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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/02/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 52/2023 R.G. P.U. (Sovraindebitamento – Ristrutturazione dei debiti del consumatore)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CROTONE Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali
Il Giudice designato, dott. Emmanuele Agostini ha pronunciato la seguente SENTENZA (art. 70 co. 7 C.C.I.)
nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto con l'O.C.C. presso l'Ordine dei Commercialisti, in persona del gestore della crisi dott. , da CP_1
, nato a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi ivi residenti a[...], con l'avv. Maria Esposito quale advisor legale,
Il Tribunale, vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti di tipo familiare proposta dai consumatori;
richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 C.C.I., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, C.C.I.; ritenuto che in sede di omologa al giudice spetta compiere un riesame delle condizioni già verificate in sede di ammissione (situazione di sovraindebitamento, natura di consumatore dell'istante, non assoggettabilità a procedure concorsuali, meritevolezza, assenza di precedenti esdebitazioni, rispetto della par condicio creditorum) per come esplicitato dalla norma, dacché l'art. 70 co. 7 C.C.I. stabilisce anzitutto che egli debba esaminare l'ammissibilità giuridica del piano, nella cui atecnica espressione deve però ritenersi compresa anche la verifica della fattibilità giuridica, a cui deve seguire la disamina funditus della fattibilità economica dello stesso;
preso atto che la durata del piano è di mesi 111 e che l'attivo messo dai debitori sarà corrisposto mediante rate mensili dell'importo di €550,00 ciascuna con una somma indispensabile per il mantenimento dei debitori e del loro nucleo familiare, da quantificarsi in
€1.872,00 mensili;
1 considerato che il piano proposto prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili (€3.334,20 per compenso dell'O.C.C.), dei privilegiati (€2.810,60 per compenso dell'advisor legale e €4.025,12 per l'agente della riscossione) e dei chirografari (€57.914,97); ritenuto che la destinazione delle prime rate al pagamento dell'O.C.C. deve intendersi come accantonamento, atteso che l'art. 71 co. 4 prevede che, salvo in ogni caso il riconoscimento di acconti per giustificati motivi, la liquidazione del compenso dell'O.C.C. sia effettuata dal giudice al termine dell'esecuzione e successivamente alla presentazione, da parte del gestore della crisi dell'O.C.C., di una relazione finale;
considerato che l'O.C.C. ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, C.C.I.; considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'O.C.C. - Gestore della crisi con la relazione depositata a norma del comma 6 del citato art. 70 in data 15.11.2024, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi di liquidazione controllata, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;
ritenuto che tale verifica deve concludersi con esito positivo;
considerato che, posto quanto precede, l'O.C.C. – Gestore della crisi, anche in considerazione dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori concorsuali, con la predetta relazione del 15.11.2024 non ha proposto alcuna modifica del piano;
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , Parte_1 nato a [...] il [...], C.F.: , e , nata C.F._1 Parte_2
a CA di ET (KR) il 15/10/1957, C.F.: ; C.F._2
dispone che l'O.C.C. – Gestore della crisi nominato, dott. , risolva eventuali CP_1 difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice se necessario e vigilando continuativamente sull'esatto adempimento del piano omologato (art. 71 co. 1 C.C.I.); dispone che l'O.C.C., ai sensi dell'art. 71 co. 4 C.C.I., terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, affinché possa essere verificata l'integrale e corretta esecuzione del piano, possa procedersi alla liquidazione del compenso dell'O.C.C., che avverrà ai sensi del d.m. n. 202/2014 anche tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e possa infine essere autorizzato il pagamento in favore del ridetto organismo;
dispone che l'O.C.C. presenti al giudice – per non incorrere nell'ipotesi di reato di cui all'art. 344 co. 4 C.C.I. - istanza di revoca della sentenza di omologazione nelle seguenti fattispecie: 2 1. sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo;
2. sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo;
3. siano state dolosamente simulate attività inesistenti;
4. risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
5. in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano;
6. nel caso in cui il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro i due giorni successivi al deposito, a cura del Gestore della crisi, e sia pubblicata sul sito internet del Tribunale di CR (www.tribunale.crotone.it) e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante); nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara archiviata la procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi, con le prassi d'uso.
CR, li 21 febbraio 2025
Il Giudice Designato Dott. Emmanuele Agostini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CROTONE Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali
Il Giudice designato, dott. Emmanuele Agostini ha pronunciato la seguente SENTENZA (art. 70 co. 7 C.C.I.)
nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto con l'O.C.C. presso l'Ordine dei Commercialisti, in persona del gestore della crisi dott. , da CP_1
, nato a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi ivi residenti a[...], con l'avv. Maria Esposito quale advisor legale,
Il Tribunale, vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti di tipo familiare proposta dai consumatori;
richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 C.C.I., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, C.C.I.; ritenuto che in sede di omologa al giudice spetta compiere un riesame delle condizioni già verificate in sede di ammissione (situazione di sovraindebitamento, natura di consumatore dell'istante, non assoggettabilità a procedure concorsuali, meritevolezza, assenza di precedenti esdebitazioni, rispetto della par condicio creditorum) per come esplicitato dalla norma, dacché l'art. 70 co. 7 C.C.I. stabilisce anzitutto che egli debba esaminare l'ammissibilità giuridica del piano, nella cui atecnica espressione deve però ritenersi compresa anche la verifica della fattibilità giuridica, a cui deve seguire la disamina funditus della fattibilità economica dello stesso;
preso atto che la durata del piano è di mesi 111 e che l'attivo messo dai debitori sarà corrisposto mediante rate mensili dell'importo di €550,00 ciascuna con una somma indispensabile per il mantenimento dei debitori e del loro nucleo familiare, da quantificarsi in
€1.872,00 mensili;
1 considerato che il piano proposto prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili (€3.334,20 per compenso dell'O.C.C.), dei privilegiati (€2.810,60 per compenso dell'advisor legale e €4.025,12 per l'agente della riscossione) e dei chirografari (€57.914,97); ritenuto che la destinazione delle prime rate al pagamento dell'O.C.C. deve intendersi come accantonamento, atteso che l'art. 71 co. 4 prevede che, salvo in ogni caso il riconoscimento di acconti per giustificati motivi, la liquidazione del compenso dell'O.C.C. sia effettuata dal giudice al termine dell'esecuzione e successivamente alla presentazione, da parte del gestore della crisi dell'O.C.C., di una relazione finale;
considerato che l'O.C.C. ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, C.C.I.; considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'O.C.C. - Gestore della crisi con la relazione depositata a norma del comma 6 del citato art. 70 in data 15.11.2024, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi di liquidazione controllata, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;
ritenuto che tale verifica deve concludersi con esito positivo;
considerato che, posto quanto precede, l'O.C.C. – Gestore della crisi, anche in considerazione dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori concorsuali, con la predetta relazione del 15.11.2024 non ha proposto alcuna modifica del piano;
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , Parte_1 nato a [...] il [...], C.F.: , e , nata C.F._1 Parte_2
a CA di ET (KR) il 15/10/1957, C.F.: ; C.F._2
dispone che l'O.C.C. – Gestore della crisi nominato, dott. , risolva eventuali CP_1 difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice se necessario e vigilando continuativamente sull'esatto adempimento del piano omologato (art. 71 co. 1 C.C.I.); dispone che l'O.C.C., ai sensi dell'art. 71 co. 4 C.C.I., terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, affinché possa essere verificata l'integrale e corretta esecuzione del piano, possa procedersi alla liquidazione del compenso dell'O.C.C., che avverrà ai sensi del d.m. n. 202/2014 anche tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e possa infine essere autorizzato il pagamento in favore del ridetto organismo;
dispone che l'O.C.C. presenti al giudice – per non incorrere nell'ipotesi di reato di cui all'art. 344 co. 4 C.C.I. - istanza di revoca della sentenza di omologazione nelle seguenti fattispecie: 2 1. sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo;
2. sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo;
3. siano state dolosamente simulate attività inesistenti;
4. risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
5. in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano;
6. nel caso in cui il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro i due giorni successivi al deposito, a cura del Gestore della crisi, e sia pubblicata sul sito internet del Tribunale di CR (www.tribunale.crotone.it) e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante); nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara archiviata la procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi, con le prassi d'uso.
CR, li 21 febbraio 2025
Il Giudice Designato Dott. Emmanuele Agostini
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