Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 410
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La prescrizione non è maturata in quanto l'avviso è stato notificato entro il termine di decadenza previsto dalla legge, tenuto conto delle sospensioni e proroghe dei termini per emergenza COVID-19.

  • Accolto
    Esenzione abitazione principale

    L'esenzione non è stata provata in quanto non è stata dimostrata la residenza anagrafica e la dimora abituale nei termini previsti. Tuttavia, il Comune ha successivamente riconosciuto l'agevolazione in autotutela a seguito di verifica di variazione toponomastica.

  • Rigettato
    Agevolazione canone concordato

    L'agevolazione non è spettante per tutti gli immobili in quanto non è stata provata la conformità dei contratti ai parametri degli accordi territoriali. In particolare, per un immobile, il canone pattuito non rientrava nei limiti stabiliti dagli accordi territoriali e mancava il visto delle organizzazioni sindacali. Il Comune ha riconosciuto l'agevolazione per alcuni immobili in autotutela.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'avviso è conforme alla normativa vigente in materia di motivazione degli atti impositivi.

  • Rigettato
    Risarcimento danni

    Non sussistono i presupposti per il risarcimento danni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 410
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 410
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo