TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 10466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10466 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola FA, all'esito della scadenza dei termini e lette le note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n. R.G. 1690 /2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. MARRAMA Parte_1
TI AL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentata a difesa dall'Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari.
- convenuto – ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 16/01/2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo di “accertare e dichiarare CP_1 che l' doveva procedere d'ufficio all' autorizzazione in favore della ricorrente ad CP_1 effettuare i versamenti volontari, con compilazione del mod. 010/M/02 anche'esso d'ufficio, inserendolo nella procedura di cui alla domanda on line di riconoscimento di pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, di assegno di invalidità, (n. domanda 2153821600002) presentata dalla ricorrente in data 30/06/2019; b) accertate e dichiarare il diritto della ricorrente al versamento di contributi volontari con efficacia retroattiva e con decorrenza dal 01/11/2019 od altra data utile ai fini del conseguimento del requisito sanitario necessario all'accoglimento della domanda on line di riconoscimento di pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, di assegno di invalidità, (n. domanda presentata in data 30/06/2019; c) condannare l' in CP_1 persona del suo l.r.p.t. a consentire alla ricorrente il versamento di contributi volontari nel FPLD, con decorrenza dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda, ovvero da altra data a scelta della medesima ricorrente ed utile ai ini del conseguimento del requisito sanitario necessario all'accoglimento della domanda on line di riconoscimento di pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, di assegno di invalidità, (n. domanda 2153821600002) presentata in data 30/06/2019; d) accettare e dichiarare il diritto della ricorrente a godere delle provvidenze scaturenti dal riconoscimento in suo favore della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, di assegno di invalidità, (n. domanda 2153821600002) presentata in data 30/06/2019; e) condannare l' in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore della ricorrente CP_1 delle provvidenze di legge derivanti dal riconoscimento del diritto alla percezione della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, di assegno di invalidità, con decorrenza dal 01/07/2019 od altra diversa data ritenuta di giustizia, con ogni conseguenza di legge”.
Deduceva la ricorrente di aver presentato all' , in data 30/06/2019, domanda on CP_1 line di pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, di assegno di invalidità, n. domanda 2153821600002 e con provvedimento del 19/07/2019 l' sede territoriale CP_1 di Roma – Casilino le comunicava il rigetto della domanda con la seguente motivazione: “non risultano almeno 156 settimane nell'ultimo quinquennio, sono presenti 64 contributi settimanali negli ultimi 5 anni”. Conseguentemente, in data 18/06/2020, presentava all istanza per l'autorizzazione al versamento dei CP_1 contributi volontari nella gestione FLPD con decorrenza dal 01/01/2019.
L' convenuto si costituiva in giudizio in data 31/07/2023 contestando quanto CP_1 dedotto dalla ricorrente ed eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda, l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza, l'inammissibilità per intervenuta acquiescenza e nel merito eccependo l'inammissibilità per carenza dei requisiti, evidenziando la mancanza del requisito contributivo e specificando che “Né la prestazione può essere riconosciuta con la mera autorizzazione al pagamento della contribuzione, dovendo controparte prima provvedere al pagamento della contribuzione mancante. Peraltro, si precisa che alcun versamento è stato fatto pur dopo l'accoglimento della domanda presentata il 14.1.2023. Quindi, ad oggi appare del tutto inammissibile per carenza di interesse ad agire, oltre che per mancata attivazione per procedimento per ATP, unico previsto dalla legge, la richiesta di CTU per l'accertamento del mero requisito sanitario”.
Deduceva, altresì che “all'epoca mancavano 92 contributi settimanali per il CP_1 raggiungimento del requisito contributivo delle 156 settimane nel quinquennio precedente la data domanda” e “la signora rispetto alla data della domanda Parte_1 del 30.6.19 potrebbe recuperare 26 settimane retroattivamente (gennaio-giugno 2019). Con tale contribuzione, tuttavia, ella non raggiungerebbe comunque il requisito minimo delle 156 settimane contributive nel quinquennio, avendo solo 64 settimane cui si aggiungerebbero 26 per un totale di 90 settimane”.
Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, chiariva, in relazione alle eccezioni preliminari, di aver presentato ricorso amministrativo in data 19 dicembre 2022, versando in atti la relativa domanda ed in relazione alla inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza, evidenziava che “l'azione giudiziaria è stata intrapresa con iscrizione a ruolo in data 16 gennaio 2023, ovvero tempestivamente nell'ambito del triennio “dalla data di decisione del ricorso amministrativo, considerato che l'articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione di tutti i termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall' dal 23 febbraio e fino al 1° giugno 2020” e insisteva per l'accoglimento CP_1 della domanda coma da conclusioni.
Con le note di trattazione scritta del 22/09/2025, evidenzia che “il requisito CP_1 contributivo c.d. relativo (156 nel triennio afferente l'ultimo quinquennio antecedente la domanda) è stato raggiunto in data 31.10.2020, a seguito del versamento della contribuzione volontaria a partire dal 5 gennaio 2019, come si evince dall'estratto contributivo (all.2). Di conseguenza, a seguito dell'intervenuto accertamento sanitario in sede amministrativa, è stata riconosciuta la decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità dal novembre 2020, data dalla quale è stato corrisposto il relativo pagamento”.
All'esito della lettura delle note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
Sulla base di quanto versato in atti risulta che a seguito del versamento della contribuzione volontaria a partire dal 5 gennaio 2019 (cfr. estratto contributivo note del 22/09/2025) e dell'intervenuto accertamento sanitario in sede amministrativa, CP_1
è stata riconosciuta la decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità dal novembre 2020, data dalla quale è stato corrisposto il relativo pagamento e tale circostanza non è stata contestata da parte ricorrente.
Per quanto sopra detto, deve dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere in ordine all'avvenuto riconoscimento e d erogazione di assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal novembre 2020.
In ordine alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario sotteso alla provvidenza de qua a far data dalla domanda amministrativa, pretesa nella quale parte ricorrente sembra insistere, non si può che condividere l'eccezione, del tutto fondata, sollevata dall' riguardo “l'inammissibilità della domanda di CTU sanitaria CP_1 spiegata da controparte nell'odierno ricorso, in considerazione che l'unico strumento volto all'accertamento di tale requisito è l'Accertamento tecnico preventivo di cui all'art.445 cpc”.
L'art. 445 bi c.p.c. infatti dispone che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere” […] “L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma”
Per tutto quanto sopra precede, la residua pretesa attorea va dichiarata inammissibile, essendo stata azionata mediante ricorso ordinario e non mediante lo speciale procedimento di accertamento tecnico preventivo, prescritto dall'articolo 445 bis c.p.c..
Le spese di lite vengono compensate stante il tenore della presente pronuncia.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in ordine all'avvenuto riconoscimento ed erogazione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal novembre 2020; dichiara inammissibile la residua pretesa di parte ricorrente;
spese compensate.
Roma, 20/10/2025
Il G.L.
P. FA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola FA, all'esito della scadenza dei termini e lette le note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n. R.G. 1690 /2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. MARRAMA Parte_1
TI AL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentata a difesa dall'Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari.
- convenuto – ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 16/01/2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo di “accertare e dichiarare CP_1 che l' doveva procedere d'ufficio all' autorizzazione in favore della ricorrente ad CP_1 effettuare i versamenti volontari, con compilazione del mod. 010/M/02 anche'esso d'ufficio, inserendolo nella procedura di cui alla domanda on line di riconoscimento di pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, di assegno di invalidità, (n. domanda 2153821600002) presentata dalla ricorrente in data 30/06/2019; b) accertate e dichiarare il diritto della ricorrente al versamento di contributi volontari con efficacia retroattiva e con decorrenza dal 01/11/2019 od altra data utile ai fini del conseguimento del requisito sanitario necessario all'accoglimento della domanda on line di riconoscimento di pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, di assegno di invalidità, (n. domanda presentata in data 30/06/2019; c) condannare l' in CP_1 persona del suo l.r.p.t. a consentire alla ricorrente il versamento di contributi volontari nel FPLD, con decorrenza dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda, ovvero da altra data a scelta della medesima ricorrente ed utile ai ini del conseguimento del requisito sanitario necessario all'accoglimento della domanda on line di riconoscimento di pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, di assegno di invalidità, (n. domanda 2153821600002) presentata in data 30/06/2019; d) accettare e dichiarare il diritto della ricorrente a godere delle provvidenze scaturenti dal riconoscimento in suo favore della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, di assegno di invalidità, (n. domanda 2153821600002) presentata in data 30/06/2019; e) condannare l' in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore della ricorrente CP_1 delle provvidenze di legge derivanti dal riconoscimento del diritto alla percezione della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, di assegno di invalidità, con decorrenza dal 01/07/2019 od altra diversa data ritenuta di giustizia, con ogni conseguenza di legge”.
Deduceva la ricorrente di aver presentato all' , in data 30/06/2019, domanda on CP_1 line di pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, di assegno di invalidità, n. domanda 2153821600002 e con provvedimento del 19/07/2019 l' sede territoriale CP_1 di Roma – Casilino le comunicava il rigetto della domanda con la seguente motivazione: “non risultano almeno 156 settimane nell'ultimo quinquennio, sono presenti 64 contributi settimanali negli ultimi 5 anni”. Conseguentemente, in data 18/06/2020, presentava all istanza per l'autorizzazione al versamento dei CP_1 contributi volontari nella gestione FLPD con decorrenza dal 01/01/2019.
L' convenuto si costituiva in giudizio in data 31/07/2023 contestando quanto CP_1 dedotto dalla ricorrente ed eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda, l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza, l'inammissibilità per intervenuta acquiescenza e nel merito eccependo l'inammissibilità per carenza dei requisiti, evidenziando la mancanza del requisito contributivo e specificando che “Né la prestazione può essere riconosciuta con la mera autorizzazione al pagamento della contribuzione, dovendo controparte prima provvedere al pagamento della contribuzione mancante. Peraltro, si precisa che alcun versamento è stato fatto pur dopo l'accoglimento della domanda presentata il 14.1.2023. Quindi, ad oggi appare del tutto inammissibile per carenza di interesse ad agire, oltre che per mancata attivazione per procedimento per ATP, unico previsto dalla legge, la richiesta di CTU per l'accertamento del mero requisito sanitario”.
Deduceva, altresì che “all'epoca mancavano 92 contributi settimanali per il CP_1 raggiungimento del requisito contributivo delle 156 settimane nel quinquennio precedente la data domanda” e “la signora rispetto alla data della domanda Parte_1 del 30.6.19 potrebbe recuperare 26 settimane retroattivamente (gennaio-giugno 2019). Con tale contribuzione, tuttavia, ella non raggiungerebbe comunque il requisito minimo delle 156 settimane contributive nel quinquennio, avendo solo 64 settimane cui si aggiungerebbero 26 per un totale di 90 settimane”.
Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, chiariva, in relazione alle eccezioni preliminari, di aver presentato ricorso amministrativo in data 19 dicembre 2022, versando in atti la relativa domanda ed in relazione alla inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza, evidenziava che “l'azione giudiziaria è stata intrapresa con iscrizione a ruolo in data 16 gennaio 2023, ovvero tempestivamente nell'ambito del triennio “dalla data di decisione del ricorso amministrativo, considerato che l'articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione di tutti i termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall' dal 23 febbraio e fino al 1° giugno 2020” e insisteva per l'accoglimento CP_1 della domanda coma da conclusioni.
Con le note di trattazione scritta del 22/09/2025, evidenzia che “il requisito CP_1 contributivo c.d. relativo (156 nel triennio afferente l'ultimo quinquennio antecedente la domanda) è stato raggiunto in data 31.10.2020, a seguito del versamento della contribuzione volontaria a partire dal 5 gennaio 2019, come si evince dall'estratto contributivo (all.2). Di conseguenza, a seguito dell'intervenuto accertamento sanitario in sede amministrativa, è stata riconosciuta la decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità dal novembre 2020, data dalla quale è stato corrisposto il relativo pagamento”.
All'esito della lettura delle note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
Sulla base di quanto versato in atti risulta che a seguito del versamento della contribuzione volontaria a partire dal 5 gennaio 2019 (cfr. estratto contributivo note del 22/09/2025) e dell'intervenuto accertamento sanitario in sede amministrativa, CP_1
è stata riconosciuta la decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità dal novembre 2020, data dalla quale è stato corrisposto il relativo pagamento e tale circostanza non è stata contestata da parte ricorrente.
Per quanto sopra detto, deve dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere in ordine all'avvenuto riconoscimento e d erogazione di assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal novembre 2020.
In ordine alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario sotteso alla provvidenza de qua a far data dalla domanda amministrativa, pretesa nella quale parte ricorrente sembra insistere, non si può che condividere l'eccezione, del tutto fondata, sollevata dall' riguardo “l'inammissibilità della domanda di CTU sanitaria CP_1 spiegata da controparte nell'odierno ricorso, in considerazione che l'unico strumento volto all'accertamento di tale requisito è l'Accertamento tecnico preventivo di cui all'art.445 cpc”.
L'art. 445 bi c.p.c. infatti dispone che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere” […] “L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma”
Per tutto quanto sopra precede, la residua pretesa attorea va dichiarata inammissibile, essendo stata azionata mediante ricorso ordinario e non mediante lo speciale procedimento di accertamento tecnico preventivo, prescritto dall'articolo 445 bis c.p.c..
Le spese di lite vengono compensate stante il tenore della presente pronuncia.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in ordine all'avvenuto riconoscimento ed erogazione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal novembre 2020; dichiara inammissibile la residua pretesa di parte ricorrente;
spese compensate.
Roma, 20/10/2025
Il G.L.
P. FA