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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1090/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6521/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00329090 46 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 312/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1, propone ricorso contro l'Società_1 S.p.A. in liquidazione e Agenzia delle Entrate – NE per l'annullamento della cartella di pagamento nr. 295 2023 00329090 46 000, notificata in data 08.07.2025, per Tassa rifiuti solidi urbani anno 2007 della somma complessiva di € 110,88, eccependo fra l'altro la mancata notifica dell'atto prodromico, la decadenza e la prescrizione.
E' costituita solo Società_2 1 e sostiene che la cartella era stata preceduta da fatture e da intimazione di pagamento non opposta, che deposita in copia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminati gli atti, rileva che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata come da avviso di ricevimento.
Va detto che con memoria aggiunta parte ricorrente disconosce la firma apposta sulla ricevuta di ritorno.
Tuttavia il motivo è inammissibile in quanto non risulta, allo stato, proposta alcuna querela di falso al Tribunale
Civile.
Deve essere pertanto disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto l'atto è stato notificato nei termini rispetto all'ultima interruzione della prescrizione, tenuto conto della proroga dei termini disposta dalla normativa emergenziale connessa al COVID.
Per il periodo antecedente, intercorrente fra il verificarsi del presupposto di imposta e la data di notifica dell'intimazione, è inammissibile l'eccezione di decadenza dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre l'intimazione per far valere l'eccezione.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le altre formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 a favore di Società_2 da liquidare per quest'ultima al procuratore antistatario. Nulla sulle spese per ADER. Messina 22/1/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6521/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00329090 46 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 312/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1, propone ricorso contro l'Società_1 S.p.A. in liquidazione e Agenzia delle Entrate – NE per l'annullamento della cartella di pagamento nr. 295 2023 00329090 46 000, notificata in data 08.07.2025, per Tassa rifiuti solidi urbani anno 2007 della somma complessiva di € 110,88, eccependo fra l'altro la mancata notifica dell'atto prodromico, la decadenza e la prescrizione.
E' costituita solo Società_2 1 e sostiene che la cartella era stata preceduta da fatture e da intimazione di pagamento non opposta, che deposita in copia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminati gli atti, rileva che l'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata come da avviso di ricevimento.
Va detto che con memoria aggiunta parte ricorrente disconosce la firma apposta sulla ricevuta di ritorno.
Tuttavia il motivo è inammissibile in quanto non risulta, allo stato, proposta alcuna querela di falso al Tribunale
Civile.
Deve essere pertanto disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto l'atto è stato notificato nei termini rispetto all'ultima interruzione della prescrizione, tenuto conto della proroga dei termini disposta dalla normativa emergenziale connessa al COVID.
Per il periodo antecedente, intercorrente fra il verificarsi del presupposto di imposta e la data di notifica dell'intimazione, è inammissibile l'eccezione di decadenza dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre l'intimazione per far valere l'eccezione.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le altre formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 a favore di Società_2 da liquidare per quest'ultima al procuratore antistatario. Nulla sulle spese per ADER. Messina 22/1/2026