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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/09/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2354/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2354 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Napoli, al centro Parte_1 C.F._1
Direzionale Is. E/5, presso lo studio dell'avv. Cristina Taurasi, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti,
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.ta in Paupisi (Bn), alla via CP_1 C.F._2
Pagani n. 19, presso lo studio dell'avv. Rosaria Procaccini, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
c.f. , c.f. Controparte_2 C.F._3 Parte_2
, elett.te dom.ti in Foiano di Val Fortore (Bn), alla via Filippo Turati C.F._4
n. 5, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Casamassa, dal quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti
- Pagina 1 - TERZI INTERVENTORI
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del
19.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva al Tribunale di Benevento Parte_1 dichiararsi cessati gli effetti del matrimonio concordatario contratto con il CP_1
6.1.2002 in RE SA (Bn) e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune medesimo (atto n. 1, Parte II, Serie A).
A tal fine, riferiva: che dal matrimonio erano nati due figli (3.8.2002) e Pt_2 CP_2
(19.2.2005); che con decreto del 9.9.2020 il Tribunale di Benevento aveva omologato la separazione dei coniugi, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e un assegno di mantenimento, a carico del ricorrente, pari ad € 1.000,00 per il mantenimento della prole;
che il figlio maggiore era economicamente autosufficiente;
che l'abitazione CP_2 familiare, di sua proprietà, era stata assegnata alla allorquando i figli erano minori. CP_1
Chiedeva quindi: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con la resistente;
revocarsi l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e la corresponsione dell'assegno di mantenimento, pari ad € 500,00, in favore del figlio CP_2
La resistente, costituendosi, si associava alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma si opponeva alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno di mantenimento in favore del figlio CP_2
Intervenivano, poi, in giudizio i figli della coppia, i quali chiedevano il pagamento diretto del mantenimento nei loro confronti.
Comparsi personalmente i coniugi all'udienza del 6.2.2025, il ricorrente rinunciava a verbale alla domanda di revoca del mantenimento del figlio e il giudice delegato, con CP_2 ordinanza in pari data, confermava i provvedimenti separativi.
Senonché, con nota del 25.3.2025, il ricorrente rinunciava anche alla domanda di revoca dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale e, pertanto, il giudice delegato revocava l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori e rinviava la causa per la discussione all'udienza del 19.6.2025, ove essa veniva riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
- Pagina 2 - Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, il decreto di omologa n.
7850/2020 emesso il 9.9.2020 dal Tribunale di Benevento. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno, pertanto, disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Sul mantenimento dei figli maggiori non autosufficienti e e Pt_2 Controparte_2 sull'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Avendo il ricorrente rinunciato alle domande di revoca del mantenimento nei confronti del figlio e di assegnazione della casa coniugale alla resistente, va disposto che il CP_2
continui a contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 1.000,00 (€ Pt_1
500,00 cadauno), oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie secondo
Protocollo, e che l'abitazione familiare, sita in Guardia DI (Bn), alla via Municipio
n. 123, venga assegnata alla CP_1
Quanto alla domanda dei figli interventori di pagamento diretto del mantenimento nei loro confronti (per la quale cfr. Cass. nn. 18008/2018, 9700/2021), va osservato che, sebbene ai sensi dell'art. 473 bis.20 c.p.c. tale intervento sia tardivo perché avvenuto oltre il termine di costituzione per il convenuto, la giurisprudenza della S.C. è costante nel ritenere che, fermo restando che il terzo accetta la causa allo stato in cui si trova e non può compiere atti non consentiti alle altre parti al momento dell'intervento, tale preclusione riguarda l'attività istruttoria, anche documentale (Cass. 20882/2018, 14398/2023), e non le domande, che possono essere proposte sino alla precisazione delle conclusioni (Cass. n. 25798/2015).
Ne consegue che la domanda degli interventori può essere accolta.
Sulle spese di lite.
La rinuncia del ricorrente alle domande di cui al ricorso introduttivo costituisce giusto motivo per compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa
P.Q.M.
- Pagina 3 - Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RE
SA (Bn) il 6.1.2002 tra (n. a Benevento il 7.5.1970) e (n. Parte_1 CP_1
a Piedimonte Matese il 6.11.1978);
- DISPONE che versi direttamente ai figli maggiori non Parte_1 autosufficienti e un assegno mensile, a titolo di Controparte_2 Parte_2 mantenimento, di € 500,00 cadauno, oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di Benevento;
- ASSEGNA alla resistente la casa coniugale sita in Guardia CP_1
DI (Bn), alla via Municipio n. 123;
- COMPENSA le spese di lite tra tutte le parti in causa;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RE SA (Bn) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 1, Parte II, Serie A, anno 2002).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
- Pagina 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2354 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Napoli, al centro Parte_1 C.F._1
Direzionale Is. E/5, presso lo studio dell'avv. Cristina Taurasi, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti,
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.ta in Paupisi (Bn), alla via CP_1 C.F._2
Pagani n. 19, presso lo studio dell'avv. Rosaria Procaccini, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
c.f. , c.f. Controparte_2 C.F._3 Parte_2
, elett.te dom.ti in Foiano di Val Fortore (Bn), alla via Filippo Turati C.F._4
n. 5, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Casamassa, dal quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti
- Pagina 1 - TERZI INTERVENTORI
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del
19.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva al Tribunale di Benevento Parte_1 dichiararsi cessati gli effetti del matrimonio concordatario contratto con il CP_1
6.1.2002 in RE SA (Bn) e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune medesimo (atto n. 1, Parte II, Serie A).
A tal fine, riferiva: che dal matrimonio erano nati due figli (3.8.2002) e Pt_2 CP_2
(19.2.2005); che con decreto del 9.9.2020 il Tribunale di Benevento aveva omologato la separazione dei coniugi, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e un assegno di mantenimento, a carico del ricorrente, pari ad € 1.000,00 per il mantenimento della prole;
che il figlio maggiore era economicamente autosufficiente;
che l'abitazione CP_2 familiare, di sua proprietà, era stata assegnata alla allorquando i figli erano minori. CP_1
Chiedeva quindi: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con la resistente;
revocarsi l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e la corresponsione dell'assegno di mantenimento, pari ad € 500,00, in favore del figlio CP_2
La resistente, costituendosi, si associava alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma si opponeva alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno di mantenimento in favore del figlio CP_2
Intervenivano, poi, in giudizio i figli della coppia, i quali chiedevano il pagamento diretto del mantenimento nei loro confronti.
Comparsi personalmente i coniugi all'udienza del 6.2.2025, il ricorrente rinunciava a verbale alla domanda di revoca del mantenimento del figlio e il giudice delegato, con CP_2 ordinanza in pari data, confermava i provvedimenti separativi.
Senonché, con nota del 25.3.2025, il ricorrente rinunciava anche alla domanda di revoca dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale e, pertanto, il giudice delegato revocava l'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori e rinviava la causa per la discussione all'udienza del 19.6.2025, ove essa veniva riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
- Pagina 2 - Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, il decreto di omologa n.
7850/2020 emesso il 9.9.2020 dal Tribunale di Benevento. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno, pertanto, disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Sul mantenimento dei figli maggiori non autosufficienti e e Pt_2 Controparte_2 sull'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Avendo il ricorrente rinunciato alle domande di revoca del mantenimento nei confronti del figlio e di assegnazione della casa coniugale alla resistente, va disposto che il CP_2
continui a contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 1.000,00 (€ Pt_1
500,00 cadauno), oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie secondo
Protocollo, e che l'abitazione familiare, sita in Guardia DI (Bn), alla via Municipio
n. 123, venga assegnata alla CP_1
Quanto alla domanda dei figli interventori di pagamento diretto del mantenimento nei loro confronti (per la quale cfr. Cass. nn. 18008/2018, 9700/2021), va osservato che, sebbene ai sensi dell'art. 473 bis.20 c.p.c. tale intervento sia tardivo perché avvenuto oltre il termine di costituzione per il convenuto, la giurisprudenza della S.C. è costante nel ritenere che, fermo restando che il terzo accetta la causa allo stato in cui si trova e non può compiere atti non consentiti alle altre parti al momento dell'intervento, tale preclusione riguarda l'attività istruttoria, anche documentale (Cass. 20882/2018, 14398/2023), e non le domande, che possono essere proposte sino alla precisazione delle conclusioni (Cass. n. 25798/2015).
Ne consegue che la domanda degli interventori può essere accolta.
Sulle spese di lite.
La rinuncia del ricorrente alle domande di cui al ricorso introduttivo costituisce giusto motivo per compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa
P.Q.M.
- Pagina 3 - Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RE
SA (Bn) il 6.1.2002 tra (n. a Benevento il 7.5.1970) e (n. Parte_1 CP_1
a Piedimonte Matese il 6.11.1978);
- DISPONE che versi direttamente ai figli maggiori non Parte_1 autosufficienti e un assegno mensile, a titolo di Controparte_2 Parte_2 mantenimento, di € 500,00 cadauno, oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di Benevento;
- ASSEGNA alla resistente la casa coniugale sita in Guardia CP_1
DI (Bn), alla via Municipio n. 123;
- COMPENSA le spese di lite tra tutte le parti in causa;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RE SA (Bn) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 1, Parte II, Serie A, anno 2002).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 26.6.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
- Pagina 4 -