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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/06/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n° 4269/2024 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Anna Chiara VIMBORSATI - Ricorrente - contro
- Controparte_1 [...]
Controparte_2
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
- Convenuto, contumace –
OGGETTO: “VALUTAZIONE SERVIZIO PRE-RUOLO”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 26 aprile 2024 la parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del in Controparte_1 qualità di A.T.A. - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO in base a vari contratti a tempo determinato prima della sopravvenuta immissione in ruolo, e di avere ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento parziale dei servizi pre-ruolo, deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre- ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui agli artt. 569-570 d.lgs. n° 297/94, in asserita violazione della direttiva
CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emanate al riguardo dalla CGUE.
Sulla base di tali presupposti, la parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti domande:
1
Sentenza R.G. n° 4269/24 → accertare e dichiarare il suo asserito diritto al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal CCNL COMPARTO SCUOLA ed alla ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre- ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
→ per l'effetto, condannare il MINISTERO ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera ed a corrispondere in suo favore le differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate, oltre accessori dalla maturazione al saldo, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale.
Il RO convenuto, nonostante rituale notifica del ricorso avvenuta mediante PEC presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE
(all'indirizzo: , come idoneamente Email_1 dimostrato dalla parte ricorrente mediante deposito della relativa busta telematica, è rimasto contumace.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_3
MAGGIO 2014 N° 12002).
-------------- Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in 2
Sentenza R.G. n° 4269/24 questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23
LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV.
6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS. LAV. 7 AGOSTO
2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS. SEZ. VI-LAV.
21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in . Controparte_2
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al “
[...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti Controparte_1 fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; CP_4 conforme anche CASS. 15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. Pt_2
10 N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862). Parte_3
***********************
Ciò chiarito, opina il TRIBUNALE che il ricorso sia fondato.
Trattandosi di domanda di riconoscimento dell'integrale anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE –
SEZIONE LAVORO nella SENTENZA 28 NOVEMBRE 2019 N° 31150 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità, avuto anche riguardo alle ulteriori conformi pronunzie della SUPREMA CORTE: cfr. CASS. 7 FEBBRAIO Pt_2
2020 N° 2924 e CASS. 12 N° 3472) Pt_2 CP_5
In tale pronuncia è stato enunciato il seguente principio di diritto:
«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'ACCORDO QUADRO CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 3
Sentenza R.G. n° 4269/24 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
Più in particolare, nella suddetta sentenza è stato osservato quanto segue:
“… … 6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli
ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito». Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma
14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.». 7. È poi utile sottolineare che
l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. …
… 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla CORTE DI GIUSTIZIA nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio juris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge 4
Sentenza R.G. n° 4269/24 n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il
Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della CORTE DI
GIUSTIZIA, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel Per_1 ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che
«possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato ...
o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al 5
Sentenza R.G. n° 4269/24 punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter). 11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56). … …”.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Si veda anche – sebbene si tratti di norma eventualmente inapplicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame - il D.L. 13 giugno 2023 n° 69
(conv. con modif. dalla L. 10 agosto 2023 n° 103), che, all'art. 14 (MODIFICHE
AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE.
PROCEDURA D'INFRAZIONE N. 2014/4231), così ha disposto:
«
1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 485:
1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite 6
Sentenza R.G. n° 4269/24 dalle seguenti: «di cui al»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».
1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: «Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive» .
2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. … … omissis … …».
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Ed allora, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a formulare propri specifici conteggi per tutti i periodi dedotti, deve ritenersi che, nel presente giudizio, debba emettersi una sentenza di condanna generica, trattandosi di pronuncia (definitiva) certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr.
CASS. LAV. 26 FEBBRAIO 2014 N° 4587, cui adde CASS. SEZ. III, 16 OTTOBRE 2007 N°
21620, CASS. LAV. 5 MAGGIO 2004 N° 8576 e CASS. LAV. 30 AGOSTO 2007 N°
18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta, rimasta contumace (cfr. CASS. SS. UU. 13 FEBBRAIO 1997 N° 1324 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II, 9 NOVEMBRE 2009 N° 23707 e Cass. SEZ. II, 24 SETTEMBRE
7
Sentenza R.G. n° 4269/24 2014 N° 20127). D'altronde, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, potrebbe pure ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al riferimento ad elementi predeterminati (CCNL e relativo livello di inquadramento) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo (cfr. CASS. SS. UU. 2 LUGLIO 2012, N° 11066 e succ. conf. nonché, in precedenza, 17 2009 N° Parte_4 Pt_5
9245 e 2 APRILE 2009 N° 8067). Parte_4
°°°°°°°°°°°°°°°°°° Il deve quindi, consequenzialmente, essere condannato a CP_1 corrispondere tutte le differenze retributive spettanti, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo
(dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE N.
459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla base della "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO
2005 N° 16284). Ovviamente, attesa la contumacia della parte convenuta, non può essere valutata l'eventuale parziale prescrizione dei crediti accertati
(trattandosi di eccezione in senso proprio: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 13 GIUGNO
2003 N° 9498; si veda anche CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2019 N° 22342, in cui è stato anche affermato che: “La inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività "rimettendo la palla in gioco" per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto
8
Sentenza R.G. n° 4269/24 dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione”).
°°°°°°°°°°°°°°° Non può essere esaminata in questa sede, invece, la domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, attesa la mancata evocazione in giudizio dell'INPS, essendo quindi preclusa per il lavoratore la possibilità di chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 15 SETTEMBRE 2014
N° 19398, CASS. SEZ. VI-LAV. 30 MAGGIO 2019 N° 14853, CASS. LAV. 14 MAGGIO
2020 N° 8956, CASS. LAV. 19 AGOSTO 2020 N° 17320 e CASS. LAV. 9 GENNAIO 2024 N° 701). Si veda anche CASS. LAV. 28 GIUGNO 2022 N° 20697 la quale - stante il sempre affermato difetto di legittimazione attiva originario – ha concluso tuttavia per il solo annullamento in parte qua della sentenza che su domanda del lavoratore aveva condannato il datore a pagare i contributi all'INPS, senza pronunciare perciò alcun annullamento in toto della sentenza di merito e senza, in particolare, disporre l'integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.
--------------- Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della parte convenuta, in ragione della sua soccombenza, dovendosi peraltro rimarcare che non è sufficiente che sia stata richiesta una condanna generica sull'"an" affinché la causa possa ritenersi di valore indeterminabile, potendosi ravvisare l'indeterminabilità soltanto quando la controversia sia assolutamente insuscettibile di valutazione economica (cfr. ex plurimis CASS.
SEZ. II, 20 LUGLIO 1999 N° 7757), ciò che all'evidenza è da escludersi nel caso di specie. Occorre nondimeno avere riguardo esclusivamente alle somme differenziali maturate fino alla data della domanda (cfr. CASS. SEZ. III, 14
APRILE 2000 N° 4850 e CASS. SEZ. III, 19 APRILE 2006 N° 9082) ovvero, al massimo, fino alla data della presente pronuncia (cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO
2011 N° 2148 e CASS. SEZ. VI-LAV., 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656), non potendosi considerare anche i crediti maturati successivamente.
Si precisa altresì che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10
9
Sentenza R.G. n° 4269/24 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - sì è avuto riguardo sia alla particolare semplicità dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una controversia priva di aspetti peculiari o atipici), sia alla mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano Parte_6
N° 13452 e N° 949 (quanto alla
[...] Parte_7 applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, così provvede:
1. dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ad ogni effetto
- sulla base dei medesimi criteri applicabili per un dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato - della effettiva anzianità di servizio per i periodi in cui, prima della immissione in ruolo, era stata assunta dal a tempo determinato, condanna la parte convenuta a: CP_1
→ effettuare nuovamente la ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
→ corrispondere alla parte ricorrente tutte le differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate e maturande, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.100,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Anna Chiara
VIMBORSATI, dichiaratasi anticipataria.
Taranto, 16 giugno 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
10
Sentenza R.G. n° 4269/24
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Anna Chiara VIMBORSATI - Ricorrente - contro
- Controparte_1 [...]
Controparte_2
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
- Convenuto, contumace –
OGGETTO: “VALUTAZIONE SERVIZIO PRE-RUOLO”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 26 aprile 2024 la parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del in Controparte_1 qualità di A.T.A. - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO in base a vari contratti a tempo determinato prima della sopravvenuta immissione in ruolo, e di avere ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento parziale dei servizi pre-ruolo, deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre- ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui agli artt. 569-570 d.lgs. n° 297/94, in asserita violazione della direttiva
CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emanate al riguardo dalla CGUE.
Sulla base di tali presupposti, la parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti domande:
1
Sentenza R.G. n° 4269/24 → accertare e dichiarare il suo asserito diritto al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal CCNL COMPARTO SCUOLA ed alla ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre- ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
→ per l'effetto, condannare il MINISTERO ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera ed a corrispondere in suo favore le differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate, oltre accessori dalla maturazione al saldo, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale.
Il RO convenuto, nonostante rituale notifica del ricorso avvenuta mediante PEC presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE
(all'indirizzo: , come idoneamente Email_1 dimostrato dalla parte ricorrente mediante deposito della relativa busta telematica, è rimasto contumace.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_3
MAGGIO 2014 N° 12002).
-------------- Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in 2
Sentenza R.G. n° 4269/24 questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23
LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV.
6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS. LAV. 7 AGOSTO
2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS. SEZ. VI-LAV.
21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in . Controparte_2
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al “
[...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti Controparte_1 fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; CP_4 conforme anche CASS. 15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. Pt_2
10 N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862). Parte_3
***********************
Ciò chiarito, opina il TRIBUNALE che il ricorso sia fondato.
Trattandosi di domanda di riconoscimento dell'integrale anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE –
SEZIONE LAVORO nella SENTENZA 28 NOVEMBRE 2019 N° 31150 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità, avuto anche riguardo alle ulteriori conformi pronunzie della SUPREMA CORTE: cfr. CASS. 7 FEBBRAIO Pt_2
2020 N° 2924 e CASS. 12 N° 3472) Pt_2 CP_5
In tale pronuncia è stato enunciato il seguente principio di diritto:
«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'ACCORDO QUADRO CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 3
Sentenza R.G. n° 4269/24 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
Più in particolare, nella suddetta sentenza è stato osservato quanto segue:
“… … 6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli
ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito». Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma
14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.». 7. È poi utile sottolineare che
l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. …
… 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla CORTE DI GIUSTIZIA nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio juris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge 4
Sentenza R.G. n° 4269/24 n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il
Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della CORTE DI
GIUSTIZIA, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel Per_1 ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che
«possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato ...
o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al 5
Sentenza R.G. n° 4269/24 punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter). 11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56). … …”.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Si veda anche – sebbene si tratti di norma eventualmente inapplicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame - il D.L. 13 giugno 2023 n° 69
(conv. con modif. dalla L. 10 agosto 2023 n° 103), che, all'art. 14 (MODIFICHE
AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE.
PROCEDURA D'INFRAZIONE N. 2014/4231), così ha disposto:
«
1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 485:
1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite 6
Sentenza R.G. n° 4269/24 dalle seguenti: «di cui al»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».
1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: «Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive» .
2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. … … omissis … …».
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Ed allora, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a formulare propri specifici conteggi per tutti i periodi dedotti, deve ritenersi che, nel presente giudizio, debba emettersi una sentenza di condanna generica, trattandosi di pronuncia (definitiva) certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr.
CASS. LAV. 26 FEBBRAIO 2014 N° 4587, cui adde CASS. SEZ. III, 16 OTTOBRE 2007 N°
21620, CASS. LAV. 5 MAGGIO 2004 N° 8576 e CASS. LAV. 30 AGOSTO 2007 N°
18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta, rimasta contumace (cfr. CASS. SS. UU. 13 FEBBRAIO 1997 N° 1324 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II, 9 NOVEMBRE 2009 N° 23707 e Cass. SEZ. II, 24 SETTEMBRE
7
Sentenza R.G. n° 4269/24 2014 N° 20127). D'altronde, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, potrebbe pure ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al riferimento ad elementi predeterminati (CCNL e relativo livello di inquadramento) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo (cfr. CASS. SS. UU. 2 LUGLIO 2012, N° 11066 e succ. conf. nonché, in precedenza, 17 2009 N° Parte_4 Pt_5
9245 e 2 APRILE 2009 N° 8067). Parte_4
°°°°°°°°°°°°°°°°°° Il deve quindi, consequenzialmente, essere condannato a CP_1 corrispondere tutte le differenze retributive spettanti, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo
(dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE N.
459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla base della "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO
2005 N° 16284). Ovviamente, attesa la contumacia della parte convenuta, non può essere valutata l'eventuale parziale prescrizione dei crediti accertati
(trattandosi di eccezione in senso proprio: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 13 GIUGNO
2003 N° 9498; si veda anche CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2019 N° 22342, in cui è stato anche affermato che: “La inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività "rimettendo la palla in gioco" per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto
8
Sentenza R.G. n° 4269/24 dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione”).
°°°°°°°°°°°°°°° Non può essere esaminata in questa sede, invece, la domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, attesa la mancata evocazione in giudizio dell'INPS, essendo quindi preclusa per il lavoratore la possibilità di chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 15 SETTEMBRE 2014
N° 19398, CASS. SEZ. VI-LAV. 30 MAGGIO 2019 N° 14853, CASS. LAV. 14 MAGGIO
2020 N° 8956, CASS. LAV. 19 AGOSTO 2020 N° 17320 e CASS. LAV. 9 GENNAIO 2024 N° 701). Si veda anche CASS. LAV. 28 GIUGNO 2022 N° 20697 la quale - stante il sempre affermato difetto di legittimazione attiva originario – ha concluso tuttavia per il solo annullamento in parte qua della sentenza che su domanda del lavoratore aveva condannato il datore a pagare i contributi all'INPS, senza pronunciare perciò alcun annullamento in toto della sentenza di merito e senza, in particolare, disporre l'integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.
--------------- Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della parte convenuta, in ragione della sua soccombenza, dovendosi peraltro rimarcare che non è sufficiente che sia stata richiesta una condanna generica sull'"an" affinché la causa possa ritenersi di valore indeterminabile, potendosi ravvisare l'indeterminabilità soltanto quando la controversia sia assolutamente insuscettibile di valutazione economica (cfr. ex plurimis CASS.
SEZ. II, 20 LUGLIO 1999 N° 7757), ciò che all'evidenza è da escludersi nel caso di specie. Occorre nondimeno avere riguardo esclusivamente alle somme differenziali maturate fino alla data della domanda (cfr. CASS. SEZ. III, 14
APRILE 2000 N° 4850 e CASS. SEZ. III, 19 APRILE 2006 N° 9082) ovvero, al massimo, fino alla data della presente pronuncia (cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO
2011 N° 2148 e CASS. SEZ. VI-LAV., 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656), non potendosi considerare anche i crediti maturati successivamente.
Si precisa altresì che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10
9
Sentenza R.G. n° 4269/24 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - sì è avuto riguardo sia alla particolare semplicità dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una controversia priva di aspetti peculiari o atipici), sia alla mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano Parte_6
N° 13452 e N° 949 (quanto alla
[...] Parte_7 applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, così provvede:
1. dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ad ogni effetto
- sulla base dei medesimi criteri applicabili per un dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato - della effettiva anzianità di servizio per i periodi in cui, prima della immissione in ruolo, era stata assunta dal a tempo determinato, condanna la parte convenuta a: CP_1
→ effettuare nuovamente la ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
→ corrispondere alla parte ricorrente tutte le differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate e maturande, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.100,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Anna Chiara
VIMBORSATI, dichiaratasi anticipataria.
Taranto, 16 giugno 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 4269/24