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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1360/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3675/2022 depositato il 30/06/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
TE Srl - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1311/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 26/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 435 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3675/2022 RGA, l'Agenzia delle Entrate di Palermo ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.1311/03/2022, in relazione all'avviso di liquidazione 2017/001/DI/000435/0/001 emesso nei confronti della TE RL, a titolo di imposta di registro per omessa registrazione del decreto ingiuntivo n.435/2017 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese .
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso di accertamento impugnato, trovando applicazione dell'art.22 comma 1 del TU n.131/86.
L'Ufficio appellante ha censurato la sentenza impugnata per difetto di motivazione;
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al combinato disposto dell'art. 22 - 37 e 40 e art 54 del DPR
131 del 1986.
Non si è costituita in giudizio la TE RL .
All'udienza del 12 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello sia fondato.
Preliminarmente, la Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate ha documentato la regolare costituzione del contraddittorio mediante notifica dell'appello con spedizione all'indirizzo PEC "Email_2" presso il domicilio eletto della TE srl con la produzione in giudizio dell'avviso di accettazione e di consegna attestante la data di ricezione (30/06/2022).
I giudici di primo grado hanno annullato integralmente l'avviso di liquidazione impugnato, ritenendo non riscontrabili nel caso di specie le condizioni per l'applicazione dell'art.22 comma 1 del TU n.131/86:
In particolare, hanno assunto la carenza dei requisiti oggettivi di cui all'art.22 D.P.R. 131/1986, giacché l'atto in questione era stato semplicemente enunciato, e non compiutamente eseguito, nonché la carenza dei requisiti soggettivi, per assenza di medesimezza tra le parti dell'atto in ipotesi enunciante e le parti dell'atto asseritamente enunciato, come previsto dalla norma menzionata.
Il Collegio osserva che i giudici di prime cure non hanno fatto corretta applicazione dell'art. 22 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (che riproduce il previgente art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634), che disciplina il fenomeno dell'enunciazione di disposizioni non registrate. In particolare, ai sensi del comma 1 della citata disposizione, se in un atto sottoposto a registrazione sono “menzionate” disposizioni documentate da atti scritti o intervenute verbalmente non sottoposte a registrazione, l'imposta di registro si applica non solo all'atto attualmente presentato per la registrazione, ma anche alle precedenti disposizioni in esso enunciate.
Infatti, a nulla rilevano le vicende successive di cessione del credito in quanto non alterano il sinallagma contrattuale (pagamento delle rate) e la sua causa (contratto di finanziamento). Il presupposto del decreto ingiuntivo non è costituito dal contratto di cessione del credito ma dal contratto di finanziamento soggetto ad IVA .Pertanto lo stesso costituendo la fonte genetica del decreto ingiuntivo va tassato anch'esso in misura fissa. La Corte di Cassazione è tornata ripetutamente sulla questione e in tema di imposta di registro, ritiene che va applicato l'art. 22, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede che l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, purché nell'enunciazione siano evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell'atto cui si fa riferimento.
Norma che come noto statuisce che: "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche altre disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69".
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 22 del citato DPR n. 131 del 1986, qualora in un provvedimento dell'autorità giudiziaria venga enunciato un atto - come nel caso de quo - l'imposta di registro si applica "...oltre che all'atto che si presenta alla registrazione, anche alle disposizioni in esso enunciate" .
Nella specie, pertanto, l'Ufficio ha correttamente liquidato un'imposta fissa di registro di €200,00 per il corrispettivo di €5.231,53 ex art. 40 del TUR, un'ulteriore imposta fissa di registro di € 200,00 per l'enunciazione del negozio sottostante in base al combinato disposto di cui agli art. 22 e 40 del TUR ed ulteriore imposta fissa di €200,00, per l'enunciazione del contratto di fideiussione.
Peraltro, l'art. 346 c.p.c., secondo cui devono intendersi rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore
- sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole;
tuttavia, mentre il soccombente soggiace ai vincoli di forme e di tempo previsti per l'appello, la parte vittoriosa ha solo un onere di riproposizione, in difetto presumendosi che manchi un interesse alla decisione, mancanza che ben può essere imputata anche alla parte contumace.
Ne consegue che alla Corte è inibito prendere in considerazione questioni di merito non riproposte in appello, anche in caso di contumacia dell'appellato.
Conclusivamente l'appello va accolto e, quindi, riformata la sentenza impugnata.
Considerata la particolarità della vertenza, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia - sezione 8^- in riforma della sentenza sella Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo n.1311/2022, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e per l'effetto rigetta il ricorso originario della TE srl;
Spese compensate in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 12 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI EG RI MA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3675/2022 depositato il 30/06/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
TE Srl - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1311/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 26/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 435 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3675/2022 RGA, l'Agenzia delle Entrate di Palermo ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.1311/03/2022, in relazione all'avviso di liquidazione 2017/001/DI/000435/0/001 emesso nei confronti della TE RL, a titolo di imposta di registro per omessa registrazione del decreto ingiuntivo n.435/2017 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese .
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso di accertamento impugnato, trovando applicazione dell'art.22 comma 1 del TU n.131/86.
L'Ufficio appellante ha censurato la sentenza impugnata per difetto di motivazione;
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al combinato disposto dell'art. 22 - 37 e 40 e art 54 del DPR
131 del 1986.
Non si è costituita in giudizio la TE RL .
All'udienza del 12 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello sia fondato.
Preliminarmente, la Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate ha documentato la regolare costituzione del contraddittorio mediante notifica dell'appello con spedizione all'indirizzo PEC "Email_2" presso il domicilio eletto della TE srl con la produzione in giudizio dell'avviso di accettazione e di consegna attestante la data di ricezione (30/06/2022).
I giudici di primo grado hanno annullato integralmente l'avviso di liquidazione impugnato, ritenendo non riscontrabili nel caso di specie le condizioni per l'applicazione dell'art.22 comma 1 del TU n.131/86:
In particolare, hanno assunto la carenza dei requisiti oggettivi di cui all'art.22 D.P.R. 131/1986, giacché l'atto in questione era stato semplicemente enunciato, e non compiutamente eseguito, nonché la carenza dei requisiti soggettivi, per assenza di medesimezza tra le parti dell'atto in ipotesi enunciante e le parti dell'atto asseritamente enunciato, come previsto dalla norma menzionata.
Il Collegio osserva che i giudici di prime cure non hanno fatto corretta applicazione dell'art. 22 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (che riproduce il previgente art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634), che disciplina il fenomeno dell'enunciazione di disposizioni non registrate. In particolare, ai sensi del comma 1 della citata disposizione, se in un atto sottoposto a registrazione sono “menzionate” disposizioni documentate da atti scritti o intervenute verbalmente non sottoposte a registrazione, l'imposta di registro si applica non solo all'atto attualmente presentato per la registrazione, ma anche alle precedenti disposizioni in esso enunciate.
Infatti, a nulla rilevano le vicende successive di cessione del credito in quanto non alterano il sinallagma contrattuale (pagamento delle rate) e la sua causa (contratto di finanziamento). Il presupposto del decreto ingiuntivo non è costituito dal contratto di cessione del credito ma dal contratto di finanziamento soggetto ad IVA .Pertanto lo stesso costituendo la fonte genetica del decreto ingiuntivo va tassato anch'esso in misura fissa. La Corte di Cassazione è tornata ripetutamente sulla questione e in tema di imposta di registro, ritiene che va applicato l'art. 22, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede che l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, purché nell'enunciazione siano evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell'atto cui si fa riferimento.
Norma che come noto statuisce che: "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche altre disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69".
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 22 del citato DPR n. 131 del 1986, qualora in un provvedimento dell'autorità giudiziaria venga enunciato un atto - come nel caso de quo - l'imposta di registro si applica "...oltre che all'atto che si presenta alla registrazione, anche alle disposizioni in esso enunciate" .
Nella specie, pertanto, l'Ufficio ha correttamente liquidato un'imposta fissa di registro di €200,00 per il corrispettivo di €5.231,53 ex art. 40 del TUR, un'ulteriore imposta fissa di registro di € 200,00 per l'enunciazione del negozio sottostante in base al combinato disposto di cui agli art. 22 e 40 del TUR ed ulteriore imposta fissa di €200,00, per l'enunciazione del contratto di fideiussione.
Peraltro, l'art. 346 c.p.c., secondo cui devono intendersi rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, un posizione sostanzialmente di maggior favore
- sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole;
tuttavia, mentre il soccombente soggiace ai vincoli di forme e di tempo previsti per l'appello, la parte vittoriosa ha solo un onere di riproposizione, in difetto presumendosi che manchi un interesse alla decisione, mancanza che ben può essere imputata anche alla parte contumace.
Ne consegue che alla Corte è inibito prendere in considerazione questioni di merito non riproposte in appello, anche in caso di contumacia dell'appellato.
Conclusivamente l'appello va accolto e, quindi, riformata la sentenza impugnata.
Considerata la particolarità della vertenza, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia - sezione 8^- in riforma della sentenza sella Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo n.1311/2022, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e per l'effetto rigetta il ricorso originario della TE srl;
Spese compensate in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 12 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI EG RI MA