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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice ausiliario- ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 367 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 124/2020 (RG n. 2562/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di intervento del Fondo di garanzia, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. G. IAIA
- Appellante - contro
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappr.e difeso dagli avv.ti A. ANDRIULLI, F. CERTOMA', A. BRANCACCIO
-Appellata-
OGGETTO: “Intervento del Fondo di garanzia”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 21/9/2020 ha impugnato la sentenza con Parte_1
cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto in minima parte la sua domanda di accesso al fondo di garanzia, limitatamente all'importo di € 152,52 maturati a titolo di TFR nei primi mesi del rapporto di lavoro alle dipendenze del Consorzio Atlantide, iniziato il 29/5/2007, mentre gli ha negato il trattamento di fine rapporto maturato nel periodo 1/5/2008-31/3/2013 in cui egli era stato in CIG, mentre il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento in data 7/6/2013.
La sentenza impugnata ha fatto proprio un principio espresso da Cass, sent. N. 15978/2009 a proposito della ipotesi regolata dall'art L 675/1977 art 25, comma 7 introdotto dalla L 301/1979 art
2 di conversione del DL 159/79, per ritenere che nel caso in esame non fosse maturato un trattamento di fine rapporto da porre a carico del datore di lavoro, a cui il Fondo avrebbe dovuto sostituirsi, ma un trattamento di fine rapporto da far gravare direttamente sull'Inps, come debitore principale, per essere maturato in un periodo di sospensione del rapporto di lavoro. Per questa ragione non ha accolto la domanda di accesso al Fondo di garanzia.
Ha assunto l'appellante l'inconferenza del richiamo giurisprudenziale e normativo, posto che la disciplina richiamata e interpretata dalla suddetta sentenza si riferisce unicamente alle aziende fallite. Nel caso di specie invece opera la disciplina ordinaria di cui all'art 2120 c.c., come ben spiegato nella recente pronuncia della Cassazione n. 17501/2018, che ha cassato una sentenza, come la presente impugnata, che aveva applicato il principio di cui alla sentenza del 2009 e la disciplina da questa richiamata, ad un caso di cassa integrazione goduta durante il rapporto di lavoro.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda di condanna del Fondo di garanzia al pagamento del TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro .
L'appello è fondato. L'orientamento richiamato dal giudice in sentenza si riferisce ad un caso molto diverso da quello oggetto di questo giudizio. L'art 2 della legge 301/79, ha introdotto il comma 7 all'art 25 L 675/77, inserendo una ulteriore ipotesi di CIGS. Così recita : “con effetto dall'1 gennaio
1979, nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge,il cui trattamento può essere concesso per un periodo massimo di ventiquattro mesi”.
Dunque il presupposto per l'operatività di questa disciplina è che sia intervenuto il fallimento di una impresa industriale e che per effetto del fallimento siano stati licenziati tutti i dipendenti. La cassa integrazione guadagni dunque è successiva al fallimento e al licenziamento. Trattasi di un ammortizzatore che vuole sostenere il disagio economico dei lavoratori di società fallite che perdano da un momento all'altro il posto di lavoro, prevedendo che essi possano dopo il licenziamento accedere alla CIGS per un periodo che non può superare i 24 mesi, per sostenerli nel periodo immediatamente successivo al licenziamento, in cui devono reperire un'altra occupazione.
Ed è proprio su questi dati di fatto che la Cassazione del 2009 conclude dicendo che le quote di indennità di anzianità maturate in questo periodo gravano sull'Inps e non sul datore di lavoro, perché il rapporto di lavoro è sostanzialmente cessato, quando interviene la cassa integrazione, anche se per una fictio iuris si considera sospeso.
Ben diverso è il caso di specie in cui la cassa integrazione guadagni è intervenuta in costanza di rapporto di lavoro e prima della sua cessazione, che comunque non è stata dovuta a fallimento del datore di lavoro. La differenza è ben spiegata nella successiva sentenza n. 17501/2018 richiamata dall'appellante, in cui la Suprema Corte non prende le distanze dalla sua precedente pronuncia del
2009, ma detta un principio che si armonizza con quanto detto nella precedente proprio perché disciplinano casi differenti.
Difatti chiarisce che norma fondamentale in materia di TFR è l'art 2120 c.c. secondo cui “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a tale trattamento, che si calcola secondo le modalità ivi indicate. Soggiunge il terzo comma della disposizione che: «In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro». In breve, dunque, la collocazione del prestatore di lavoro in cassa integrazione non incide sul computo del trattamento di fine rapporto: e ciò perché con la cassa integrazione il rapporto di lavoro prosegue, sebbene le obbligazioni delle parti entrino in una situazione di quiescenza. Il prestatore di lavoro assoggettato a cassa integrazione, in definitiva, una volta sopravvenuta la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, percepirà il medesimo trattamento di fine rapporto che avrebbe percepito se la cassa integrazione non vi fosse stata”.
Ebbene l'obbligo di corrispondere il TFR grava in generale sul datore di lavoro e costui, salvo il caso eccezionale che si dirà tra poco, deve pagare al lavoratore anche la quota di TFR maturata in costanza di cassa integrazione. Una eccezione alla regola generale la rinveniamo nell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante «Modifiche ed integrazioni alla I. 5 novembre 1968, n.
1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione», articolo abrogato dall'articolo 46, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ma applicabile alla vicenda in esame, collocata in epoca antecedente all'abrogazione, il quale stabiliva che: «I periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa. Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto». La norma, dunque, come affermato nella pronuncia 2018, “spostava il carico del trattamento di fine rapporto — che come si è osservato grava per regola generale sul datore — nel solo caso in cui il rapporto di lavoro venisse a cessare a conclusione della cassa integrazione: viceversa, se il rapporto di lavoro riprendeva il suo normale corso, non poteva che operare la menzionata regola generale”. La Suprema corte in questa sentenza ha precisato l'inconferenza del richiamo alla sentenza della 2009, dal momento che quella considerava un caso diverso, in cui appunto la Pt_2
cassa integrazione fosse successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e al fallimento della società datrice di lavoro;
invece nel caso oggetto della disamina della Corte del 2018 si verteva in un'ipotesi di cassa integrazione espletata in costanza di rapporto di lavoro dopo la quale il rapporto di lavoro era ripreso. Per questa ragione ha concluso per l'inapplicabilità sia della disciplina speciale prevista dall'art 2 della legge 301/79, che ha introdotto il comma 7 all'art 25 L
675/77(richiamata dalla sentenza del 2009), sia della norma di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto
1972, n. 464, recante «Modifiche ed integrazioni alla I. 5 novembre 1968, n. 1115, dichiarando che fosse il datore di lavoro obbligato al pagamento del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di cassa integrazione guadagni.
Per completezza occorre precisare che a seguito dell'abrogazione da parte della legge 148/2015 della disposizione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante «Modifiche ed integrazioni alla I. 5 novembre 1968, n. 1115, in caso di ammissione dei lavoratori alla cassa integrazione in costanza di rapporto di lavoro, sia che il rapporto di lavoro cessi subito dopo il periodo di espletamento della cassa integrazione guadagni, sia che prosegua, in ogni caso la corresponsione del trattamento di fine rapporto grava interamente sul datore di lavoro. Ha trovato dunque piena attuazione oggi il principio di cui all'art 2120 c.c.,.
In conclusione, in ordine al caso di specie, antecedente alla novella del 2015, perché la cassa integrazione è stata fruita fino al 31/3/2013, in costanza di rapporto di lavoro, deve rilevarsi che dopo la cessazione della cassa integrazione, il rapporto è proseguito fino al 7/6/2013 quando è cessato per licenziamento. Pertanto, essendo proseguito, anche se solo per un paio di mesi, si ricade nell'ordinaria disciplina dell'art 2120 c..c e non trova applicazione l' eccezione di cui all'art 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante «Modifiche ed integrazioni alla I. 5 novembre 1968, n. 1115, che si riferisce al caso che il rapporto di lavoro non riprenda all'esito della sospensione.
Non è maturata nel caso di specie alcuna prescrizione o decadenza della prestazione richiesta, dal momento che dalla cessazione del rapporto di lavoro, la domanda amministrativa è stata presentata in data 28/6/2017(entro il quinquennio) e il ricorso giudiziario è stato proposto in data 19/3/2019, quindi prima del decorso di un anno e 300 giorni, che si computano dalla domanda amministrativa.
A tal proposito, infatti, si sostiene in giurisprudenza che “La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970”1. Inoltre “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) prevede una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici;
il "dies a quo" è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti”2.
La domanda dunque è fondata e deve essere accolta, posto che il trattamento di fine rapporto è maturato in costanza di rapporto di lavoro e stante l'insolvenza del datore di lavoro, mai contestata e comprovata da vari tentativi di esecuzione non andati a buon fine(e anche una richiesta di fallimento). L'onere di corresponsione del TFR, in quanto obbligazione del datore di lavoro, deve gravare sull'Inps- Fondo di garanzia. Nessun dubbio, poi, sull'esistenza del credito, comprovato da un valido titolo esecutivo(decreto ingiuntivo)formatosi nei confronti del datore di lavoro. Pertanto sussistono tutti i requisiti per fruire dell'intervento del fondo.
L'appello deve essere accolto e deve dichiararsi l'obbligo di intervento del fondo di garanzia, nella misura richiesta. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'obbligo del Fondo di garanzia presso l'inps di erogare il TFR in favore del lavoratore nella misura di € 10.220,09(detratta la somma eventualmente già corrisposta). Condanna l'inps a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 2500,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge;
per il secondo grado in € 3000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, il tutto con distrazione in favore del procuratore anticipante.
Taranto, 22/1/2025 Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014 , 2 Cass sez. L - , Ordinanza n. 17792 del 26/08/2020, conforme a Sez. U, Sentenza n. 12718 del 29/05/2009