TRIB
Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/04/2024, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di aprile dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 6033/2018 R.G.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Francesca Ugdulena, per delega dell'avv. Angiolella
Bottaro, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6033/2018 R.G., promossa da
, quale titolare della ditta (p.iva Parte_1 Organizzazione_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Franca Patrizia Formica, P.IVA_1
opponente contro
(c.f. ), e per essa quale procuratrice (c.f. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
; p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_3 P.IVA_4
e difesa dall'avv. Angiolella Bottaro, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 5 novembre 2018, quale titolare della Parte_1
ditta individuale ha proposto opposizione avverso il decreto Organizzazione_1
ingiuntivo n. 1483/2018 del 11 settembre 2018, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento della somma di € 44.430,35, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di
[...]
quale saldo debitorio derivante dal contratto di conto corrente n. 110110772 Controparte_1
(già n. 335893), acceso in data 8 aprile 2002.
L'opponente, in particolare, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti di emissione del medesimo di cui all'art. 633 c.p.c. e dedotto l'illegittima applicazione di interessi usurari.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla società opposta. Per costante giurisprudenza, infatti, la nullità di cui all'art. 164 c.p.c., per omissione o assoluta incertezza del petitum espresso nell'atto di citazione, ovvero per mancata esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, comporta una valutazione da parte del Giudice relativa all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto.
Tale interpretazione trova fondamento nella ratio della norma, che è quella di garantire il contraddittorio tra le parti e di permettere al convenuto di apprestare una ponderata difesa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 15.05.2013, n. 11751; Cass. Civ., Sez.Un., 22.05.2012, n. 8077).
Ebbene, ritiene questo Giudice che nell'atto introduttivo del presente giudizio sia possibile rinvenire tanto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda (causa petendi), quanto la sufficiente indicazione del petitum. Parte opponente ha, infatti, indicato i fatti costitutivi da cui scaturiscono le proprie domande, indicando le cause di nullità delle clausole negoziali poste a fondamento della opposizione, con la conseguenza che ciò appare evidentemente sufficiente a escludere la violazione da parte dell'opponente dell'art. 163, commi 3 e 4, c.p.c TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, ancora in via preliminare, rigettata l'eccezione dell'opponente relativa alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo, per essere il medesimo stato emesso dal Tribunale in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III,
15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria.
Tanto premesso, nel merito, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Sul punto, va ricordato che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico.
Nell'ambito delle controversie bancarie, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710
c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto (cfr. Cass. Civ., 04.04.2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16.04.2018, n.
9365; Cass. Civ., sez. VI, 19.06.2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13.10.2016, n. 20693; Cass. Civ., sez. I, 09.08.2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20.09.2013, n. 21597; Cass. Civ., sez. I, 19.09.2013,
n. 21466; Cass. Civ., sez. I, 10.05.2007, n. 10692).
Ebbene, nel caso di specie la società opposta ha prodotto in atti copia del contratto di conto corrente n. 110110772 (già n. 335893), acceso in data 8 aprile 2002, sottoscritto da Parte_1
con la conseguenza che non può dubitarsi dell'esistenza del diritto di credito dell'opposta,
[...]
considerato che non appare fondata l'eccezione svolta dall'opponente in ordine all'usurarietà degli interessi applicati.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale e la rideterminazione del credito preteso dalla banca previa espunzione delle singole poste illegittimamente computate, allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito (cfr., ex multis,
Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo,
27.02.2018, n. 178).
Tanto premesso, non può, in primo lugo, condividersi l'eccezione dell'opponente, laddove quest'ultimo ha allegato che lo stesso T.A.E.G. indicato in contratto (pari a 14,75229%) sarebbe usurario. L'opponente ha, infatti, erroneamente individuato il tasso soglia ratione tempopris vigente nella percentuale del 14,55%, così concludendo che gli interessi applicati dalla banca sarebbero usurari.
Va, infatti, osservato che, correttamente qualificando il rapporto negoziale come “aperture di credito in conto corrente fino a 5.000”, l'interesse indicato nel contratto nella misura del 14,75229% non viola la normativa antiusura, in quanto si colloca entro il limite del tasso soglia di riferimento, pari a 18,585%.
Le ulteriori contestazioni avanzate dall'opponente in ordine all'usurarietà degli interessi appaiono, invero, assolutamente generiche, essendosi quest'ultimo limitato a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello
Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n.
24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n.
2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o
l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto deve, pertanto, rigettarsi la domanda di parte opponente.
Le spese di giudizio, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/14, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che gli opponenti devono essere condannati al pagamento delle medesime, in solido, nei confronti della società opposta.
Va rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. da parte opposta in carenza di allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n. 13355).
Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale Palermo 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona 28.10.2019; Tribunale Milano 09.01.2020)
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
6033/2018 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione avanzata da quale titolare della ditta Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto Org_1
ingiuntivo opposto n. 1483/2018 emesso dal Tribunale di Messina in data 11 settembre 2018;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della società opposta, che si liquidano in € 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 18 aprile 2024.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di aprile dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 6033/2018 R.G.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Francesca Ugdulena, per delega dell'avv. Angiolella
Bottaro, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6033/2018 R.G., promossa da
, quale titolare della ditta (p.iva Parte_1 Organizzazione_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Franca Patrizia Formica, P.IVA_1
opponente contro
(c.f. ), e per essa quale procuratrice (c.f. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
; p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_3 P.IVA_4
e difesa dall'avv. Angiolella Bottaro, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 5 novembre 2018, quale titolare della Parte_1
ditta individuale ha proposto opposizione avverso il decreto Organizzazione_1
ingiuntivo n. 1483/2018 del 11 settembre 2018, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento della somma di € 44.430,35, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di
[...]
quale saldo debitorio derivante dal contratto di conto corrente n. 110110772 Controparte_1
(già n. 335893), acceso in data 8 aprile 2002.
L'opponente, in particolare, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti di emissione del medesimo di cui all'art. 633 c.p.c. e dedotto l'illegittima applicazione di interessi usurari.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla società opposta. Per costante giurisprudenza, infatti, la nullità di cui all'art. 164 c.p.c., per omissione o assoluta incertezza del petitum espresso nell'atto di citazione, ovvero per mancata esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, comporta una valutazione da parte del Giudice relativa all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto.
Tale interpretazione trova fondamento nella ratio della norma, che è quella di garantire il contraddittorio tra le parti e di permettere al convenuto di apprestare una ponderata difesa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 15.05.2013, n. 11751; Cass. Civ., Sez.Un., 22.05.2012, n. 8077).
Ebbene, ritiene questo Giudice che nell'atto introduttivo del presente giudizio sia possibile rinvenire tanto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda (causa petendi), quanto la sufficiente indicazione del petitum. Parte opponente ha, infatti, indicato i fatti costitutivi da cui scaturiscono le proprie domande, indicando le cause di nullità delle clausole negoziali poste a fondamento della opposizione, con la conseguenza che ciò appare evidentemente sufficiente a escludere la violazione da parte dell'opponente dell'art. 163, commi 3 e 4, c.p.c TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Va, ancora in via preliminare, rigettata l'eccezione dell'opponente relativa alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo, per essere il medesimo stato emesso dal Tribunale in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III,
15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”).
Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria.
Tanto premesso, nel merito, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Sul punto, va ricordato che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico.
Nell'ambito delle controversie bancarie, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710
c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto (cfr. Cass. Civ., 04.04.2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16.04.2018, n.
9365; Cass. Civ., sez. VI, 19.06.2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13.10.2016, n. 20693; Cass. Civ., sez. I, 09.08.2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20.09.2013, n. 21597; Cass. Civ., sez. I, 19.09.2013,
n. 21466; Cass. Civ., sez. I, 10.05.2007, n. 10692).
Ebbene, nel caso di specie la società opposta ha prodotto in atti copia del contratto di conto corrente n. 110110772 (già n. 335893), acceso in data 8 aprile 2002, sottoscritto da Parte_1
con la conseguenza che non può dubitarsi dell'esistenza del diritto di credito dell'opposta,
[...]
considerato che non appare fondata l'eccezione svolta dall'opponente in ordine all'usurarietà degli interessi applicati.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale e la rideterminazione del credito preteso dalla banca previa espunzione delle singole poste illegittimamente computate, allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito (cfr., ex multis,
Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo,
27.02.2018, n. 178).
Tanto premesso, non può, in primo lugo, condividersi l'eccezione dell'opponente, laddove quest'ultimo ha allegato che lo stesso T.A.E.G. indicato in contratto (pari a 14,75229%) sarebbe usurario. L'opponente ha, infatti, erroneamente individuato il tasso soglia ratione tempopris vigente nella percentuale del 14,55%, così concludendo che gli interessi applicati dalla banca sarebbero usurari.
Va, infatti, osservato che, correttamente qualificando il rapporto negoziale come “aperture di credito in conto corrente fino a 5.000”, l'interesse indicato nel contratto nella misura del 14,75229% non viola la normativa antiusura, in quanto si colloca entro il limite del tasso soglia di riferimento, pari a 18,585%.
Le ulteriori contestazioni avanzate dall'opponente in ordine all'usurarietà degli interessi appaiono, invero, assolutamente generiche, essendosi quest'ultimo limitato a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello
Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n.
24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n.
2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o
l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto deve, pertanto, rigettarsi la domanda di parte opponente.
Le spese di giudizio, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/14, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che gli opponenti devono essere condannati al pagamento delle medesime, in solido, nei confronti della società opposta.
Va rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. da parte opposta in carenza di allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n. 13355).
Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale Palermo 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona 28.10.2019; Tribunale Milano 09.01.2020)
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
6033/2018 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione avanzata da quale titolare della ditta Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto Org_1
ingiuntivo opposto n. 1483/2018 emesso dal Tribunale di Messina in data 11 settembre 2018;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della società opposta, che si liquidano in € 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 18 aprile 2024.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli