precisando che, su richiesta del sig. , erano in corso le procedure per la liquidazione Parte_1 del contratto di assicurazione sulla vita n. 75275.88, rimanendo in attesa di ricevere da quest'ultimo comunicazione in merito alla modalità di pagamento della sopramenzionata liquidazione, come al medesimo richiesto con lettera del 17 luglio 2017. Precisava, altresì, che la liquidazione del sopramenzionato contratto di assicurazione sulla vita avrebbe tenuto conto del premio di perfezionamento. È allegato, pertanto, verbale di mediazione del 26.09.2017, con esito negativo.
Con missiva datata 20.02.2020, inoltrata alla a mezzo racc. A/R, spedita in Controparte_5
pari data, come da ricevuta di spedizione allegata, il sig. comunicava di aver Parte_1 ricevuto, in data 31.10.2017 un bonifico bancario, da parte della compagnia assicurativa, di €
5 11.745,54, con causale pagamento vita individuale 000075275880008, manifestando la volontà di trattenere detta somma esclusivamente a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta.
Con missiva del 17.7.2017, la in risposta alla richiesta del sig. dell'01.06.2017 e CP_1 Pt_1
del 07.07.2017, informava, tanto l'assicurato, quanto il suo procuratore, che per procedere alla liquidazione per riscatto totale della polizza sarebbe stato necessario comunicare la modalità di pagamento prescelta, ovvero iban di un conto corrente bancario a lui intestato o cointestato o, in subordine, conferma dell'indirizzo per l'invio presso il suo domicilio dell'assegno di traenza.
È versata in atti quietanza di pagamento per riscatto del 25.10.2017, nella quale si attesta che il sig.
dichiarava di ricevere da UnipolSai Divisione Unipol la somma di € 11.745,54 a Parte_1
titolo di importo netto da liquidare.
Con missiva datata 12.12.2017, la contenzioso assicurativo, in Controparte_6 riscontro a missiva del 23.11.2017 del sig. , comunicava che l'importo di € 10.000,00, che Pt_1
l'attore asseriva di aver corrisposto a titolo di versamento aggiuntivo del contratto di assicurazione sulla vita n. 75275.88 di UnipolSai divisione Sasa, non risultava essere mai stato corrisposto alla compagnia assicurativa, invitandolo ad inoltrare unicamente al sig. ogni ulteriore P_
richiesta in merito.
La compagnia assicuratrice ha allegato anch'essa fascicolo informativo relativo all'assicurazione sulla vita. Nella sezione relativa alle condizioni contrattuali, ed in particolare all'art.
1.e), relativo al pagamento dei premi, è previsto che “l'assicurazione richiede il versamento alla Società di un premio unico anticipato non frazionabile di almeno Euro 5.000,00.
Inoltre, il Contraente può effettuare in ogni momento il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 1.000,00 e previo accordo con la società”.
, in sede di costituzione, produceva estratto “giornale cassa manuale ex-agenzia Unipol P_
cod. 4067, alla data del 12.01.2017, cessato il 22/09/2016 – Gestione del solo ramo vita”, P_
nel quale, alla data 11.01.2017, veniva annotato il bonifico di €10.000,00 (Vers/agg) effettuato da
. Parte_1
È altresì prodotto verbale di riconsegna dell' di Montalto Uffugo cod. 63991, del 26.09.2016, Pt_2
dal quale si evince che in detta data due ispettori della si sono Controparte_1
presentati presso i locali di agenzia nella sede di Via Don Gaetano Mauro n. 23 di Montalto Uffugo, al fine di effettuare le operazioni di controllo previste dal contratto di agenzia e le conseguenti operazioni di riconsegna a seguito delle dimissioni del sig. , avvenute in data 21.09.2016. Nel P_
verbale si precisa che in data 13,14 e 15 settembre 2016, i predetti ispettori si presentavano presso i locali dell'agenzia per effettuare le predette verifiche e che tuttavia il sig. non consentiva P_
lo svolgimento dei controlli ispettivi. Nel verbale si fa presente che nei fogli cassa erano state inserite
6 sette registrazioni per le quali il aveva dichiarato di aver percepito i relativi premi dai clienti P_
durante il periodo della propria gestione e che le stesse non erano state trasmesse alla direzione della compagnia, né contabilizzate. In particolare, si precisa che da un'analisi effettuata sul sistema informatico della compagnia risultava che la polizza stipulata dal sig. , n. 752758 risultava Pt_1 ancora in vigore e riconsegnata. L'ispettore, pertanto, contestava alla gestione del , cessata, il P_
mancato versamento delle somme percepite, costituendo in mora detta gestione. Seguono, in allegato, le dimissioni rassegnate dal sig. il 21.09.2016, inoltrate a mezzo pec, come da ricevuta di P_
consegna allegata.
Dal personale venivano consegnati agli ispettori incaricati copia della lettera di dimissioni, copia di una mail inviata in Direzione avente ad oggetto “Vs. visita Agenzia del 21.09.2016” e copia di una ricevuta di spedizione di un corriere. Gli ispettori, quindi, contattavano il consulente che comunicava, stante l'assenza degli incaricati dalla Compagnia, di aver già catalogato e spedito alla Direzione il materiale di proprietà della stessa. Dunque, gli ispettori incaricati evidenziavano, nel verbale di esito negativo notificato il 28.09.2016, versato in atti, che la mail con la quale il sig. contestava P_
“l'ingiustificata assenza della Compagnia” fosse stata inviata alle ore 11:20 del 21.09.2016, esattamente quattordici minuti dopo la comunicazione delle dimissioni, rendendo oggettivamente impossibile la presenza degli incaricati dalla Compagnia e che la ricevuta della spedizione fosse delle ore 08:55 del 22.09.2016. Gli ispettori incaricati, constatata l'impossibilità di iniziare le operazioni di riconsegna, lasciavano i locali aziendali e redigevano verbale di consegna con esito negativo, notificato al sig. il 28.09.2016 a mezzo raccomandata A.R. In data 26.09.2016 perveniva P_
presso la sede di via Stalingrado n.45 un pacco spedito dal sig. contenente una busta P_ contenente il Verbale di riconsegna redatto unilateralmente dall'agente medesimo, 34 quietanze di titoli insoluti e n. 70 cartelle contenenti contratti facenti parte dell'archivio polizze in vigore ed il materiale pervenuto veniva inventariato e controllato con quanto risultava dall'archivio informatico di Compagnia. Successivamente alla data di scioglimento del rapporto di agenzia e, più precisamente, il 13.01.2017 pervenivano al fax della Direzione della Compagnia due fogli cassa manuali redatti dal sig. nei quali erano inserite sette registrazioni di titoli contabili rispetto alle quali l'agente P_
dichiarava di aver percepito i relativi premi dai clienti, durante il periodo della propria gestione, ma di non averli né contabilizzati né trasmesso le relative somme alla Direzione della Compagnia.
L'ispettore incaricato, nel verbale, dunque, ribadiva la mancanza di efficacia contrattuale delle scritture contabili riportate nei fogli cassa manuali in quanto il rapporto di agenzia non era più in essere. Nel dettaglio, dall'analisi effettuata sul sistema informatico della Compagnia, con riferimento alle registrazioni contabili riportate nei fogli cassa manuali, risultava che quattro polizze fossero state emesse e successivamente stornate, su richiesta dell'agenzia, per mancato perfezionamento e che due
7 polizze fossero ancora in vigore, tra cui la polizza n. 7527588 riconsegnata e che, in entrambi i casi, si trattava di versamenti aggiuntivi di €10.000,00. Pertanto, l'ispettore incaricato contestava al sig.
il mancato versamento delle somme percepite, costituendola in mora. P_
In data 12.07.2017 venivano presentate controdeduzioni, osservazioni e note critiche al verbale di riconsegna dell'impresa del 30.06.2017. Il sig. asseriva non Controparte_1 P_
essere vero che la sua gestione fosse iniziata l'1.01.2015. e che il codice riportato fosse quello attribuito. In merito ai fatti rappresentati nel verbale, l'agente faceva presente che le operazioni di riconsegna dell'agenzia erano state effettuate da lui, unilateralmente, per “rinuncia e latitanza” degli incaricati, più volte invitati per iscritto, i quali, peraltro, avrebbero dovuto preventivamente contattarlo, invece di presentarsi negli uffici senza alcun preavviso. A tal proposito, precisava che le operazioni di riconsegna vengono operate dall'agente, o da chi per esso designato, nelle mani degli incaricati muniti di regolare e idonea delega (ex art. 23 ANA) e/o in mancanza di questi ultimi, invio di tutte le proprietà inventariate all'impresa. In merito alle registrazioni sui fogli cassa manuali, il sig.
rappresentava come l'Agenzia fosse stata costretta ad utilizzare i fogli cassa manuali, avendo P_ subito l'oscuramento dei terminali, rinnovando la contestazione all'Impresa. Con raccomandata A/R, anticipata via pec in data 22.04.2020, giuste ricevute di accettazione e consegna allegate, il sig. , P_
pertanto, comunicava al sig. , relativamente alla missiva pervenutagli per Parte_1
conoscenza dalla Compagnia in data 17.04.2020, in qualità di ex agente CP_1 Controparte_7
di non poter far altro che ribadire la sua totale estraneità ai fatti relativamente alle tardive
[...]
registrazioni a lui addebitate negli estratti conto della Compagnia CP_1
Dal sig. veniva infine prodotto verbale della causa R.G. 1124/2019, Tribunale di Paola-Sezione P_
Lavoro, del 27.11.20, per evidenziare che i rapporti in dare ed avere intercorrenti tra il terzo chiamato in garanzia e la compagnia chiamante fossero oggetto di controversia pendente innanzi il predetto
Tribunale, con udienza di discussione fissata al 17/12/2021.
È allegata, altresì, missiva datata 7.12.2013, inoltrata dalla Milano Ass.ni al sig. e avente ad Pt_1 oggetto “resoconto riepilogativo alla ricorrenza annuale del 6.10.2013”, relativo alla polizza stipulata.
Il teste riferisce: “sono stato collaboratore esterno di;
sono stato Testimone_1 P_
collaboratore esterno di fino al 2014-2015, non ricordo bene. Indifferente rispetto alle P_ altre parti.”. In ordine alla circostanza di cui alla pag. 4 della memoria ex art. 183, VI comma n.2
c.p.c. di parte attrice ("Vero è che l'Appendice di versamento aggiuntivo allegato n.2 del fascicolo di parte attrice, che le si mostra, è stata rilasciata dall'Agenzia n.4067 della
[...]
con sede in Montalto Uffugo (CS) e facente capo all'Agente Controparte_3
”), dichiara che la quietanza era stata emessa dall'Agenzia, per come si evinceva anche P_
dalla carta stampata CP_1
8 In base al complessivo compendio probatorio in atti, la domanda formulata da parte attrice in via principale, come modificata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., è fondata e, pertanto, va accolta.
Rilevato che nella sezione relativa alle condizioni contrattuali del fascicolo informativo relativo all'assicurazione sulla vita, ed in particolare all'art.
1.e), relativo al pagamento dei premi, è previsto che “il Contraente può effettuare in ogni momento il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 1.000,00 e previo accordo con la società”, l'appendice di versamento aggiuntivo n.28.858, di euro 10.000,00, stipulata in data 8.7.13 dal sig. , reca Parte_1
l'esplicita indicazione della , sia nell'intestazione che nella parte relativa Controparte_4 alla firma, nonché il timbro “Milano Assicurazioni S.p.A. Divisione Sasa…Agenzia 4067- P_
”.
[...]
L'appendice de qua, per come nella stessa testualmente esposto, “forma parte integrante della polizza suddetta” (n.75275.88) e con la medesima la dava atto che “a seguito del Controparte_4 versamento aggiuntivo di €10.000,00, con effetto 08.07.2013”, veniva “riconosciuta una prestazione aggiuntiva pari a €9.699,03, determinata a norma delle condizioni contrattuali”, con la precisazione che al perfezionamento il contraente avrebbe corrisposto l'importo totale di € 10.000,00, il cui versamento è pacifico e documentalmente provato.
Nella richiamata appendice, infatti, si attesta che “l'importo di cui sopra è stato versato” nelle mani dell'agente in data 8.7.13, con bonifico del 28.6.13.
A conferma ulteriore di ciò, è allegata la nota di eseguito bonifico del 28.6.13, ordinato da
[...]
in favore di , per un importo totale di € 10.000,00, con causale: “Versamento Parte_1 P_ aggiuntivo Polizza n. 75275.88 – ”, emesso dal Banco di Napoli. Parte_1
Secondo quanto riportato nell'ordinanza della Suprema Corte n. 12662 del 2018, “nel 2010
[...]
convenne dinanzi al Giudice di pace di AN la società Parte_3 Controparte_8
esponendo: - di avere stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione sulla vita;
- di avere esercitato il diritto di riscatto (ovvero il recesso ante tempus dalla polizza); - che, ricevuta la liquidazione del capitale assicurato, si avvide che il capitale riscattato non corrispondeva al capitale
Contr Contr versato. Chiese, pertanto, la condanna della al pagamento della differenza.
2. La si difese sostenendo che la frazione di capitale in contestazione non era dovuta, perché il relativo premio non le era mai pervenuto. In subordine, chiese di essere garantita dal proprio agente, , al Controparte_9
quale ascriveva di avere ricevuto il premio pagato dalla contraente, senza versarlo alla società…3.
Con sentenza n. 723 del 2014 il Giudice di pace di AN accolse la domanda principale e quella Contr Contr proposta dalla nei confronti di . Il gravame della avverso la suddetta Parte_4 sentenza venne rigettato dal Tribunale di Trani con sentenza 1.3.2016 n. 347”.
9 Come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella citata pronuncia, alla data del versamento, da parte del contraente, del premio che si assume mai pervenuto all'assicuratore “era già in vigore l'art. 118 cod. ass. (d. lgs.
7.9.2005 n. 209), il quale stabilisce che "il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione". E poiché non v'è dubbio che il subagente rientri tra i collaboratori dell'agente [art.
109, comma 2, lettera (e), cod. ass., il pagamento a questi effettuato si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell'assicuratore. La decisione del Tribunale fu dunque, su questo punto, conforme a diritto, sebbene debba esserne corretta la motivazione: nel caso di specie infatti era superfluo il richiamo all'art. 2049 c.c., e superfluo l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, giacché non si poneva un problema di responsabilità (dell'assicuratore per il fatto altrui), ma un problema di imputabilità del pagamento: problema, come s'è detto, direttamente risolto dalla legge con la previsione di cui all'art. 118 cod. ass. … vi fosse o non vi fosse, infatti, una situazione di apparenza del diritto, in ogni caso il premio pagato al collaboratore dell'intermediario si reputa ope legis versato all'assicuratore, per quanto già detto…in ogni caso l'agente risponde pacificamente del fatto del subagente (art. 119 cod. ass.), e l'assicurazione risponde del fatto dell'agente. Sicché nel nostro caso la indiscussa responsabilità dell'agente faceva sorgere ipso facto quella dell'assicuratore, a nulla rilevando che l'agente fosse responsabile per il fatto proprio o per il fatto del subagente di cui si era avvalso” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12662 del 2018).
Nel caso di specie, l'agente , ricevuto il predetto pagamento, non ha provveduto a P_
versarlo alla compagnia di assicurazione, come si evince dal verbale di riconsegna dell'Agenzia di
Montalto Uffugo cod. 63991, del 26.09.2016 e, in particolare, dalla comparsa di costituzione e risposta depositata da , in cui lo stesso ha espressamente ammesso di aver trattenuto P_
l'importo de quo, in quanto imputato “ai maggiori crediti da esso vantati nei confronti della compagnia a titolo di Indennità di fine rapporto, giusta verbale di consegna successivo allo scioglimento consensuale del rapporto”.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. si riferisce “al Giudizio pendente tra la P_
convenuta ed il terzo chiamato in causa innanzi Codesto On.le Tribunale di Paola P_
Giudice del Lavoro n 1124 / 2019 RGAC. Giudizio, il quale ha ad oggetto l'accertamento della misura numerica delle … somme dovute dalla UNIPOL all'Agente a titolo di indennità di fine rapporto... in sede di Verbale di consegna, già allegato tra i documenti prodotti nell'ambito della costituzione in giudizio, in base agli addebiti del premio delle polizze vita non versati dal , tra cui il premio P_ della polizza del ”. Parte_1
Va rammentato che la compensazione postula la certezza del credito oggetto di tale eccezione e che
“se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già
10 pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 23225 del 15/11/2016).
Secondo la massima relativa alla sentenza appena menzionata, “in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”.
Anche la c.d. compensazione impropria, che “sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27030 del 2022) e in cui la valutazione delle reciproche pretese si risolve in un mero accertamento contabile, presuppone comunque la certezza del controcredito, non provata nella fattispecie.
“La compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione). Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che, nel corso del giudizio di cui si tratta, la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato nell'altro giudizio con l'efficacia di giudicato, né, comunque, alla cosiddetta "compensazione atecnica", perché essa non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica. (Nella specie, la S.C., pur ritenendo astrattamente suscettibili di compensazione atecnica il credito del dipendente bancario per t.f.r. con quello della banca per i danni conseguenti all'illecito del lavoratore, ha escluso la compensabilità in concreto, per essere quest'ultimo non certo né liquido ma oggetto di un separato giudizio ancora in corso)” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 1695 del 29/01/2015).
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara la validità della polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 per l'importo di euro 10.000,00 e dell'Appendice di Versamento Aggiuntivo n.28.858 del 08/07/2013 di euro 10.000,00 ad integrazione della suddetta polizza vita n.75275.88 del
06/10/2010 stipulate tra il sig. ed il sig. in qualità di Agente della Parte_1 P_
, oggi per l'effetto, dato atto Controparte_3 Controparte_1
del pagamento parziale effettuato dalla convenuta per euro 11.745,54 comprensivo di interessi, si condannano, in solido tra loro, la in p.l.r.p.t., e il sig. al Controparte_1 P_
11 pagamento dell'importo residuo pari ad euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione, come da polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 e Appendice di Versamento Aggiuntivo n.28.858 del 08/07/2013; si condanna a manlevare e tenere indenne la Compagnia convenuta di quanto quest'ultima P_
sarà tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza della Compagnia convenuta e di P_
, con attribuzione all'avv. Endrio Lapuista.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1086/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara la validità della polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 per l'importo di euro 10.000,00 e dell'Appendice di Versamento Aggiuntivo n.28.858 del 08/07/2013 di euro
10.000,00 ad integrazione della suddetta polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 stipulate tra il sig. ed il sig. in qualità di Agente della Parte_1 P_ Controparte_3
, oggi
[...] Controparte_1
2) per l'effetto, dato atto del pagamento parziale effettuato dalla convenuta per euro 11.745,54 comprensivo di interessi, condanna, in solido tra loro, la in Controparte_1
p.l.r.p.t, e il sig. al pagamento dell'importo residuo pari ad euro 10.000,00 oltre P_
interessi e rivalutazione, come da polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 e Appendice di
Versamento Aggiuntivo n.28.858 del 08/07/2013;
3) condanna la in p.l.r.p.t, e il sig. , in solido tra Controparte_1 P_ loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in loro complessivo ammontare in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e CPA nella misura e sulle voci attribuite per legge, nonché € 80,66 per il tentativo di mediazione obbligatoria, con esito negativo per assenza delle controparti, con attribuzione all'avv. Endrio Lapuista;
4) condanna a manlevare e tenere indenne la Compagnia convenuta di quanto P_ quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio
CP_1
lì 20.3.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1086/2020 R.G., avente ad oggetto: assicurazione sulla vita
TRA
, (c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lapuista Endrio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere
Marittimo (CS), alla C/da Vetticello n. 72, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
(P.IVA , C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del procuratore p.t., rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come in atti, giusta procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Runco P_ C.F._2
Domenico ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Montalto Uffugo
(CS), al Corso Italia 171, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.24, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 2.10.20, come da ricevute di accettazione e consegna, il sig. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Paola la Parte_1 [...]
deducendo: di aver stipulato con la Controparte_1 Controparte_3
(oggi , presso l'agenzia n.4067 di Montalto Uffugo
[...] Controparte_1
(CS) agente , la polizza vita n. 75275.88 del 6.10.10, provvedendo a pagare il relativo P_
premio di euro 10.000,00, mediante assegno circolare n.8202082659-04; di aver stipulato, in data
8.7.13, un appendice di versamento aggiuntivo n.28.858, di euro 10.000,00 ad integrazione della suddetta polizza vita con pagamento del relativo premio effettuato a mezzo bonifico del 28.6.13; di aver richiesto, in data 1.6.17, il riscatto totale della suddetta polizza vita del 6.10.10 e dell'appendice del 8.7.13 conformemente a quanto previsto dall'art. 8, rubricato “Riscatto delle condizioni generali di polizza” che prevedeva che il contraente potesse chiedere alla società, mediante raccomandata A.R.
o telefax, la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto in qualsiasi momento, determinando la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta, essendo il suo valore pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data della richiesta;
stante la morosità della società assicuratrice, in data 7.7.17 veniva reiterata a mezzo pec la richiesta di riscatto totale della polizza;
in data 27.8.17 veniva presentata istanza di mediazione che si concludeva con esito negativo a causa della mancata partecipazione, all'incontro del 26.9.17, della compagnia convenuta, la quale, contestualmente, effettuava un pagamento parziale della somma di euro 11.745,54, comprensiva di interessi che veniva accettato dall'attore solo a titolo di acconto dell'ulteriore importo dovuto.
In ragione di tanto, parte attrice, domandava: accertarsi e dichiararsi la validità della polizza vita n.75275.88 del 6.10.10 per l'importo di euro 10.000,00 e dell'appendice di versamento aggiuntivo n.28.858 del 8.7.13 di euro 10.000,00 ad integrazione della suddetta polizza vita n.75275.88 del
6.10.10 stipulate tra il sig. ed il sig. in qualità di Agente della Parte_1 P_ [...]
oggi Controparte_3 Controparte_1
per l'effetto, dato atto del pagamento parziale effettuato dalla convenuta per euro 11.745,54 comprensivo di interessi, condannarsi la al pagamento dell'importo Controparte_1
residuo pari ad euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione, come da polizza vita n.75275.88 del
6.10.10 e appendice di versamento aggiuntivo n.28.858 del 8.7.13; in via subordinata, condannarsi la al risarcimento dei danni subiti dall'attore pari all'importo di euro Controparte_1
10.000,00 oltre interessi e rivalutazione, quale differenza tra i versamenti effettuati dal medesimi con assegno del 6.10.10 di euro 10.000,00 e bonifico del 26.6.13 di euro 10.000,00 (per un totale di euro
20.000,00) in adempimento della Polizza vita n.75275.88 del 6.10.10 e Appendice di Versamento
Aggiuntivo n.28.858 del 8.7.13 e l'importo di euro 11.745,54 (già comprensivo di interessi) corrisposto dalla in parziale esecuzione del suddetto contratto di Controparte_1
2 assicurazione;
con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge da distrarsi.
Con comparsa di costituzione e risposta con istanza per la chiamata del terzo, tempestivamente depositata in data 17.12.20, si costituiva in giudizio la la quale, dopo Controparte_1
aver precisato che la stessa non aveva autorizzato alcun versamento aggiuntivo e che, quindi, nulla aveva percepito oltre al premio iniziale di € 10.000 regolarmente riscattato come da richiesta del contraente, domandava: preliminarmente, fissarsi nuova udienza a norma dell'articolo 269 c.p.c. per consentire la chiamata del terzo, ; nel merito, respingersi comunque la domanda attorea P_
in quanto infondata in fatto e in diritto, ritenendo unico debitore rispetto alla pretesa attorea, ove provata, ; in subordine, nel caso di accoglimento della domanda attorea nei confronti P_
della Compagnia, condannarsi a manlevare e tenere indenne la Compagnia di quanto P_ quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio;
in subordine, atteso il comportamento tenuto, ritenersi l'attore corresponsabile del richiesto danno con conseguente riduzione dell'importo allo stesso dovuto ex art. 1227 cc.; in ordine al quantum, venivano contestate le voci di danno richieste in atti;
si ribadiva il disconoscimento della quietanza di versamento aggiuntivo dimessa agli atti in quanto non di provenienza della Compagnia e il versamento (comunque erroneamente effettuato all'agente) di un importo mai autorizzato;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.5.21, si costituiva in giudizio il sig. P_
, il quale precisava che la polizza ed appendice oggetto di causa erano state regolarmente
[...] annotate dall'agente negli incassi tardivi del 12.1.17 ed il relativo importo veniva imputato ai maggiori crediti dallo stesso vantati nei confronti della compagnia a titolo di indennità di fine rapporto, a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro e che i rapporti di dare e avere tra la compagnia chiamante ed il terzo chiamato erano oggetto di controversia pendente innanzi al giudice del Lavoro del Tribunale di Paola, R.G.1124/2019.Tale circostanza rendeva inammissibile e/o improcedibile la chiamata in causa del terzo chiamato.
Nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. l'attore domandava: accertare e dichiarare la validità della polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 per l'importo di euro 10.000,00 e dell'Appendice di
Versamento Aggiuntivo n.28.858 del 08/07/2013 di euro 10.000,00 ad integrazione della suddetta polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 stipulate tra il sig. ed il sig. in Parte_1 P_
qualità di Agente della , oggi Controparte_3 Controparte_1
per l'effetto, dato atto del pagamento parziale effettuato dalla convenuta per euro 11.745,54 comprensivo di interessi, condannare, in solido tra loro, la e il sig. Controparte_1
al pagamento dell'importo residuo pari ad euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione, P_
3 come da polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 e Appendice di Versamento Aggiuntivo n.28.858 del 08/07/2013; in via subordinata, condannare in solido tra loro, la Controparte_1
e il sig. al risarcimento dei danni subiti dal sig. pari all'importo di euro P_ Parte_1
10.000,00 oltre interessi e rivalutazione, quale differenza tra i versamenti effettuati dall'attore con assegno del 06/10/2010 di euro 10.000,00 e bonifico del 26/06/2013 di euro 10.000,00 (per un totale di euro 20.000,00) in adempimento della Polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 e Appendice di
Versamento Aggiuntivo n.28.858 del 08/07/2013 e l'importo di euro 11.745,54 (già comprensivo di interessi) corrisposto dalla in parziale esecuzione del suddetto contratto di Controparte_1
assicurazione; in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'invalidità dell'Appendice di Versamento Aggiuntivo, condannare in solido tra loro la Controparte_1
e il sig. alla restituzione dell'importo di euro 10.000,00 pagato dal sig.
[...] P_ [...]
oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario Parte_1
ed accessori come per legge da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, assunta prova orale, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.12.24 e il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che l'attore, sig. , in data Parte_1
6.10.10 stipulava contratto di polizza di assicurazione sulla vita, n. 000075275.88 con la
[...]
, Agenzia 406-Trotta Paolo, con decorrenza dal 6.10.10, avente durata Controparte_3
vita intera, provvedendo a pagare in un'unica soluzione il relativo premio di euro 10.000,00, per un capitale assicurato di € 9.675,75, mediante assegno circolare, non trasferibile, n.8202082659-04, emesso dal Banco di Napoli in data 6.10.10 e versato nelle mani dell'agente.
In data 8.7.13, il sig. stipulava un'appendice di versamento aggiuntivo n.28.858, di Parte_1
euro 10.000,00, ad integrazione della suddetta polizza vita n.75275.88 del 6.10.10 con pagamento del relativo premio effettuato a mezzo bonifico del 28.6.13, in favore di , con causale: P_
“Versamento aggiuntivo Polizza n. 75275.88 – ”, emesso dal Banco di Napoli. Parte_1
Con la predetta appendice integrativa, la dava atto che, a seguito del Controparte_4 versamento aggiuntivo di € 10.000,00, con effetto 08.07.2013, veniva riconosciuta una prestazione aggiuntiva pari a € 9.699,03, determinata a norma delle condizioni contrattuali.
Con missiva datata 1.6.17, inoltrata a mezzo raccomandata A/R, come da ricevuta di spedizione versata in atti, il sig. avanzava alla richiesta di riscatto Parte_1 Controparte_1
totale della polizza vita n. 000075275.88 codice 4076-Trotta Paolo, allegando copia della ricevuta di pagamento effettuata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'agenzia per il versamento
4 aggiuntivo di € 10.000,00 effettuato in data 27.06.2013 e dell'assegno circolare di € 10.000,00 effettuato alla data dell'emissione di polizza del 06.10.2010.
La richiesta veniva reiterata dal difensore del sig. , nei confronti di Pt_1 Controparte_1
con pec datata 07.07.2017, come da ricevute pec di accettazione e consegna allegate in atti, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del fascicolo informativo relativo all'assicurazione sulla vita allegato, in cui, nella parte relativa alle condizioni contrattuali, è previsto testualmente: “Riscatto:
Il contraente può chiedere alla Società, mediante Raccomandata A.R. o telefax, la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto. Il riscatto totale può essere chiesto in qualsiasi momento e determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. Il suo valore
è pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data della richiesta. Se la richiesta viene effettuata prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza, la rivalutazione del capitale assicurato viene effettuata in base alla misura annua minima garantita”.
Con missiva datata 22.09.2017, inoltrata a mezzo pec come da ricevute di accettazione e consegna allegate, avente ad oggetto: Riscatto Polizza Vita n. 000075275.88 del 06/10/2010 e Appendice
28.858 dell'8.7.2013 stipulata presso l'Agenzia n. 4076 di Montalto Uffugo (CS). Intimazione e messa in mora, il sig. , per il tramite di proprio procuratore, reiterava alla Pt_1 [...]
l'intenzione di avvalersi del diritto di riscatto totale della suddetta polizza, per Controparte_1
come previsto dal succitato art. 8 delle condizioni generali di contratto e, intimata e diffidata la predetta compagnia assicurativa, comunicava contestualmente le proprie coordinate bancarie ai fini dell'accredito.
In data 27.08.2017, il sig. presentava istanza di mediazione presso l'Organismo di Pt_1
Conciliazione e Mediazione ADR Media con sede Scalea (CS). Seguiva comunicazione della del 21.09.2017, con la quale la predetta compagnia manifestava l'intenzione Controparte_1
di non partecipare al suddetto incontro di mediazione, non sussistendo la materia del contendere e precisando che, su richiesta del sig. , erano in corso le procedure per la liquidazione Parte_1 del contratto di assicurazione sulla vita n. 75275.88, rimanendo in attesa di ricevere da quest'ultimo comunicazione in merito alla modalità di pagamento della sopramenzionata liquidazione, come al medesimo richiesto con lettera del 17 luglio 2017. Precisava, altresì, che la liquidazione del sopramenzionato contratto di assicurazione sulla vita avrebbe tenuto conto del premio di perfezionamento. È allegato, pertanto, verbale di mediazione del 26.09.2017, con esito negativo.
Con missiva datata 20.02.2020, inoltrata alla a mezzo racc. A/R, spedita in Controparte_5
pari data, come da ricevuta di spedizione allegata, il sig. comunicava di aver Parte_1 ricevuto, in data 31.10.2017 un bonifico bancario, da parte della compagnia assicurativa, di €
5 11.745,54, con causale pagamento vita individuale 000075275880008, manifestando la volontà di trattenere detta somma esclusivamente a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta.
Con missiva del 17.7.2017, la in risposta alla richiesta del sig. dell'01.06.2017 e CP_1 Pt_1
del 07.07.2017, informava, tanto l'assicurato, quanto il suo procuratore, che per procedere alla liquidazione per riscatto totale della polizza sarebbe stato necessario comunicare la modalità di pagamento prescelta, ovvero iban di un conto corrente bancario a lui intestato o cointestato o, in subordine, conferma dell'indirizzo per l'invio presso il suo domicilio dell'assegno di traenza.
È versata in atti quietanza di pagamento per riscatto del 25.10.2017, nella quale si attesta che il sig.
dichiarava di ricevere da UnipolSai Divisione Unipol la somma di € 11.745,54 a Parte_1
titolo di importo netto da liquidare.
Con missiva datata 12.12.2017, la contenzioso assicurativo, in Controparte_6 riscontro a missiva del 23.11.2017 del sig. , comunicava che l'importo di € 10.000,00, che Pt_1
l'attore asseriva di aver corrisposto a titolo di versamento aggiuntivo del contratto di assicurazione sulla vita n. 75275.88 di UnipolSai divisione Sasa, non risultava essere mai stato corrisposto alla compagnia assicurativa, invitandolo ad inoltrare unicamente al sig. ogni ulteriore P_
richiesta in merito.
La compagnia assicuratrice ha allegato anch'essa fascicolo informativo relativo all'assicurazione sulla vita. Nella sezione relativa alle condizioni contrattuali, ed in particolare all'art.
1.e), relativo al pagamento dei premi, è previsto che “l'assicurazione richiede il versamento alla Società di un premio unico anticipato non frazionabile di almeno Euro 5.000,00.
Inoltre, il Contraente può effettuare in ogni momento il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 1.000,00 e previo accordo con la società”.
, in sede di costituzione, produceva estratto “giornale cassa manuale ex-agenzia Unipol P_
cod. 4067, alla data del 12.01.2017, cessato il 22/09/2016 – Gestione del solo ramo vita”, P_
nel quale, alla data 11.01.2017, veniva annotato il bonifico di €10.000,00 (Vers/agg) effettuato da
. Parte_1
È altresì prodotto verbale di riconsegna dell' di Montalto Uffugo cod. 63991, del 26.09.2016, Pt_2
dal quale si evince che in detta data due ispettori della si sono Controparte_1
presentati presso i locali di agenzia nella sede di Via Don Gaetano Mauro n. 23 di Montalto Uffugo, al fine di effettuare le operazioni di controllo previste dal contratto di agenzia e le conseguenti operazioni di riconsegna a seguito delle dimissioni del sig. , avvenute in data 21.09.2016. Nel P_
verbale si precisa che in data 13,14 e 15 settembre 2016, i predetti ispettori si presentavano presso i locali dell'agenzia per effettuare le predette verifiche e che tuttavia il sig. non consentiva P_
lo svolgimento dei controlli ispettivi. Nel verbale si fa presente che nei fogli cassa erano state inserite
6 sette registrazioni per le quali il aveva dichiarato di aver percepito i relativi premi dai clienti P_
durante il periodo della propria gestione e che le stesse non erano state trasmesse alla direzione della compagnia, né contabilizzate. In particolare, si precisa che da un'analisi effettuata sul sistema informatico della compagnia risultava che la polizza stipulata dal sig. , n. 752758 risultava Pt_1 ancora in vigore e riconsegnata. L'ispettore, pertanto, contestava alla gestione del , cessata, il P_
mancato versamento delle somme percepite, costituendo in mora detta gestione. Seguono, in allegato, le dimissioni rassegnate dal sig. il 21.09.2016, inoltrate a mezzo pec, come da ricevuta di P_
consegna allegata.
Dal personale venivano consegnati agli ispettori incaricati copia della lettera di dimissioni, copia di una mail inviata in Direzione avente ad oggetto “Vs. visita Agenzia del 21.09.2016” e copia di una ricevuta di spedizione di un corriere. Gli ispettori, quindi, contattavano il consulente che comunicava, stante l'assenza degli incaricati dalla Compagnia, di aver già catalogato e spedito alla Direzione il materiale di proprietà della stessa. Dunque, gli ispettori incaricati evidenziavano, nel verbale di esito negativo notificato il 28.09.2016, versato in atti, che la mail con la quale il sig. contestava P_
“l'ingiustificata assenza della Compagnia” fosse stata inviata alle ore 11:20 del 21.09.2016, esattamente quattordici minuti dopo la comunicazione delle dimissioni, rendendo oggettivamente impossibile la presenza degli incaricati dalla Compagnia e che la ricevuta della spedizione fosse delle ore 08:55 del 22.09.2016. Gli ispettori incaricati, constatata l'impossibilità di iniziare le operazioni di riconsegna, lasciavano i locali aziendali e redigevano verbale di consegna con esito negativo, notificato al sig. il 28.09.2016 a mezzo raccomandata A.R. In data 26.09.2016 perveniva P_
presso la sede di via Stalingrado n.45 un pacco spedito dal sig. contenente una busta P_ contenente il Verbale di riconsegna redatto unilateralmente dall'agente medesimo, 34 quietanze di titoli insoluti e n. 70 cartelle contenenti contratti facenti parte dell'archivio polizze in vigore ed il materiale pervenuto veniva inventariato e controllato con quanto risultava dall'archivio informatico di Compagnia. Successivamente alla data di scioglimento del rapporto di agenzia e, più precisamente, il 13.01.2017 pervenivano al fax della Direzione della Compagnia due fogli cassa manuali redatti dal sig. nei quali erano inserite sette registrazioni di titoli contabili rispetto alle quali l'agente P_
dichiarava di aver percepito i relativi premi dai clienti, durante il periodo della propria gestione, ma di non averli né contabilizzati né trasmesso le relative somme alla Direzione della Compagnia.
L'ispettore incaricato, nel verbale, dunque, ribadiva la mancanza di efficacia contrattuale delle scritture contabili riportate nei fogli cassa manuali in quanto il rapporto di agenzia non era più in essere. Nel dettaglio, dall'analisi effettuata sul sistema informatico della Compagnia, con riferimento alle registrazioni contabili riportate nei fogli cassa manuali, risultava che quattro polizze fossero state emesse e successivamente stornate, su richiesta dell'agenzia, per mancato perfezionamento e che due
7 polizze fossero ancora in vigore, tra cui la polizza n. 7527588 riconsegnata e che, in entrambi i casi, si trattava di versamenti aggiuntivi di €10.000,00. Pertanto, l'ispettore incaricato contestava al sig.
il mancato versamento delle somme percepite, costituendola in mora. P_
In data 12.07.2017 venivano presentate controdeduzioni, osservazioni e note critiche al verbale di riconsegna dell'impresa del 30.06.2017. Il sig. asseriva non Controparte_1 P_
essere vero che la sua gestione fosse iniziata l'1.01.2015. e che il codice riportato fosse quello attribuito. In merito ai fatti rappresentati nel verbale, l'agente faceva presente che le operazioni di riconsegna dell'agenzia erano state effettuate da lui, unilateralmente, per “rinuncia e latitanza” degli incaricati, più volte invitati per iscritto, i quali, peraltro, avrebbero dovuto preventivamente contattarlo, invece di presentarsi negli uffici senza alcun preavviso. A tal proposito, precisava che le operazioni di riconsegna vengono operate dall'agente, o da chi per esso designato, nelle mani degli incaricati muniti di regolare e idonea delega (ex art. 23 ANA) e/o in mancanza di questi ultimi, invio di tutte le proprietà inventariate all'impresa. In merito alle registrazioni sui fogli cassa manuali, il sig.
rappresentava come l'Agenzia fosse stata costretta ad utilizzare i fogli cassa manuali, avendo P_ subito l'oscuramento dei terminali, rinnovando la contestazione all'Impresa. Con raccomandata A/R, anticipata via pec in data 22.04.2020, giuste ricevute di accettazione e consegna allegate, il sig. , P_
pertanto, comunicava al sig. , relativamente alla missiva pervenutagli per Parte_1
conoscenza dalla Compagnia in data 17.04.2020, in qualità di ex agente CP_1 Controparte_7
di non poter far altro che ribadire la sua totale estraneità ai fatti relativamente alle tardive
[...]
registrazioni a lui addebitate negli estratti conto della Compagnia CP_1
Dal sig. veniva infine prodotto verbale della causa R.G. 1124/2019, Tribunale di Paola-Sezione P_
Lavoro, del 27.11.20, per evidenziare che i rapporti in dare ed avere intercorrenti tra il terzo chiamato in garanzia e la compagnia chiamante fossero oggetto di controversia pendente innanzi il predetto
Tribunale, con udienza di discussione fissata al 17/12/2021.
È allegata, altresì, missiva datata 7.12.2013, inoltrata dalla Milano Ass.ni al sig. e avente ad Pt_1 oggetto “resoconto riepilogativo alla ricorrenza annuale del 6.10.2013”, relativo alla polizza stipulata.
Il teste riferisce: “sono stato collaboratore esterno di;
sono stato Testimone_1 P_
collaboratore esterno di fino al 2014-2015, non ricordo bene. Indifferente rispetto alle P_ altre parti.”. In ordine alla circostanza di cui alla pag. 4 della memoria ex art. 183, VI comma n.2
c.p.c. di parte attrice ("Vero è che l'Appendice di versamento aggiuntivo allegato n.2 del fascicolo di parte attrice, che le si mostra, è stata rilasciata dall'Agenzia n.4067 della
[...]
con sede in Montalto Uffugo (CS) e facente capo all'Agente Controparte_3
”), dichiara che la quietanza era stata emessa dall'Agenzia, per come si evinceva anche P_
dalla carta stampata CP_1
8 In base al complessivo compendio probatorio in atti, la domanda formulata da parte attrice in via principale, come modificata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., è fondata e, pertanto, va accolta.
Rilevato che nella sezione relativa alle condizioni contrattuali del fascicolo informativo relativo all'assicurazione sulla vita, ed in particolare all'art.
1.e), relativo al pagamento dei premi, è previsto che “il Contraente può effettuare in ogni momento il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 1.000,00 e previo accordo con la società”, l'appendice di versamento aggiuntivo n.28.858, di euro 10.000,00, stipulata in data 8.7.13 dal sig. , reca Parte_1
l'esplicita indicazione della , sia nell'intestazione che nella parte relativa Controparte_4 alla firma, nonché il timbro “Milano Assicurazioni S.p.A. Divisione Sasa…Agenzia 4067- P_
”.
[...]
L'appendice de qua, per come nella stessa testualmente esposto, “forma parte integrante della polizza suddetta” (n.75275.88) e con la medesima la dava atto che “a seguito del Controparte_4 versamento aggiuntivo di €10.000,00, con effetto 08.07.2013”, veniva “riconosciuta una prestazione aggiuntiva pari a €9.699,03, determinata a norma delle condizioni contrattuali”, con la precisazione che al perfezionamento il contraente avrebbe corrisposto l'importo totale di € 10.000,00, il cui versamento è pacifico e documentalmente provato.
Nella richiamata appendice, infatti, si attesta che “l'importo di cui sopra è stato versato” nelle mani dell'agente in data 8.7.13, con bonifico del 28.6.13.
A conferma ulteriore di ciò, è allegata la nota di eseguito bonifico del 28.6.13, ordinato da
[...]
in favore di , per un importo totale di € 10.000,00, con causale: “Versamento Parte_1 P_ aggiuntivo Polizza n. 75275.88 – ”, emesso dal Banco di Napoli. Parte_1
Secondo quanto riportato nell'ordinanza della Suprema Corte n. 12662 del 2018, “nel 2010
[...]
convenne dinanzi al Giudice di pace di AN la società Parte_3 Controparte_8
esponendo: - di avere stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione sulla vita;
- di avere esercitato il diritto di riscatto (ovvero il recesso ante tempus dalla polizza); - che, ricevuta la liquidazione del capitale assicurato, si avvide che il capitale riscattato non corrispondeva al capitale
Contr Contr versato. Chiese, pertanto, la condanna della al pagamento della differenza.
2. La si difese sostenendo che la frazione di capitale in contestazione non era dovuta, perché il relativo premio non le era mai pervenuto. In subordine, chiese di essere garantita dal proprio agente, , al Controparte_9
quale ascriveva di avere ricevuto il premio pagato dalla contraente, senza versarlo alla società…3.
Con sentenza n. 723 del 2014 il Giudice di pace di AN accolse la domanda principale e quella Contr Contr proposta dalla nei confronti di . Il gravame della avverso la suddetta Parte_4 sentenza venne rigettato dal Tribunale di Trani con sentenza 1.3.2016 n. 347”.
9 Come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella citata pronuncia, alla data del versamento, da parte del contraente, del premio che si assume mai pervenuto all'assicuratore “era già in vigore l'art. 118 cod. ass. (d. lgs.
7.9.2005 n. 209), il quale stabilisce che "il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione". E poiché non v'è dubbio che il subagente rientri tra i collaboratori dell'agente [art.
109, comma 2, lettera (e), cod. ass., il pagamento a questi effettuato si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell'assicuratore. La decisione del Tribunale fu dunque, su questo punto, conforme a diritto, sebbene debba esserne corretta la motivazione: nel caso di specie infatti era superfluo il richiamo all'art. 2049 c.c., e superfluo l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, giacché non si poneva un problema di responsabilità (dell'assicuratore per il fatto altrui), ma un problema di imputabilità del pagamento: problema, come s'è detto, direttamente risolto dalla legge con la previsione di cui all'art. 118 cod. ass. … vi fosse o non vi fosse, infatti, una situazione di apparenza del diritto, in ogni caso il premio pagato al collaboratore dell'intermediario si reputa ope legis versato all'assicuratore, per quanto già detto…in ogni caso l'agente risponde pacificamente del fatto del subagente (art. 119 cod. ass.), e l'assicurazione risponde del fatto dell'agente. Sicché nel nostro caso la indiscussa responsabilità dell'agente faceva sorgere ipso facto quella dell'assicuratore, a nulla rilevando che l'agente fosse responsabile per il fatto proprio o per il fatto del subagente di cui si era avvalso” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12662 del 2018).
Nel caso di specie, l'agente , ricevuto il predetto pagamento, non ha provveduto a P_
versarlo alla compagnia di assicurazione, come si evince dal verbale di riconsegna dell'Agenzia di
Montalto Uffugo cod. 63991, del 26.09.2016 e, in particolare, dalla comparsa di costituzione e risposta depositata da , in cui lo stesso ha espressamente ammesso di aver trattenuto P_
l'importo de quo, in quanto imputato “ai maggiori crediti da esso vantati nei confronti della compagnia a titolo di Indennità di fine rapporto, giusta verbale di consegna successivo allo scioglimento consensuale del rapporto”.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. si riferisce “al Giudizio pendente tra la P_
convenuta ed il terzo chiamato in causa innanzi Codesto On.le Tribunale di Paola P_
Giudice del Lavoro n 1124 / 2019 RGAC. Giudizio, il quale ha ad oggetto l'accertamento della misura numerica delle … somme dovute dalla UNIPOL all'Agente a titolo di indennità di fine rapporto... in sede di Verbale di consegna, già allegato tra i documenti prodotti nell'ambito della costituzione in giudizio, in base agli addebiti del premio delle polizze vita non versati dal , tra cui il premio P_ della polizza del ”. Parte_1
Va rammentato che la compensazione postula la certezza del credito oggetto di tale eccezione e che
“se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già
10 pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 23225 del 15/11/2016).
Secondo la massima relativa alla sentenza appena menzionata, “in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”.
Anche la c.d. compensazione impropria, che “sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27030 del 2022) e in cui la valutazione delle reciproche pretese si risolve in un mero accertamento contabile, presuppone comunque la certezza del controcredito, non provata nella fattispecie.
“La compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione). Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che, nel corso del giudizio di cui si tratta, la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato nell'altro giudizio con l'efficacia di giudicato, né, comunque, alla cosiddetta "compensazione atecnica", perché essa non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica. (Nella specie, la S.C., pur ritenendo astrattamente suscettibili di compensazione atecnica il credito del dipendente bancario per t.f.r. con quello della banca per i danni conseguenti all'illecito del lavoratore, ha escluso la compensabilità in concreto, per essere quest'ultimo non certo né liquido ma oggetto di un separato giudizio ancora in corso)” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 1695 del 29/01/2015).
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara la validità della polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 per l'importo di euro 10.000,00 e dell'Appendice di Versamento Aggiuntivo n.28.858 del 08/07/2013 di euro 10.000,00 ad integrazione della suddetta polizza vita n.75275.88 del
06/10/2010 stipulate tra il sig. ed il sig. in qualità di Agente della Parte_1 P_
, oggi per l'effetto, dato atto Controparte_3 Controparte_1
del pagamento parziale effettuato dalla convenuta per euro 11.745,54 comprensivo di interessi, si condannano, in solido tra loro, la in p.l.r.p.t., e il sig. al Controparte_1 P_
11 pagamento dell'importo residuo pari ad euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione, come da polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 e Appendice di Versamento Aggiuntivo n.28.858 del 08/07/2013; si condanna a manlevare e tenere indenne la Compagnia convenuta di quanto quest'ultima P_
sarà tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza della Compagnia convenuta e di P_
, con attribuzione all'avv. Endrio Lapuista.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1086/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara la validità della polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 per l'importo di euro 10.000,00 e dell'Appendice di Versamento Aggiuntivo n.28.858 del 08/07/2013 di euro
10.000,00 ad integrazione della suddetta polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 stipulate tra il sig. ed il sig. in qualità di Agente della Parte_1 P_ Controparte_3
, oggi
[...] Controparte_1
2) per l'effetto, dato atto del pagamento parziale effettuato dalla convenuta per euro 11.745,54 comprensivo di interessi, condanna, in solido tra loro, la in Controparte_1
p.l.r.p.t, e il sig. al pagamento dell'importo residuo pari ad euro 10.000,00 oltre P_
interessi e rivalutazione, come da polizza vita n.75275.88 del 06/10/2010 e Appendice di
Versamento Aggiuntivo n.28.858 del 08/07/2013;
3) condanna la in p.l.r.p.t, e il sig. , in solido tra Controparte_1 P_ loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in loro complessivo ammontare in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e CPA nella misura e sulle voci attribuite per legge, nonché € 80,66 per il tentativo di mediazione obbligatoria, con esito negativo per assenza delle controparti, con attribuzione all'avv. Endrio Lapuista;
4) condanna a manlevare e tenere indenne la Compagnia convenuta di quanto P_ quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio
CP_1
lì 20.3.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
12