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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/12/2024, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 527/2021 introdotta con ricorso depositato in data 18.03.2021 da
, C.F. nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
18.1.1965 e residente in [...]V, rappresentato e difeso giusta delega in calce al presente atto dagli Avv.ti Alessandra Hopps e Francesca
Romana Viccei del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, CF , nata ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...]V, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Stipa del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 19.07.2021 ha apposto il “visto”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza non definitiva sullo status”
PER LA RESISTENTE: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza non definitiva esclusivamente sullo status”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.03.2021 ulla premessa che: Parte_1
- in data 26.8.2000 in Ascoli Piceno aveva contratto matrimonio con la Sig.ra
[...]
, nata ad [...] il [...], C.F. , optando CP_1 C.F._2
per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione coniugale erano nati due figli: , nato ad [...] il [...], Per_1
e nato ad [...] il [...]; Per_2
- negli ultimi anni, il matrimonio non si era rivelato felice ed era venuta meno l'affectio coniugalis, a causa dei problemi di etilismo manifestati dalla sig.ra che avevano CP_1
condotto all'apertura di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di
Ancona;
- in particolare, ai Servizi Sociali del Comune di Folignano perveniva segnalazione da parte del sig. circa un reiterato comportamento inadeguato della sig.ra Parte_1
nei confronti dei figli, a causa della sua condizione di etilista, resa nota ai servizi CP_1
stessi fin dall'anno 2012, per essere stata riferita sia dal ricorrente che dai figli minori.
Successivamente, in data 22.7.2014, i Servizi Sociali del Comune di Folignano trasmettevano relazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di
Ancona, che il 14.8.2014 presentava ricorso ai sensi degli artt.330-333 c.c.; - con decreto emesso in pari data, il Tribunale per i Minorenni di Ancona, rilevato che i minori presentavano evidenti segni di disagio, confermati anche dalle insegnanti e dall'educatrice domiciliare, disponeva l'affido dei minori stessi ai Servizi Sociali del
Comune di Folignano e prescriveva alla sig.ra di sottoporsi a valutazione clinica CP_1
presso il Dipartimento Dipendenze territorialmente competente;
- successivamente, stante la scarsa disponibilità della sig.ra a seguire il percorso CP_1
rieducativo prescritto e soprattutto in virtù del fatto che la stessa non solo non aveva smesso di assumere sostanze alcoliche, ma addirittura – secondo quanto riportato nella relazione dell'educatrice domiciliare – ne aveva intensificato l'uso, con decreto adottato in data 9.2.2015, il Tribunale per i Minorenni di Ancona sospendeva la sig.ra dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e le prescriveva un CP_1
percorso residenziale di disassuefazione da abuso alcolico. Con il medesimo provvedimento, il Tribunale per i Minorenni di Ancona disponeva il collocamento temporaneo dei minori presso gli zii materni, prescrivendo alla madre incontri protetti con i minori e autorizzando, invece, il padre a vedere i figli liberamente, previo accordo con gli zii collocatari;
- e facevano definitivamente ritorno presso l'abitazione Per_1 Persona_3
familiare a seguito di decreto reso dal Tribunale per i Minorenni di Ancona in data
4.4.2016;
- nonostante il susseguirsi di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Ancona, contenenti indicazioni specifiche alla sig.ra per il conseguimento del recupero CP_1
di una adeguata condizione di salute sia sotto il profilo fisico che psicologico, riferiva il ricorrente che la stessa non aveva ancora risolto il problema della dipendenza;
- al riguardo, il ricorrente rappresentava infatti che nell'autunno del 2020 la sig.ra aveva provocato un sinistro stradale e, nell'occasione, le forze di polizia CP_1
intervenute avevano riscontrato un tasso alcolemico decisamente superiore al livello consentito, tanto da disporre la revoca della patente di guida e dare impulso al conseguente procedimento penale;
- il sig. aveva inizialmente tentato di procedere alla separazione per via Parte_1
consensuale e, dopo una trattativa durata circa un anno, nel mese di dicembre 2020 i coniugi erano pervenuti al deposito di un ricorso congiunto che veniva rubricato al n.1877/2020 R.G., ma purtroppo due giorni prima dell'udienza presidenziale fissata per il 3.2.2021, la sig.ra revocava il proprio consenso e il Tribunale pronunciava CP_1
declaratoria di improcedibilità.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
La resistente , costituitasi in giudizio, non si opponeva alla Controparte_1
domanda di separazione, ma chiedeva che fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente di questo Tribunale all'udienza del 16.06.2021; fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata al 7.7.2021 per l'ascolto del figlio minore ultra-dodicenne e della Persona_4
dott.ssa presso il Servizio sociale del Comune di Folignano. Persona_5
In quella sede, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e dei figli minori della coppia.
I coniugi si costituivano nella successiva fase dinanzi al Giudice Istruttore, ove, all'udienza del 21.11.2021, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori al
10.06.2022, successivamente differita d'ufficio al 13.10.2022 per impedimenti del magistrato assegnatario.
Le istanze di prova orale proposte dalle parti venivano rigettate e, all'udienza del
23.03.2023 – fissata per la prosecuzione del giudizio –, il ricorrente chiedeva venisse disposto l'affido esclusivo allo stesso dei figli minori, in quanto il Tribunale per i
Minorenni di Ancona aveva demandato la competenza ad adottare i provvedimenti temporanei e urgenti riguardo la prole al Tribunale ordinario e considerato altresì che nel provvedimento di archiviazione del giudizio dinanzi a sé, il T.M. non aveva rappresentato segni di miglioramento della madre rispetto alla sua condizione di abuso cronico dell'alcool. Il Giudice si riservava di decidere, dopo aver sentito le parti nel sub-procedimento cautelare e, nelle more, confermava, in merito agli incontri tra i genitori e i figli, quanto già statuito dal Presidente di questo Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti, rinviando la causa al 20.04.2023 nella quale veniva disposta la comparizione personale dei coniugi.
Il sub-procedimento cautelare si concludeva con la regolamentazione provvisoria del diritto di visita della madre ai figli, sicché, tenuto conto che le prove orali non erano state ammesse, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.06.2023, ove la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 18.01.2024, a seguito di istanza presentata dal il quale Parte_1
rappresentava che la causa era stata rimessa in decisione senza che fossero state depositate le relazioni formate dal servizio sociale o trasmesse al servizio da parte degli educatori, da parte del e del Consultorio “per le determinazioni di competenza, CP_2
anche quanto alla richiesta di affido esclusivo dei minori al formulata da Parte_1
parte ricorrente”, come stabilito dal G.I. con provvedimento del 20.04.2023, il
Collegio disponeva l'integrazione come sopra descritto dell'attività istruttoria necessaria ai fini della decisione e fissava, a tale scopo, l'udienza del 29.2.2024 davanti al Giudice Istruttore, Dott.ssa Rita De Angelis.
In quella sede, preso atto che il Servizio Sociale presso il Comune di Folignano aveva depositato la richiesta relazione di aggiornamento, la causa veniva rinviata per la prosecuzione all'udienza del 21.05.2024.
In data 04.03.2024 il ricorrente depositava istanza con la quale, alla luce delle dichiarazioni, riportate nella sopra menzionata relazione, rese dall'assistente sociale e dall'operatrice del servizio di educativa domiciliare, chiedeva, previa revoca dell'ordinanza del G.I. emessa in data 01.03.2024, che la causa fosse nuovamente rimessa in decisione al Collegio ovvero, in subordine, che gli incontri madre-figli fossero disposti secondo la modalità protetta, con prescrizione alla sig.ra di CP_1
seguire un percorso residenziale di disassuefazione. Con decreto del 26.04.2024 il G.I., vista l'istanza presentata dal fissava la Parte_1
data del 21.5.2024 per la comparizione delle parti in un nuovo sub-procedimento di cui disponeva la trattazione nella medesima udienza fissata per il giudizio principale, che veniva pertanto confermata.
Tenuto conto che nel sub-procedimento così instaurato veniva disposta l'istruttoria mediante anche l'acquisizione di una relazione da parte dell'educatrice domiciliare e che, pertanto, trattandosi di questioni dirimenti per l'esito del presente giudizio, quest'ultimo non poteva essere rimesso in decisione, la causa principale veniva rinviata dapprima al 27.06.2024 e, successivamente, al 31.10.2024, all'esito della quale il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 8.10.2026, ritenuto che la situazione vada monitorata e che, di conseguenza, anche per motivi di economia processuale, non sia opportuno definire a breve il procedimento, potendo rendersi necessari altri provvedimenti a tutela del figlio minore Persona_3
Con istanza del 6.11.2024 il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata sentenza non definitiva di separazione, rappresentando di avere proposto tale domanda sia nella memoria integrativa depositata in data 28.9.2021, sia nella memoria ex art. 183, comma
6, n.1, c.p.c. depositata in data 8.12.2021.
Il G.I., vista l'istanza presentata dalla difesa del anticipava l'udienza per la Parte_1
sola pronuncia della sentenza non definitiva di separazione al 28.11.2024, disponendone la trattazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Precisate le conclusioni come riportato in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva sullo status, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. cui le parti avevano espressamente rinunciato.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
La regolamentazione delle spese di lite viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva di separazione.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale fra , C.F. Parte_1
nato ad [...] il [...] e C.F._1 [...]
, CF , nata ad [...] il [...], unitisi in CP_1 C.F._2
matrimonio in data 26.08.2000 in Ascoli Piceno;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ascoli Piceno, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri di stato civile di detto Comune dell'anno
2000 Atto N. 153-2-A;
3) dispone in merito alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 17/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 527/2021 introdotta con ricorso depositato in data 18.03.2021 da
, C.F. nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
18.1.1965 e residente in [...]V, rappresentato e difeso giusta delega in calce al presente atto dagli Avv.ti Alessandra Hopps e Francesca
Romana Viccei del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, CF , nata ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...]V, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Stipa del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 19.07.2021 ha apposto il “visto”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza non definitiva sullo status”
PER LA RESISTENTE: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza non definitiva esclusivamente sullo status”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.03.2021 ulla premessa che: Parte_1
- in data 26.8.2000 in Ascoli Piceno aveva contratto matrimonio con la Sig.ra
[...]
, nata ad [...] il [...], C.F. , optando CP_1 C.F._2
per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione coniugale erano nati due figli: , nato ad [...] il [...], Per_1
e nato ad [...] il [...]; Per_2
- negli ultimi anni, il matrimonio non si era rivelato felice ed era venuta meno l'affectio coniugalis, a causa dei problemi di etilismo manifestati dalla sig.ra che avevano CP_1
condotto all'apertura di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di
Ancona;
- in particolare, ai Servizi Sociali del Comune di Folignano perveniva segnalazione da parte del sig. circa un reiterato comportamento inadeguato della sig.ra Parte_1
nei confronti dei figli, a causa della sua condizione di etilista, resa nota ai servizi CP_1
stessi fin dall'anno 2012, per essere stata riferita sia dal ricorrente che dai figli minori.
Successivamente, in data 22.7.2014, i Servizi Sociali del Comune di Folignano trasmettevano relazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di
Ancona, che il 14.8.2014 presentava ricorso ai sensi degli artt.330-333 c.c.; - con decreto emesso in pari data, il Tribunale per i Minorenni di Ancona, rilevato che i minori presentavano evidenti segni di disagio, confermati anche dalle insegnanti e dall'educatrice domiciliare, disponeva l'affido dei minori stessi ai Servizi Sociali del
Comune di Folignano e prescriveva alla sig.ra di sottoporsi a valutazione clinica CP_1
presso il Dipartimento Dipendenze territorialmente competente;
- successivamente, stante la scarsa disponibilità della sig.ra a seguire il percorso CP_1
rieducativo prescritto e soprattutto in virtù del fatto che la stessa non solo non aveva smesso di assumere sostanze alcoliche, ma addirittura – secondo quanto riportato nella relazione dell'educatrice domiciliare – ne aveva intensificato l'uso, con decreto adottato in data 9.2.2015, il Tribunale per i Minorenni di Ancona sospendeva la sig.ra dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e le prescriveva un CP_1
percorso residenziale di disassuefazione da abuso alcolico. Con il medesimo provvedimento, il Tribunale per i Minorenni di Ancona disponeva il collocamento temporaneo dei minori presso gli zii materni, prescrivendo alla madre incontri protetti con i minori e autorizzando, invece, il padre a vedere i figli liberamente, previo accordo con gli zii collocatari;
- e facevano definitivamente ritorno presso l'abitazione Per_1 Persona_3
familiare a seguito di decreto reso dal Tribunale per i Minorenni di Ancona in data
4.4.2016;
- nonostante il susseguirsi di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Ancona, contenenti indicazioni specifiche alla sig.ra per il conseguimento del recupero CP_1
di una adeguata condizione di salute sia sotto il profilo fisico che psicologico, riferiva il ricorrente che la stessa non aveva ancora risolto il problema della dipendenza;
- al riguardo, il ricorrente rappresentava infatti che nell'autunno del 2020 la sig.ra aveva provocato un sinistro stradale e, nell'occasione, le forze di polizia CP_1
intervenute avevano riscontrato un tasso alcolemico decisamente superiore al livello consentito, tanto da disporre la revoca della patente di guida e dare impulso al conseguente procedimento penale;
- il sig. aveva inizialmente tentato di procedere alla separazione per via Parte_1
consensuale e, dopo una trattativa durata circa un anno, nel mese di dicembre 2020 i coniugi erano pervenuti al deposito di un ricorso congiunto che veniva rubricato al n.1877/2020 R.G., ma purtroppo due giorni prima dell'udienza presidenziale fissata per il 3.2.2021, la sig.ra revocava il proprio consenso e il Tribunale pronunciava CP_1
declaratoria di improcedibilità.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
La resistente , costituitasi in giudizio, non si opponeva alla Controparte_1
domanda di separazione, ma chiedeva che fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente di questo Tribunale all'udienza del 16.06.2021; fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata al 7.7.2021 per l'ascolto del figlio minore ultra-dodicenne e della Persona_4
dott.ssa presso il Servizio sociale del Comune di Folignano. Persona_5
In quella sede, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e dei figli minori della coppia.
I coniugi si costituivano nella successiva fase dinanzi al Giudice Istruttore, ove, all'udienza del 21.11.2021, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori al
10.06.2022, successivamente differita d'ufficio al 13.10.2022 per impedimenti del magistrato assegnatario.
Le istanze di prova orale proposte dalle parti venivano rigettate e, all'udienza del
23.03.2023 – fissata per la prosecuzione del giudizio –, il ricorrente chiedeva venisse disposto l'affido esclusivo allo stesso dei figli minori, in quanto il Tribunale per i
Minorenni di Ancona aveva demandato la competenza ad adottare i provvedimenti temporanei e urgenti riguardo la prole al Tribunale ordinario e considerato altresì che nel provvedimento di archiviazione del giudizio dinanzi a sé, il T.M. non aveva rappresentato segni di miglioramento della madre rispetto alla sua condizione di abuso cronico dell'alcool. Il Giudice si riservava di decidere, dopo aver sentito le parti nel sub-procedimento cautelare e, nelle more, confermava, in merito agli incontri tra i genitori e i figli, quanto già statuito dal Presidente di questo Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti, rinviando la causa al 20.04.2023 nella quale veniva disposta la comparizione personale dei coniugi.
Il sub-procedimento cautelare si concludeva con la regolamentazione provvisoria del diritto di visita della madre ai figli, sicché, tenuto conto che le prove orali non erano state ammesse, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.06.2023, ove la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 18.01.2024, a seguito di istanza presentata dal il quale Parte_1
rappresentava che la causa era stata rimessa in decisione senza che fossero state depositate le relazioni formate dal servizio sociale o trasmesse al servizio da parte degli educatori, da parte del e del Consultorio “per le determinazioni di competenza, CP_2
anche quanto alla richiesta di affido esclusivo dei minori al formulata da Parte_1
parte ricorrente”, come stabilito dal G.I. con provvedimento del 20.04.2023, il
Collegio disponeva l'integrazione come sopra descritto dell'attività istruttoria necessaria ai fini della decisione e fissava, a tale scopo, l'udienza del 29.2.2024 davanti al Giudice Istruttore, Dott.ssa Rita De Angelis.
In quella sede, preso atto che il Servizio Sociale presso il Comune di Folignano aveva depositato la richiesta relazione di aggiornamento, la causa veniva rinviata per la prosecuzione all'udienza del 21.05.2024.
In data 04.03.2024 il ricorrente depositava istanza con la quale, alla luce delle dichiarazioni, riportate nella sopra menzionata relazione, rese dall'assistente sociale e dall'operatrice del servizio di educativa domiciliare, chiedeva, previa revoca dell'ordinanza del G.I. emessa in data 01.03.2024, che la causa fosse nuovamente rimessa in decisione al Collegio ovvero, in subordine, che gli incontri madre-figli fossero disposti secondo la modalità protetta, con prescrizione alla sig.ra di CP_1
seguire un percorso residenziale di disassuefazione. Con decreto del 26.04.2024 il G.I., vista l'istanza presentata dal fissava la Parte_1
data del 21.5.2024 per la comparizione delle parti in un nuovo sub-procedimento di cui disponeva la trattazione nella medesima udienza fissata per il giudizio principale, che veniva pertanto confermata.
Tenuto conto che nel sub-procedimento così instaurato veniva disposta l'istruttoria mediante anche l'acquisizione di una relazione da parte dell'educatrice domiciliare e che, pertanto, trattandosi di questioni dirimenti per l'esito del presente giudizio, quest'ultimo non poteva essere rimesso in decisione, la causa principale veniva rinviata dapprima al 27.06.2024 e, successivamente, al 31.10.2024, all'esito della quale il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 8.10.2026, ritenuto che la situazione vada monitorata e che, di conseguenza, anche per motivi di economia processuale, non sia opportuno definire a breve il procedimento, potendo rendersi necessari altri provvedimenti a tutela del figlio minore Persona_3
Con istanza del 6.11.2024 il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata sentenza non definitiva di separazione, rappresentando di avere proposto tale domanda sia nella memoria integrativa depositata in data 28.9.2021, sia nella memoria ex art. 183, comma
6, n.1, c.p.c. depositata in data 8.12.2021.
Il G.I., vista l'istanza presentata dalla difesa del anticipava l'udienza per la Parte_1
sola pronuncia della sentenza non definitiva di separazione al 28.11.2024, disponendone la trattazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Precisate le conclusioni come riportato in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla sentenza non definitiva sullo status, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. cui le parti avevano espressamente rinunciato.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
La regolamentazione delle spese di lite viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva di separazione.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale fra , C.F. Parte_1
nato ad [...] il [...] e C.F._1 [...]
, CF , nata ad [...] il [...], unitisi in CP_1 C.F._2
matrimonio in data 26.08.2000 in Ascoli Piceno;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ascoli Piceno, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri di stato civile di detto Comune dell'anno
2000 Atto N. 153-2-A;
3) dispone in merito alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 17/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo