TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 03/02/2026, n. 2082
TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione di legge e difetto di competenza dell'AIFA

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza dell'AIFA, poiché la competenza riguarda i farmaci, mentre per i dispositivi medici la competenza è del Ministero della Salute. Ha anche ritenuto che la qualificazione del trattamento come sperimentale fosse errata, dato che i farmaci utilizzati non erano sperimentali e l'ipertermia è una pratica consolidata e rimborsata dal SSN. Il Tribunale ha inoltre ravvisato un difetto di istruttoria nel provvedimento impugnato.

  • Accolto
    Difetto di motivazione ed eccesso di potere

    Il Tribunale ha riscontrato un difetto di istruttoria nel provvedimento impugnato, poiché i pareri degli esperti che qualificavano il trattamento come sperimentale non erano adeguatamente motivati e gli altri pareri evidenziavano la necessità di ulteriori approfondimenti. Ha inoltre sottolineato che il parere del Comitato Etico riguardava la tipologia di studio (retrospettivo o prospettico) e non la natura sperimentale del trattamento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 03/02/2026, n. 2082
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2082
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo