TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/06/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 24/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3776/2024 TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. M. Giordano, con Parte_1 irano Scalo (CE), alla via Napoli n. 122, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, L. Cuzzupoli e D. CP_1
, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/05/2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 32820240000411030000, notificato il 16/04/2024, avente ad oggetto contributi previdenziali – Gestione commercianti - per le annualità 2021-2023 per € 9.267,31, deducendo la non debenza delle somme richieste, stante la cessazione dell'attività dal 31/12/2011, comunicata, per mero errore, solo al Comune di Vairano Patenora in data 28/02/2012, mentre all' e al Registro delle Imprese solo il CP_1
22/05/2024. Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale, previa sospensione dell'atto impugnato, “nel merito, in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace, con ogni effetto di legge, l'avviso di addebito n. 328 2024 00004110 30 000 datato
23.03.2024 da parte dell' di Caserta, notificato in data 16.04.2024 e comunque ogni altro atto CP_1 conseguenziale eventualme in essere”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva L' che, preso atto della tardiva comunicazione effettuata dal ricorrente, CP_1 deduceva l'av annullamento in autotutela dell'avviso di addebito opposto, 1 chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Va preliminarmente dichiarata l'improcedibilità del ricorso nei confronti della CP_2
nei cui confronti non è stata data prova della notifica del ricorso introdutt
[...] ogni modo, la stessa difetta di legittimazione passiva, trattandosi di crediti non rientranti nella cartolarizzazione. Tanto premesso, ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea avendo l' provveduto, in data 11/10/2024, all'annullamento dell'avviso di addebito, come CP_1 documentato in atti. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dall' in CP_1 memoria di costituzione, cui si associava parte ricorrente all'odierna udienza. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dall'ente resistente in ordine all'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito (cfr. allegato n. 8 alla relazione amministrativa) - non contestata da parte ricorrente, che si associava alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere - fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni dell'istante, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
2 Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia comunicato l'avvenuta cancellazione dell'attività solo a seguito della notifica dell'avviso di addebito impugnato, e che l'ente previdenziale provvedeva all'annullamento dello stesso in autotutela, all'esito di una fase istruttoria e prima della costituzione in giudizio. Le esposte considerazioni fanno ritenere sussistenti giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 24/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
3
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 24/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3776/2024 TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. M. Giordano, con Parte_1 irano Scalo (CE), alla via Napoli n. 122, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, L. Cuzzupoli e D. CP_1
, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/05/2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 32820240000411030000, notificato il 16/04/2024, avente ad oggetto contributi previdenziali – Gestione commercianti - per le annualità 2021-2023 per € 9.267,31, deducendo la non debenza delle somme richieste, stante la cessazione dell'attività dal 31/12/2011, comunicata, per mero errore, solo al Comune di Vairano Patenora in data 28/02/2012, mentre all' e al Registro delle Imprese solo il CP_1
22/05/2024. Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale, previa sospensione dell'atto impugnato, “nel merito, in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace, con ogni effetto di legge, l'avviso di addebito n. 328 2024 00004110 30 000 datato
23.03.2024 da parte dell' di Caserta, notificato in data 16.04.2024 e comunque ogni altro atto CP_1 conseguenziale eventualme in essere”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva L' che, preso atto della tardiva comunicazione effettuata dal ricorrente, CP_1 deduceva l'av annullamento in autotutela dell'avviso di addebito opposto, 1 chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Va preliminarmente dichiarata l'improcedibilità del ricorso nei confronti della CP_2
nei cui confronti non è stata data prova della notifica del ricorso introdutt
[...] ogni modo, la stessa difetta di legittimazione passiva, trattandosi di crediti non rientranti nella cartolarizzazione. Tanto premesso, ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea avendo l' provveduto, in data 11/10/2024, all'annullamento dell'avviso di addebito, come CP_1 documentato in atti. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dall' in CP_1 memoria di costituzione, cui si associava parte ricorrente all'odierna udienza. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dall'ente resistente in ordine all'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito (cfr. allegato n. 8 alla relazione amministrativa) - non contestata da parte ricorrente, che si associava alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere - fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni dell'istante, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
2 Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia comunicato l'avvenuta cancellazione dell'attività solo a seguito della notifica dell'avviso di addebito impugnato, e che l'ente previdenziale provvedeva all'annullamento dello stesso in autotutela, all'esito di una fase istruttoria e prima della costituzione in giudizio. Le esposte considerazioni fanno ritenere sussistenti giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 24/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
3