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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 410/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1910/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3043 DEL 10.01.2024 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2195/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento integrale del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 impugna Avviso di accertamento IMU anno 2018, notificato il 26/03/2024, per € 1.445,00 di imposta, € 104,97 di interessi, € 433,50 di sanzioni, totale € 1.992,22.
Motivi di ricorso:
Prescrizione quinquennale: l'avviso è stato notificato oltre il termine (31/12/2023).
Esenzione abitazione principale: immobile di Indirizzo_1 (oggi Indirizzo_2 adibito a residenza. Agevolazione canone concordato: riduzione del 25% per immobili locati ai sensi della L. 431/1998.
Difetto di motivazione: avviso contraddittorio e incompleto.
Violazione buona fede e correttezza: chiede, oltre la condanna alle spese, anche risarcimento danni.
Controdeduzioni del Comune di Palermo
Prescrizione: per il Comune essa non è maturata. L'art. 1, comma 161, L. 296/2006 prevede il termine di decadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo, prorogato per sospensione OV (art. 67 D.L.
18/2020) e proroga di 85 giorni. L' Avviso notificato il 24/03/2022 è nei termini.
Esenzione prima casa: non spettante per l'immobile indicato, in quanto non risultano i requisiti nella banca dati.
Agevolazione canone concordato: riconosciuta solo per contratti conformi agli accordi territoriali. Alcuni immobili non rispettano i parametri.
Motivazione:l'avviso è chiaro e completo, conforme all'art. 7 L. 212/2000 e art. 1, comma 162, L.
296/2006.
Conclusioni: rigetto del ricorso e condanna alle spese.
Il Comune con memoria successiva depositava atto di riforma n.945798 del 23/07/2024 con cui:
1. riconosceva l'agevolazione per la l'abitazione principale , con riferimento all'immobile sito in
Indirizzo_2
2. riconosceva l'agevolazione per le locazione a canone concordato relative agli immobili siti in Indirizzo_3, identificati al Catasto al Dati catastali_1 ed all'immobile sito in Indirizzo_4, Dati catastali_2 ;
3. Confermava la debenza della somma di € 159,77 relativa all'IMU dovuta per l'immobile sito in Indirizzo_5, identificato al Dati catatali_3
La parte ricorrente, pur prendendo atto del provvedimento di riforma, chiedeva l'accoglimento integrale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va confermato il provevdimento di riforma in autotutela emesso dall'Ufficio
n.945798 del 23/07/2024.
Prescrizione
L'invocata prescrizione non sussiste. Trattasi di anno d'imposta relativo all'anno d'imposta 2018. L'avviso
è stato notificato entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006, tenuto conto della sospensione dei termini per emergenza OV (art. 67 D.L. 18/2020) e della proroga di 85 giorni.
Esenzione abitazione principale Non provata. L'immobile indicato non risulta esente in quanto non è stata dimostrata la residenza anagrafica e la dimora abituale nei termini previsti.
Agevolazione canone concordato
Non spettante per tutti gli immobili. L'onere di provare la conformità ai parametri degli accordi territoriali grava sul contribuente (Cass. n. 8851/2023). La documentazione prodotta non è idonea a dimostrare il diritto alla riduzione.
Difetto di motivazione
L'avviso impugnato è conforme all'art. 7 L. 212/2000 e all'art. 1, comma 162, L. 296/2006, consentendo al contribuente di conoscere la pretesa e difendersi.
Risarcimento danni
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 2043 c.c. né violazioni del principio di buona fede.
Deve tenersi conto della memoria del Comune che nel merito sulla richiesta di esenzione IMU per la casa principale dopo avere effettuato le opportune verifiche, rilevato che la variazione toponomostiaca dell'immobile sito in Indirizzo_1 oggi Indirizzo_2, è avvenuta in data anteriore all'annualità accertata, ha proceduto alla bonifica della banca dati ed all'applicazione dell'esenzione richiesta.
Sulla richiesta di agevolazione IMU per canone concordato. In relazione alla richiesta di applicazione dell'agevolazione prevista per gli immobili locati a canone concordato rileva che si tratta del diritto all'agevolazione previsto all'articolo 13, comma 6 bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del quale «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n/ 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75%. In sostanza, gli immobili concessi in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, disciplinante la locazione a canone concordato, godono di un abbattimento dell'IMU pari al 25%.
Per usufruire di tale beneficio, tuttavia, occorrono condizioni precise: infatti i criteri di stipula (durata, rinnovo, importo canone, aggiornamento ISTAT, clausole di rescissione, oneri accessori, ecc.) sono fissati a livello locale tra le principali organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia (ad esempio: Confedilizia)
e le principali associazioni sindacali dei conduttori (ad esempio SICET). I contratti a canone concordato prevedono una disciplina contrattuale rigidamente stabilita dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e degli inquilini.
Nel caso di specie l'Ufficio, effettuate le opportune verifiche, ha proceduto al riconoscimento ell'agevolazione in relazione agli immobili siti in Indirizzo_3 , piani primo e secondo, rispettivamente identificati al Catasto al Dati catastali_1 ed all'immobile sito in Indirizzo_4
, Piano secondo, in catasto al Dati catastali_2.
L'agevolazione in commento non è stata riconosciuta con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_5
, piano terzo, in catasto al Dati catatali_3 in quanto l'immobile in commento, diversamente da quanto sostenuto non va ricompreso nella microzona 8, Luogo_1 Ed infatti, come emerge dall'allegato 05 all'Accordo territoriale del 2009, in vigore nel 2018, l' immobile identificati al Catasto al Dati catatali_3 fa parte della microzona 02 Luogo_2
Considerato che l'appartamento in esame ha una superficie di mq. 106, il canone mensile di € 200,00 non risulta ricompreso tra il minimo ed il massimo fissato dall' accordo, tenuto anche conto delle maggiorazioni previste per gli appartamenti dotati di impianto di acqua corrente, di impianto di gas, di impianto di condizionamento, di doppio servizio , di arredamento che determina una maggiorazione del 15%, ristrutturato nel 2015, elementi tutti indicati in seno al contratto di locazione stipulato con la sig.ra Nominativo_1
A fronte di un canone di locazione da richiedere, coerentemente con l'accordo territoriale di riferimento, ricompreso tra € 387,96 e € 620,10, la ricorrente ha fissato in € 200,00 l'affitto dell'immobile e, pertanto, non può essere riconosciuta l'agevolazione dell'abbattimento dell'IMU del 25% per immobile locato ai sensi della L. 431/98 art. 2 comma 3. Per tale ragione l'avviso di accertamento impugnato, in relazione all'immobile sito in Palermo,
Indirizzo_5, identificato al Dati catatali_3, risulta essere legittimo e va confermato.
Tra l'altro nel contratto di locazione prodotto non vi è alcun visto delle organizzazioni sindacali degli inquilini sul contratto di locazione del 15,12,2017 relativo all'immobile di Via archirafi e, sol per questo, non può godere della agevolazione IMU conseuezniale al regime del c.d. canone concordato
Per tutti i suesposti motivi, si conferma il provvedimento di riforma di atto di riforma n.945798 del
23/07/2024 del Comune di Palermo per mezzo del quale si è proceduto al riconoscimento dell'agevolazione per la l'abitazione principale , con riferimento all'immobile sito in via Sellerio n/27 ed al riconoscimento dell'agevolazione per le locazione a canone concordato relative agli immobili siti in Indirizzo_3, identificati al Catasto al Dati catastali_1 ed all'immobile sito in Indirizzo_4
, Dati catastali_2 . Va confermata la debenza della somma di € 159,77 relativa all'IMU dovuta per l'immobile sito in Indirizzo_5, identificato al Dati catatali_3
Si compensano le spese alla luce dell'atto di riforma emesso dall'Ufficio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo,18.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1910/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3043 DEL 10.01.2024 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2195/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento integrale del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 impugna Avviso di accertamento IMU anno 2018, notificato il 26/03/2024, per € 1.445,00 di imposta, € 104,97 di interessi, € 433,50 di sanzioni, totale € 1.992,22.
Motivi di ricorso:
Prescrizione quinquennale: l'avviso è stato notificato oltre il termine (31/12/2023).
Esenzione abitazione principale: immobile di Indirizzo_1 (oggi Indirizzo_2 adibito a residenza. Agevolazione canone concordato: riduzione del 25% per immobili locati ai sensi della L. 431/1998.
Difetto di motivazione: avviso contraddittorio e incompleto.
Violazione buona fede e correttezza: chiede, oltre la condanna alle spese, anche risarcimento danni.
Controdeduzioni del Comune di Palermo
Prescrizione: per il Comune essa non è maturata. L'art. 1, comma 161, L. 296/2006 prevede il termine di decadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo, prorogato per sospensione OV (art. 67 D.L.
18/2020) e proroga di 85 giorni. L' Avviso notificato il 24/03/2022 è nei termini.
Esenzione prima casa: non spettante per l'immobile indicato, in quanto non risultano i requisiti nella banca dati.
Agevolazione canone concordato: riconosciuta solo per contratti conformi agli accordi territoriali. Alcuni immobili non rispettano i parametri.
Motivazione:l'avviso è chiaro e completo, conforme all'art. 7 L. 212/2000 e art. 1, comma 162, L.
296/2006.
Conclusioni: rigetto del ricorso e condanna alle spese.
Il Comune con memoria successiva depositava atto di riforma n.945798 del 23/07/2024 con cui:
1. riconosceva l'agevolazione per la l'abitazione principale , con riferimento all'immobile sito in
Indirizzo_2
2. riconosceva l'agevolazione per le locazione a canone concordato relative agli immobili siti in Indirizzo_3, identificati al Catasto al Dati catastali_1 ed all'immobile sito in Indirizzo_4, Dati catastali_2 ;
3. Confermava la debenza della somma di € 159,77 relativa all'IMU dovuta per l'immobile sito in Indirizzo_5, identificato al Dati catatali_3
La parte ricorrente, pur prendendo atto del provvedimento di riforma, chiedeva l'accoglimento integrale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va confermato il provevdimento di riforma in autotutela emesso dall'Ufficio
n.945798 del 23/07/2024.
Prescrizione
L'invocata prescrizione non sussiste. Trattasi di anno d'imposta relativo all'anno d'imposta 2018. L'avviso
è stato notificato entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006, tenuto conto della sospensione dei termini per emergenza OV (art. 67 D.L. 18/2020) e della proroga di 85 giorni.
Esenzione abitazione principale Non provata. L'immobile indicato non risulta esente in quanto non è stata dimostrata la residenza anagrafica e la dimora abituale nei termini previsti.
Agevolazione canone concordato
Non spettante per tutti gli immobili. L'onere di provare la conformità ai parametri degli accordi territoriali grava sul contribuente (Cass. n. 8851/2023). La documentazione prodotta non è idonea a dimostrare il diritto alla riduzione.
Difetto di motivazione
L'avviso impugnato è conforme all'art. 7 L. 212/2000 e all'art. 1, comma 162, L. 296/2006, consentendo al contribuente di conoscere la pretesa e difendersi.
Risarcimento danni
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 2043 c.c. né violazioni del principio di buona fede.
Deve tenersi conto della memoria del Comune che nel merito sulla richiesta di esenzione IMU per la casa principale dopo avere effettuato le opportune verifiche, rilevato che la variazione toponomostiaca dell'immobile sito in Indirizzo_1 oggi Indirizzo_2, è avvenuta in data anteriore all'annualità accertata, ha proceduto alla bonifica della banca dati ed all'applicazione dell'esenzione richiesta.
Sulla richiesta di agevolazione IMU per canone concordato. In relazione alla richiesta di applicazione dell'agevolazione prevista per gli immobili locati a canone concordato rileva che si tratta del diritto all'agevolazione previsto all'articolo 13, comma 6 bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del quale «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n/ 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75%. In sostanza, gli immobili concessi in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, disciplinante la locazione a canone concordato, godono di un abbattimento dell'IMU pari al 25%.
Per usufruire di tale beneficio, tuttavia, occorrono condizioni precise: infatti i criteri di stipula (durata, rinnovo, importo canone, aggiornamento ISTAT, clausole di rescissione, oneri accessori, ecc.) sono fissati a livello locale tra le principali organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia (ad esempio: Confedilizia)
e le principali associazioni sindacali dei conduttori (ad esempio SICET). I contratti a canone concordato prevedono una disciplina contrattuale rigidamente stabilita dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e degli inquilini.
Nel caso di specie l'Ufficio, effettuate le opportune verifiche, ha proceduto al riconoscimento ell'agevolazione in relazione agli immobili siti in Indirizzo_3 , piani primo e secondo, rispettivamente identificati al Catasto al Dati catastali_1 ed all'immobile sito in Indirizzo_4
, Piano secondo, in catasto al Dati catastali_2.
L'agevolazione in commento non è stata riconosciuta con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_5
, piano terzo, in catasto al Dati catatali_3 in quanto l'immobile in commento, diversamente da quanto sostenuto non va ricompreso nella microzona 8, Luogo_1 Ed infatti, come emerge dall'allegato 05 all'Accordo territoriale del 2009, in vigore nel 2018, l' immobile identificati al Catasto al Dati catatali_3 fa parte della microzona 02 Luogo_2
Considerato che l'appartamento in esame ha una superficie di mq. 106, il canone mensile di € 200,00 non risulta ricompreso tra il minimo ed il massimo fissato dall' accordo, tenuto anche conto delle maggiorazioni previste per gli appartamenti dotati di impianto di acqua corrente, di impianto di gas, di impianto di condizionamento, di doppio servizio , di arredamento che determina una maggiorazione del 15%, ristrutturato nel 2015, elementi tutti indicati in seno al contratto di locazione stipulato con la sig.ra Nominativo_1
A fronte di un canone di locazione da richiedere, coerentemente con l'accordo territoriale di riferimento, ricompreso tra € 387,96 e € 620,10, la ricorrente ha fissato in € 200,00 l'affitto dell'immobile e, pertanto, non può essere riconosciuta l'agevolazione dell'abbattimento dell'IMU del 25% per immobile locato ai sensi della L. 431/98 art. 2 comma 3. Per tale ragione l'avviso di accertamento impugnato, in relazione all'immobile sito in Palermo,
Indirizzo_5, identificato al Dati catatali_3, risulta essere legittimo e va confermato.
Tra l'altro nel contratto di locazione prodotto non vi è alcun visto delle organizzazioni sindacali degli inquilini sul contratto di locazione del 15,12,2017 relativo all'immobile di Via archirafi e, sol per questo, non può godere della agevolazione IMU conseuezniale al regime del c.d. canone concordato
Per tutti i suesposti motivi, si conferma il provvedimento di riforma di atto di riforma n.945798 del
23/07/2024 del Comune di Palermo per mezzo del quale si è proceduto al riconoscimento dell'agevolazione per la l'abitazione principale , con riferimento all'immobile sito in via Sellerio n/27 ed al riconoscimento dell'agevolazione per le locazione a canone concordato relative agli immobili siti in Indirizzo_3, identificati al Catasto al Dati catastali_1 ed all'immobile sito in Indirizzo_4
, Dati catastali_2 . Va confermata la debenza della somma di € 159,77 relativa all'IMU dovuta per l'immobile sito in Indirizzo_5, identificato al Dati catatali_3
Si compensano le spese alla luce dell'atto di riforma emesso dall'Ufficio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo,18.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito