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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/11/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1268 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UC TT Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1268/2024 promossa da:
RICORRENTE
(c.f. ) difesa dagli avv. Letizia e Parte_1 C.F._1
ER IN;
(c.f. , difeso dall'avv. Sabrina Generini Parte_2 C.F._2
e
Pubblico Ministero – sede
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio /cessazione degli effetti civili del matrimonio (in cumulo alla domanda di separazione dei coniugi)
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Parte ricorrente e parte resistente congiuntamente: “Voglia, in accoglimento delle concordi conclusioni rassegnate dai coniugi all'udienza del 28 Gennaio 2025, dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i coniugi e Parte_2
matrimonio registrato nei registri dello Stato civile del Comune di Parte_1
LO (anno 1996, atto n. 5, Parte II, Serie A), con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO di procedere alla annotazione della emananda sentenza, e con ulteriore annotazione nel Comune di residenza. Con spese interamente compensate fra le parti”.
Il Pubblico ministero: visto del 28/10/2025.
***
Con ricorso ritualmente notificato a chiesto di dichiarare la Parte_1 separazione personale da sposato in LO il 23/04/1996 Parte_2
(trascritto nei registri del medesimo Comune Parte II, serie a, n. 5).
Ha allegato che dal matrimonio è nata , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
la casa familiare è stata fissata in un appartamento di proprietà del padre della e sita in LO, via Bagnolo di sopra 65, ove tuttora dimora il Pt_1 Pt_2 mentre la ricorrente ha lasciato la casa familiare;
il è socio di Tecnocom s.r.l. ed ha Pt_2 un reddito consistente;
la lavora part-time e percepisce uno stipendio di € 600,00 Pt_1 mensili;
ha chiesto la separazione personale, con attribuzione in suo favore di un assegno di mantenimento di € 800,00 mensili. si è costituito e ha aderito alla domanda di separazione personale, Parte_2 chiedendo l'addebito alla per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale;
in via Pt_1 riconvenzionale, ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale e domandato il rigetto della richiesta della ricorrente di assegno di mantenimento essendo alla moglie addebitabile la separazione.
Nel corso del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo, rinunciando la ricorrente alla domanda di assegno di mantenimento ed il resistente alla domanda di addebito;
hanno dunque insistito entrambe per la pronuncia sullo status.
pagina 2 di 4 Con sentenza non definitiva n. 60/2025 pubblicata il 30.01.2025, il Tribunale ha, dunque, dichiarato la separazione personale dei coniugi, ordinando con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo ed al contempo la sospensione del giudizio, in attesa del decorso del termine per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Divenuta procedibile la domanda di divorzio, le parti hanno riassunto il giudizio chiedendo di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno insistito nella pronuncia di divorzio confermando le conclusioni di cui in epigrafe e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi nella presente procedura di separazione giudiziale trasformatasi in consensuale, nella quale è stata pronunciata sentenza non definitiva n. 60/2025, passata in giudicato, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Non essendo state proposte domande accessorie, null'altro vi è da provvedere.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del patrimonio del matrimonio concordatario contratto da e in Parte_1 Parte_2
LO (PO), il 30/03/1996, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 1996, Parte II, Serie A - atto n. 5;
pagina 3 di 4 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge ai sensi del R.D. 9.7.1939/1238.
Spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/11/2025 su relazione del Presidente, dott.
UC TT.
Il Presidente di sezione dott. UC TT
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UC TT Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1268/2024 promossa da:
RICORRENTE
(c.f. ) difesa dagli avv. Letizia e Parte_1 C.F._1
ER IN;
(c.f. , difeso dall'avv. Sabrina Generini Parte_2 C.F._2
e
Pubblico Ministero – sede
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio /cessazione degli effetti civili del matrimonio (in cumulo alla domanda di separazione dei coniugi)
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Parte ricorrente e parte resistente congiuntamente: “Voglia, in accoglimento delle concordi conclusioni rassegnate dai coniugi all'udienza del 28 Gennaio 2025, dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i coniugi e Parte_2
matrimonio registrato nei registri dello Stato civile del Comune di Parte_1
LO (anno 1996, atto n. 5, Parte II, Serie A), con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO di procedere alla annotazione della emananda sentenza, e con ulteriore annotazione nel Comune di residenza. Con spese interamente compensate fra le parti”.
Il Pubblico ministero: visto del 28/10/2025.
***
Con ricorso ritualmente notificato a chiesto di dichiarare la Parte_1 separazione personale da sposato in LO il 23/04/1996 Parte_2
(trascritto nei registri del medesimo Comune Parte II, serie a, n. 5).
Ha allegato che dal matrimonio è nata , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
la casa familiare è stata fissata in un appartamento di proprietà del padre della e sita in LO, via Bagnolo di sopra 65, ove tuttora dimora il Pt_1 Pt_2 mentre la ricorrente ha lasciato la casa familiare;
il è socio di Tecnocom s.r.l. ed ha Pt_2 un reddito consistente;
la lavora part-time e percepisce uno stipendio di € 600,00 Pt_1 mensili;
ha chiesto la separazione personale, con attribuzione in suo favore di un assegno di mantenimento di € 800,00 mensili. si è costituito e ha aderito alla domanda di separazione personale, Parte_2 chiedendo l'addebito alla per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale;
in via Pt_1 riconvenzionale, ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale e domandato il rigetto della richiesta della ricorrente di assegno di mantenimento essendo alla moglie addebitabile la separazione.
Nel corso del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo, rinunciando la ricorrente alla domanda di assegno di mantenimento ed il resistente alla domanda di addebito;
hanno dunque insistito entrambe per la pronuncia sullo status.
pagina 2 di 4 Con sentenza non definitiva n. 60/2025 pubblicata il 30.01.2025, il Tribunale ha, dunque, dichiarato la separazione personale dei coniugi, ordinando con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo ed al contempo la sospensione del giudizio, in attesa del decorso del termine per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Divenuta procedibile la domanda di divorzio, le parti hanno riassunto il giudizio chiedendo di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno insistito nella pronuncia di divorzio confermando le conclusioni di cui in epigrafe e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi nella presente procedura di separazione giudiziale trasformatasi in consensuale, nella quale è stata pronunciata sentenza non definitiva n. 60/2025, passata in giudicato, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Non essendo state proposte domande accessorie, null'altro vi è da provvedere.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del patrimonio del matrimonio concordatario contratto da e in Parte_1 Parte_2
LO (PO), il 30/03/1996, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 1996, Parte II, Serie A - atto n. 5;
pagina 3 di 4 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge ai sensi del R.D. 9.7.1939/1238.
Spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/11/2025 su relazione del Presidente, dott.
UC TT.
Il Presidente di sezione dott. UC TT
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 4 di 4