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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/12/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3735/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DEI NOBILI Parte_1 C.F._1 PIETRO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DEI NOBILI PIETRO ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUIDUCCI EL CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CADOPPI 6 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. GUIDUCCI EL CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.;
Per parte convenuta: come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. chiedendo in via subordinata la condanna della controparte al pagamento della somma di € 20.774,31.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1276/2024 del 10/10/2024, Parte_1 con cui questo Tribunale ha ingiunto al medesimo di pagare in favore di la somma Controparte_1 di € 21.494,12, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per la fornitura di energia elettrica, in forza della fattura n. 0000412209820341 del 20/9/2022, allegata al ricorso.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto la prescrizione del credito, in quanto Parte_1 pagina 1 di 4 riferito a ipotetici consumi risalenti a oltre un biennio prima dell'emissione della relativa fattura in violazione del termine imposto dalla L. n. 205/2017, nonché l'incompatibilità e quindi la sproporzione fra i consumi risultanti dalla fattura a conguaglio azionata e l'entità dei consumi abituali, regolarmente saldati. Ha infine contestato l'applicazione degli interessi di mora.
Per tali motivi ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita l'opposta contestando l'opposizione in fatto e in diritto e insistendo per il suo rigetto.
Concessa la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo la causa è stata istruita documentalmente quindi rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
La L. n. 205/17, invocata dall'opponente, ha ridotto da 5 a 2 anni i termini di prescrizione del diritto al corrispettivo per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico;
le fatture azionate con il monitorio risalgono al periodo 17/1/2021-8/6/2022.
Orbene l'opposta ha documentato che in data 29/3/2023 lo stesso opponente aveva inviato a CP_1
una richiesta di chiarimenti con riferimento alla fattura azionata con il procedimento monitorio,
[...] di cui aveva altresì allegato fotografia (doc.
7.1 opposta), circostanza non contestata dal sig. . Parte_1
A ciò ha fatto seguito la diffida del 21/12/2023 da parte del Legale dell'opposta.
La prima missiva ha dunque efficacemente interrotto il termine biennale di prescrizione, con la conseguenza che devono ritenersi prescritte unicamente le voci di credito riferite al periodo 17/1/2021-
28/3/2021.
Infondati sono gli ulteriori motivi di opposizione.
Va osservato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.
Il giudizio di cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto. Corollario di tali premesse è che la sentenza, che decide il giudizio, deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante), rigettando, conseguentemente, l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistevano al momento della proposizione del ricorso, ricorrono, tuttavia, in quello successivo della decisione (Cass. S.U. 26128/2010).
Ciò significa che, così come avviene in ogni giudizio di cognizione ordinaria, il debitore che intenda contrastare la domanda del creditore è tenuto a contestare specificamente le circostanze addotte a pagina 2 di 4 sostegno della stessa da quest'ultimo, e ad articolare compiutamente le proprie difese ed eccezioni, non potendo limitarsi a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, anche perché il contenuto dell'atto di opposizione è fondamentale nell'individuazione del thema decidendum.
Orbene, nel caso in esame, innanzitutto, l'affermazione per cui i consumi sarebbero sproporzionati rispetto all'entità dei consumi abituali è del tutto generica. L'opponente, peraltro, non ha negato né la sussistenza del rapporto negoziale, né l'effettiva fornitura di energia elettrica da parte della società opposta. Nulla peraltro ha chiesto di provare.
Infondata è inoltre la contestazione relativa alla debenza degli interessi di mora, essendo la previsione contenuta nelle condizioni generali di fornitura annesse al contratto (doc. 4 art. 10 co. 1), contratto senz'altro validamente concluso dall'opponente con esecuzione delle prestazioni previste (fornitura di energia e pagamento del corrispettivo) da entrambe le parti, come evidenziato dallo stesso opponente.
Ciò posto, non essendovi contestazioni specifiche relative alla modalità di quantificazione economica dei consumi riscontrati, le parti sono state invitate a depositare i conteggi relativi alle voci di credito riferite al periodo antecedente al 29/3/2021, quantificate dall'opposta in € 1.019,81, somma che a sua volta non è stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente, il quale si è limitato ad affermare di non essere in grado di effettuare tale calcolo, insistendo nell'eccezione di prescrizione dell'intero credito.
Alla luce di quanto sopra, detratto dall'importo ingiunto (€ 21.494,12) il credito prescritto (€ 1.019,81), parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di della minor somma di € CP_1
20.774,31, oltre interessi legali di mora dalla scadenza della fattura al saldo effettivo e il decreto ingiuntivo revocato.
Quanto alle spese di lite “Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto (poi opponente) al pagamento delle spese di lite” (Cass. n. 11606/2018).
Nel caso di specie, non vi è motivo di disporre la compensazione parziale delle spese di lite a carico dell'opponente, in considerazione del limitato scarto tra l'importo ingiunto e quello riconosciuto all'esito del procedimento. Conseguentemente le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano in dispositivo in conformità al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
2022, secondo i parametri previsti per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale in relazione al valore pagina 3 di 4 del decisum, avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria, alla mancata redazione di scritti conclusivi e al modulo decisorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1276/2024 e condanna al pagamento nei confronti di della minor somma di € Parte_1 Controparte_1
20.774,31, oltre interessi legali di mora dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
2. Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 Controparte_1 in € 2.547,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso
Reggio nell'Emilia, 22 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3735/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DEI NOBILI Parte_1 C.F._1 PIETRO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DEI NOBILI PIETRO ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUIDUCCI EL CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CADOPPI 6 42124 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. GUIDUCCI EL CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.;
Per parte convenuta: come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. chiedendo in via subordinata la condanna della controparte al pagamento della somma di € 20.774,31.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1276/2024 del 10/10/2024, Parte_1 con cui questo Tribunale ha ingiunto al medesimo di pagare in favore di la somma Controparte_1 di € 21.494,12, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per la fornitura di energia elettrica, in forza della fattura n. 0000412209820341 del 20/9/2022, allegata al ricorso.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto la prescrizione del credito, in quanto Parte_1 pagina 1 di 4 riferito a ipotetici consumi risalenti a oltre un biennio prima dell'emissione della relativa fattura in violazione del termine imposto dalla L. n. 205/2017, nonché l'incompatibilità e quindi la sproporzione fra i consumi risultanti dalla fattura a conguaglio azionata e l'entità dei consumi abituali, regolarmente saldati. Ha infine contestato l'applicazione degli interessi di mora.
Per tali motivi ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita l'opposta contestando l'opposizione in fatto e in diritto e insistendo per il suo rigetto.
Concessa la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo la causa è stata istruita documentalmente quindi rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
La L. n. 205/17, invocata dall'opponente, ha ridotto da 5 a 2 anni i termini di prescrizione del diritto al corrispettivo per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico;
le fatture azionate con il monitorio risalgono al periodo 17/1/2021-8/6/2022.
Orbene l'opposta ha documentato che in data 29/3/2023 lo stesso opponente aveva inviato a CP_1
una richiesta di chiarimenti con riferimento alla fattura azionata con il procedimento monitorio,
[...] di cui aveva altresì allegato fotografia (doc.
7.1 opposta), circostanza non contestata dal sig. . Parte_1
A ciò ha fatto seguito la diffida del 21/12/2023 da parte del Legale dell'opposta.
La prima missiva ha dunque efficacemente interrotto il termine biennale di prescrizione, con la conseguenza che devono ritenersi prescritte unicamente le voci di credito riferite al periodo 17/1/2021-
28/3/2021.
Infondati sono gli ulteriori motivi di opposizione.
Va osservato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.
Il giudizio di cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto. Corollario di tali premesse è che la sentenza, che decide il giudizio, deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante), rigettando, conseguentemente, l'opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistevano al momento della proposizione del ricorso, ricorrono, tuttavia, in quello successivo della decisione (Cass. S.U. 26128/2010).
Ciò significa che, così come avviene in ogni giudizio di cognizione ordinaria, il debitore che intenda contrastare la domanda del creditore è tenuto a contestare specificamente le circostanze addotte a pagina 2 di 4 sostegno della stessa da quest'ultimo, e ad articolare compiutamente le proprie difese ed eccezioni, non potendo limitarsi a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, anche perché il contenuto dell'atto di opposizione è fondamentale nell'individuazione del thema decidendum.
Orbene, nel caso in esame, innanzitutto, l'affermazione per cui i consumi sarebbero sproporzionati rispetto all'entità dei consumi abituali è del tutto generica. L'opponente, peraltro, non ha negato né la sussistenza del rapporto negoziale, né l'effettiva fornitura di energia elettrica da parte della società opposta. Nulla peraltro ha chiesto di provare.
Infondata è inoltre la contestazione relativa alla debenza degli interessi di mora, essendo la previsione contenuta nelle condizioni generali di fornitura annesse al contratto (doc. 4 art. 10 co. 1), contratto senz'altro validamente concluso dall'opponente con esecuzione delle prestazioni previste (fornitura di energia e pagamento del corrispettivo) da entrambe le parti, come evidenziato dallo stesso opponente.
Ciò posto, non essendovi contestazioni specifiche relative alla modalità di quantificazione economica dei consumi riscontrati, le parti sono state invitate a depositare i conteggi relativi alle voci di credito riferite al periodo antecedente al 29/3/2021, quantificate dall'opposta in € 1.019,81, somma che a sua volta non è stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente, il quale si è limitato ad affermare di non essere in grado di effettuare tale calcolo, insistendo nell'eccezione di prescrizione dell'intero credito.
Alla luce di quanto sopra, detratto dall'importo ingiunto (€ 21.494,12) il credito prescritto (€ 1.019,81), parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di della minor somma di € CP_1
20.774,31, oltre interessi legali di mora dalla scadenza della fattura al saldo effettivo e il decreto ingiuntivo revocato.
Quanto alle spese di lite “Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto (poi opponente) al pagamento delle spese di lite” (Cass. n. 11606/2018).
Nel caso di specie, non vi è motivo di disporre la compensazione parziale delle spese di lite a carico dell'opponente, in considerazione del limitato scarto tra l'importo ingiunto e quello riconosciuto all'esito del procedimento. Conseguentemente le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano in dispositivo in conformità al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
2022, secondo i parametri previsti per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale in relazione al valore pagina 3 di 4 del decisum, avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria, alla mancata redazione di scritti conclusivi e al modulo decisorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1276/2024 e condanna al pagamento nei confronti di della minor somma di € Parte_1 Controparte_1
20.774,31, oltre interessi legali di mora dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
2. Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 Controparte_1 in € 2.547,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso
Reggio nell'Emilia, 22 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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