TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/07/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7220/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 03.07.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7220/2021 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi vertente
TRA pagina 1 di 10 , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Parte_1
Frisina, elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Is. G1, sc. D;
APPELLANTE
E in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonella Ambrosio ed elettivamente domiciliata in Caivano, al Corso Umberto n. 51;
APPELLATA
NONCHÉ
, residente in [...]; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 306/2021 emessa dal Giudice di Pace di Acerra in data 15.02.2021 e pubblicata in data 14.04.2021
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Acerra, la in persona dei legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore, e , quale proprietario del veicolo Fiat Controparte_2
Doblò, tg. CM677GB, al fine di ottenere - previa declaratoria di accertamento del diritto dello stesso istante al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa - la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento “delle somme di € 20.909,88 per le lesioni e di € 160,00, oltre iva e sosta tecnica per giorni uno per i danni alla bicicletta, ovvero di quelle somme maggiori o minori che risulteranno dovute a seguito degli accertamenti tecnici e medico-legali, anche a seguito di c.t.u., oltre spese successive e danni accessori (personalizzazione del danno, danno morale ed esistenziale), da valutarsi anche in via equitativa, ovvero di
pagina 2 di 10 quelle diverse somme che risulteranno dovute alla luce degli articolandi mezzi istruttori, anche limitatamente alle indennità dovute alla luce degli articolandi mezzi istruttori anche limitatamente alle indennità dovute per inadempimento, oltre interessi legali, compresi gli interessi scaduti dal dì dell'incidente a quello del totale ed effettivo soddisfo”, il tutto con vittoria di spese con attribuzione al procuratore anticipatario.
All'uopo parte attrice deduceva che in data 02.12.2016, alle ore 12:15, mentre percorreva a bordo della sua bicicletta via Caracciolo ad Acerra veniva tamponato dal
Fiat Doblò tg. CM677GB di proprietà di . A seguito dell'urto, l'attore Controparte_2
cadeva con la propria bicicletta riportando le lesioni meglio specificate in atti;
inoltre, anche la bicicletta di proprietà attorea subiva danni.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, la quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 D.Lgs. n. 209/2005, contestandola nel merito sia nell'an che nel quantum.
Restava contumace, invece, . Controparte_2
Ammesse ed espletate la prova testimoniale e la c.t.u., il Giudice di pace formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., cui, però, non aderiva l'attore, il quale, di contro, in considerazione della quantificazione del danno per le lesioni subite nella misura di € 31.425,50 (sulla base delle risultanze della CTU), ridotte nella proposta conciliativa a € 20.000,00 in ragione della competenza del Giudice adito, eccepiva l'incompetenza per valore del Giudice di pace di Acerra a favore del Tribunale di Nola chiedendo la relativa declaratoria di incompetenza, con concessione dei termini per la riassunzione.
All'udienza del 15.12.2021, fissata per la precisazione delle conclusioni, il Giudice di pace riservava la causa in decisione.
Con la sentenza nr. 306/2021 del 15.02.2021, pubblicata in data 15.04.2021, l'adito
Giudice di Pace, accertata la responsabilità, nella causazione del sinistro de quo, del conducente della Fiat Doblò, ha quantificato i danni per le lesioni subite dall'attore nella somma di € 31.587,50, riducendo, poi, tale somma nei limiti della propria competenza pagina 3 di 10 per valore, ritenendo, quindi, assorbito nei medesimi limiti per valore anche il danno alla bicicletta. Pertanto, il Giudice di prime cure ha condannato la convenuta Controparte_1
e , in solido tra loro, “a) al pagamento, in favore dell'istante
[...] Controparte_2
della somma di € 20.000,00 …, all'attualità a titolo di ristoro delle Parte_1
lesioni suite e dei danni a cose … oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
b) al pagamento, in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi anticipatario, delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.637,00 di cui € 50,00 per spese vive, resto per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 25%, nonché ad IVA e CPA, come per legge”.
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame, deducendo, in Parte_1
particolare, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza per valore del Giudice di pace di cui all'art. 10 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 5 e 14 c.p.c., nonché la violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.; con il secondo motivo di gravame ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed il difetto di motivazione in relazione al rimborso delle spese vive;
ha chiesto, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita la in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1
la quale, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 348 bis c.p.c. e dell'art. 342
c.p.c.; in via principale, il rigetto dell'appello proposto da con conferma Parte_1
della sentenza impugnata;
in via subordinata, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa conclusionale di primo grado;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Non si è costituito l'appellato , nonostante la regolarità della notifica Controparte_2
dell'atto di appello nei suoi confronti, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
pagina 4 di 10 Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.11.2024 ed in seguito, per esigenze di ruolo, alla odierna udienza svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata nonché l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Inoltre, sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la stessa è assorbita nelle motivazioni di seguito espresse.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Ed invero, il Tribunale ritiene errata la censura, avanzata da parte appellante con il primo motivo di appello, secondo cui il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza per valore essendo emerso, all'esito delle risultanze peritali, che i danni per le lesioni subite dallo stesso erano state quantificate in una Parte_1
somma superiore al limite massimo di quella stabilita per la competenza del Giudice di pace.
Orbene, in proposito gioverà ricordare che l'incompetenza per valore – al pari di quella per materia e per territorio – deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, secondo quanto previsto dall'art. 38 c.p.c., il quale precisa (nella formulazione anteriore, applicabile ratione temporis, alla modifica operata dalla cosiddetta Riforma Cartabia) che l'incompetenza per valore -
pagina 5 di 10 come quella per materia e per territorio inderogabile prevista dall'art. 28 c.p.c. - può, altresì, essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di comparizione e trattazione.
La decisione sulla questione di competenza eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio viene assunta sulla scorta di quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni
(art. 38, c. 4, c.p.c.).
In mancanza di rilievo d'ufficio della questione entro la prima udienza, la competenza resta radicata avanti al giudice adito: “Il giudice di primo grado ha la facoltà e non
l'obbligo di rilevare d'ufficio la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 38 c.p.c., sì che la causa resta definitivamente radicata presso di lui se non sia avvalso di tale potere e le parti non abbiano tempestivamente sollevato alcuna eccezione.” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 13414/2001; in tal senso anche Cass. Civ. n. 21672/2015).
Inoltre, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., nelle cause relative a somme di danaro, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore e, in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. In caso di mancata o tardiva contestazione ovvero di omesso rilievo d'ufficio, la competenza si radica, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del
Giudice adito.
Orbene, nel caso di specie, la stessa parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di € 20.909,88 per lesioni ed € 160,00 per i danni alla bicicletta, ovvero di quelle somme maggiori o minori all'esito dell'istruttoria.
Ebbene, la formulazione di tale seconda richiesta alternativa “non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa
(come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga
pagina 6 di 10 indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma
3 della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta” (Cass. Civ.,
Sez. II, Ordinanza n. 23434/2021).
Inoltre, nonostante l'attore abbia richiesto la condanna di una somma eccedente il limite massimo del Giudice adito ai sensi dell'art. 7 c.p.c., applicabile ratione temporis, né parte convenuta né il Giudice, nell'esercizio del suo potere d'ufficio, hanno sollevato la relativa eccezione nei termini decadenziali di cui all'art. 38 c.p.c.
Lo stesso attore, poi, ha sollevato la questione di incompetenza per valore solamente dopo l'istruttoria.
Ritiene il Tribunale, pertanto, nell'ambito del proprio potere interpretativo delle domande proposte, che, benché l'attore non abbia esplicitamente posto una clausola di contenimento della domanda nei limiti della competenza, la stessa è rilevabile implicitamente da un lato dall'indicazione di una somma esorbitante la competenza dell'Autorità adita e dall'altro dalla proposizione di domande alternative (ovvero di quelle somme maggiori o minori…), che si ribadisce, non possono essere qualificate come “mere formule di stile”.
Il Giudice di prime cure, quindi, ha correttamente ritenuto la propria competenza a decidere la vertenza ai sensi dell'art. 14 c. 1 e 3, c.p.c. avendo parte attrice proposto in via alternativa le summenzionate domande, che fanno presumere che l'attore abbia voluto contenere la domanda nei limiti della competenza del giudice adito.
Conseguentemente, il Giudice di pace non ha violato, così come lamentato, il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.
pagina 7 di 10 A tacer, comunque, di ogni altra questione, il Tribunale, aderendo ad un consolidato principio giurisprudenziale, ritiene che “l'incompetenza per valore non può essere eccepita in appello dalla stessa parte che vi ha dato causa proponendo la domanda dinanzi al giudice incompetente” (Cass. Civ., sez. I, Sentenza n. 11023/2005), poiché il riconoscimento della competenza, desumibile dalla proposizione della domanda, esclude la sua soccombenza sul punto (in tal senso Cass. Civ., sez. VI-3, Ordinanza n.
5873/2018; Cass. Civ. n. 15563/2024).
Ed invero, nel caso di specie, come sopra anticipato, è la stessa parte attrice a chiedere la condanna al risarcimento per una somma (€ 20.909,88 oltre € 160,00) superiore alla competenza per valore del Giudice adito, pertanto, poi, la stessa non è legittimata a domandare che il Giudice di pace rilevi d'ufficio la propria incompetenza nel corso del giudizio ed oltre i termini decadenziali e/o ad eccepire la stessa incompetenza in sede di gravame.
Pertanto, il primo motivo di appello va rigettato.
Analogamente non è fondato il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta il mancato riconoscimento degli esborsi asseritamente effettuati nel corso del giudizio di primo grado, ossia € 237,00 quale contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo.
Il Giudice di pace, con la sentenza impugnata, ha condannato i convenuti in solido al pagamento, in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite liquidate in € 2.637,00 “di cui € 50,00 per spese vive”.
Ebbene, dalla documentazione in atti si rileva il pagamento della sola marca da bollo di
€ 27,00 e non anche il versamento del contributo unificato, così come dedotto dall'appellante.
Inoltre, nella nota di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado alla voce “importo del contributo unificato” è riportata l'indicazione “a debito Euro 237,00”; poi, sul frontespizio del fascicolo d'ufficio di primo grado è indicato a penna “Ok Rec. C.U.
pagina 8 di 10 Nota A1 40/2019” che conferma l'invio da parte della cancelleria della nota A1 avente ad oggetto il recupero del contributo unificato.
Pertanto, mancando in atti la prova dell'avvenuto pagamento del contributo unificato e la presenza delle suddette indicazioni, correttamente il Giudice di prime cure non ha riconosciuto a parte attrice il rimborso delle spese relative al detto contributo.
Come sopra, anticipato, quindi, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod. e calcolate sulla base dello scaglione “indeterminabile -complessità bassa”, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante, in favore dell'appellata costituita.
La contumacia dell'appellato esclude la necessità di qualsivoglia Controparte_2
statuizione sulle spese relative al giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 306/2021 del Giudice di Pace di Acerra, così provvede:
pagina 9 di 10 1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) Nulla per le spese relative al giudizio di appello con riferimento all'appellato contumace;
Controparte_2
5) Dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola, 03.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 03.07.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7220/2021 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi vertente
TRA pagina 1 di 10 , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Parte_1
Frisina, elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Is. G1, sc. D;
APPELLANTE
E in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonella Ambrosio ed elettivamente domiciliata in Caivano, al Corso Umberto n. 51;
APPELLATA
NONCHÉ
, residente in [...]; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 306/2021 emessa dal Giudice di Pace di Acerra in data 15.02.2021 e pubblicata in data 14.04.2021
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Acerra, la in persona dei legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore, e , quale proprietario del veicolo Fiat Controparte_2
Doblò, tg. CM677GB, al fine di ottenere - previa declaratoria di accertamento del diritto dello stesso istante al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa - la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento “delle somme di € 20.909,88 per le lesioni e di € 160,00, oltre iva e sosta tecnica per giorni uno per i danni alla bicicletta, ovvero di quelle somme maggiori o minori che risulteranno dovute a seguito degli accertamenti tecnici e medico-legali, anche a seguito di c.t.u., oltre spese successive e danni accessori (personalizzazione del danno, danno morale ed esistenziale), da valutarsi anche in via equitativa, ovvero di
pagina 2 di 10 quelle diverse somme che risulteranno dovute alla luce degli articolandi mezzi istruttori, anche limitatamente alle indennità dovute alla luce degli articolandi mezzi istruttori anche limitatamente alle indennità dovute per inadempimento, oltre interessi legali, compresi gli interessi scaduti dal dì dell'incidente a quello del totale ed effettivo soddisfo”, il tutto con vittoria di spese con attribuzione al procuratore anticipatario.
All'uopo parte attrice deduceva che in data 02.12.2016, alle ore 12:15, mentre percorreva a bordo della sua bicicletta via Caracciolo ad Acerra veniva tamponato dal
Fiat Doblò tg. CM677GB di proprietà di . A seguito dell'urto, l'attore Controparte_2
cadeva con la propria bicicletta riportando le lesioni meglio specificate in atti;
inoltre, anche la bicicletta di proprietà attorea subiva danni.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, la quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 D.Lgs. n. 209/2005, contestandola nel merito sia nell'an che nel quantum.
Restava contumace, invece, . Controparte_2
Ammesse ed espletate la prova testimoniale e la c.t.u., il Giudice di pace formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., cui, però, non aderiva l'attore, il quale, di contro, in considerazione della quantificazione del danno per le lesioni subite nella misura di € 31.425,50 (sulla base delle risultanze della CTU), ridotte nella proposta conciliativa a € 20.000,00 in ragione della competenza del Giudice adito, eccepiva l'incompetenza per valore del Giudice di pace di Acerra a favore del Tribunale di Nola chiedendo la relativa declaratoria di incompetenza, con concessione dei termini per la riassunzione.
All'udienza del 15.12.2021, fissata per la precisazione delle conclusioni, il Giudice di pace riservava la causa in decisione.
Con la sentenza nr. 306/2021 del 15.02.2021, pubblicata in data 15.04.2021, l'adito
Giudice di Pace, accertata la responsabilità, nella causazione del sinistro de quo, del conducente della Fiat Doblò, ha quantificato i danni per le lesioni subite dall'attore nella somma di € 31.587,50, riducendo, poi, tale somma nei limiti della propria competenza pagina 3 di 10 per valore, ritenendo, quindi, assorbito nei medesimi limiti per valore anche il danno alla bicicletta. Pertanto, il Giudice di prime cure ha condannato la convenuta Controparte_1
e , in solido tra loro, “a) al pagamento, in favore dell'istante
[...] Controparte_2
della somma di € 20.000,00 …, all'attualità a titolo di ristoro delle Parte_1
lesioni suite e dei danni a cose … oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
b) al pagamento, in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi anticipatario, delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.637,00 di cui € 50,00 per spese vive, resto per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 25%, nonché ad IVA e CPA, come per legge”.
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame, deducendo, in Parte_1
particolare, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza per valore del Giudice di pace di cui all'art. 10 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 5 e 14 c.p.c., nonché la violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.; con il secondo motivo di gravame ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed il difetto di motivazione in relazione al rimborso delle spese vive;
ha chiesto, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita la in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1
la quale, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 348 bis c.p.c. e dell'art. 342
c.p.c.; in via principale, il rigetto dell'appello proposto da con conferma Parte_1
della sentenza impugnata;
in via subordinata, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa conclusionale di primo grado;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Non si è costituito l'appellato , nonostante la regolarità della notifica Controparte_2
dell'atto di appello nei suoi confronti, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
pagina 4 di 10 Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.11.2024 ed in seguito, per esigenze di ruolo, alla odierna udienza svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata nonché l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Inoltre, sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la stessa è assorbita nelle motivazioni di seguito espresse.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Ed invero, il Tribunale ritiene errata la censura, avanzata da parte appellante con il primo motivo di appello, secondo cui il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza per valore essendo emerso, all'esito delle risultanze peritali, che i danni per le lesioni subite dallo stesso erano state quantificate in una Parte_1
somma superiore al limite massimo di quella stabilita per la competenza del Giudice di pace.
Orbene, in proposito gioverà ricordare che l'incompetenza per valore – al pari di quella per materia e per territorio – deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, secondo quanto previsto dall'art. 38 c.p.c., il quale precisa (nella formulazione anteriore, applicabile ratione temporis, alla modifica operata dalla cosiddetta Riforma Cartabia) che l'incompetenza per valore -
pagina 5 di 10 come quella per materia e per territorio inderogabile prevista dall'art. 28 c.p.c. - può, altresì, essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di comparizione e trattazione.
La decisione sulla questione di competenza eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio viene assunta sulla scorta di quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni
(art. 38, c. 4, c.p.c.).
In mancanza di rilievo d'ufficio della questione entro la prima udienza, la competenza resta radicata avanti al giudice adito: “Il giudice di primo grado ha la facoltà e non
l'obbligo di rilevare d'ufficio la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 38 c.p.c., sì che la causa resta definitivamente radicata presso di lui se non sia avvalso di tale potere e le parti non abbiano tempestivamente sollevato alcuna eccezione.” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 13414/2001; in tal senso anche Cass. Civ. n. 21672/2015).
Inoltre, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., nelle cause relative a somme di danaro, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore e, in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. In caso di mancata o tardiva contestazione ovvero di omesso rilievo d'ufficio, la competenza si radica, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del
Giudice adito.
Orbene, nel caso di specie, la stessa parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di € 20.909,88 per lesioni ed € 160,00 per i danni alla bicicletta, ovvero di quelle somme maggiori o minori all'esito dell'istruttoria.
Ebbene, la formulazione di tale seconda richiesta alternativa “non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa
(come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga
pagina 6 di 10 indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma
3 della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta” (Cass. Civ.,
Sez. II, Ordinanza n. 23434/2021).
Inoltre, nonostante l'attore abbia richiesto la condanna di una somma eccedente il limite massimo del Giudice adito ai sensi dell'art. 7 c.p.c., applicabile ratione temporis, né parte convenuta né il Giudice, nell'esercizio del suo potere d'ufficio, hanno sollevato la relativa eccezione nei termini decadenziali di cui all'art. 38 c.p.c.
Lo stesso attore, poi, ha sollevato la questione di incompetenza per valore solamente dopo l'istruttoria.
Ritiene il Tribunale, pertanto, nell'ambito del proprio potere interpretativo delle domande proposte, che, benché l'attore non abbia esplicitamente posto una clausola di contenimento della domanda nei limiti della competenza, la stessa è rilevabile implicitamente da un lato dall'indicazione di una somma esorbitante la competenza dell'Autorità adita e dall'altro dalla proposizione di domande alternative (ovvero di quelle somme maggiori o minori…), che si ribadisce, non possono essere qualificate come “mere formule di stile”.
Il Giudice di prime cure, quindi, ha correttamente ritenuto la propria competenza a decidere la vertenza ai sensi dell'art. 14 c. 1 e 3, c.p.c. avendo parte attrice proposto in via alternativa le summenzionate domande, che fanno presumere che l'attore abbia voluto contenere la domanda nei limiti della competenza del giudice adito.
Conseguentemente, il Giudice di pace non ha violato, così come lamentato, il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.
pagina 7 di 10 A tacer, comunque, di ogni altra questione, il Tribunale, aderendo ad un consolidato principio giurisprudenziale, ritiene che “l'incompetenza per valore non può essere eccepita in appello dalla stessa parte che vi ha dato causa proponendo la domanda dinanzi al giudice incompetente” (Cass. Civ., sez. I, Sentenza n. 11023/2005), poiché il riconoscimento della competenza, desumibile dalla proposizione della domanda, esclude la sua soccombenza sul punto (in tal senso Cass. Civ., sez. VI-3, Ordinanza n.
5873/2018; Cass. Civ. n. 15563/2024).
Ed invero, nel caso di specie, come sopra anticipato, è la stessa parte attrice a chiedere la condanna al risarcimento per una somma (€ 20.909,88 oltre € 160,00) superiore alla competenza per valore del Giudice adito, pertanto, poi, la stessa non è legittimata a domandare che il Giudice di pace rilevi d'ufficio la propria incompetenza nel corso del giudizio ed oltre i termini decadenziali e/o ad eccepire la stessa incompetenza in sede di gravame.
Pertanto, il primo motivo di appello va rigettato.
Analogamente non è fondato il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta il mancato riconoscimento degli esborsi asseritamente effettuati nel corso del giudizio di primo grado, ossia € 237,00 quale contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo.
Il Giudice di pace, con la sentenza impugnata, ha condannato i convenuti in solido al pagamento, in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite liquidate in € 2.637,00 “di cui € 50,00 per spese vive”.
Ebbene, dalla documentazione in atti si rileva il pagamento della sola marca da bollo di
€ 27,00 e non anche il versamento del contributo unificato, così come dedotto dall'appellante.
Inoltre, nella nota di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado alla voce “importo del contributo unificato” è riportata l'indicazione “a debito Euro 237,00”; poi, sul frontespizio del fascicolo d'ufficio di primo grado è indicato a penna “Ok Rec. C.U.
pagina 8 di 10 Nota A1 40/2019” che conferma l'invio da parte della cancelleria della nota A1 avente ad oggetto il recupero del contributo unificato.
Pertanto, mancando in atti la prova dell'avvenuto pagamento del contributo unificato e la presenza delle suddette indicazioni, correttamente il Giudice di prime cure non ha riconosciuto a parte attrice il rimborso delle spese relative al detto contributo.
Come sopra, anticipato, quindi, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod. e calcolate sulla base dello scaglione “indeterminabile -complessità bassa”, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante, in favore dell'appellata costituita.
La contumacia dell'appellato esclude la necessità di qualsivoglia Controparte_2
statuizione sulle spese relative al giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 306/2021 del Giudice di Pace di Acerra, così provvede:
pagina 9 di 10 1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) Nulla per le spese relative al giudizio di appello con riferimento all'appellato contumace;
Controparte_2
5) Dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola, 03.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 10 di 10