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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/06/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.2591/2024 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n.10821/2023 vertente
TRA
(partita IVA n. I ), con sedein GO (CE) Parte_1 P.IVA_1 alla Via Napoli n.60, iscritta nel Reg. Imprese diCaserta, R.E.A. 217206, in persona del
Presidente del Consiglio diAmministrazione p.t. (nato a [...] 1 Parte_2 giugno 1949, ( ), e per essa, in virtu di procura institoria del 30 CodiceFiscale_1 gennaio 2024 a rogito Notar in IS (CE) Rep.7715 Racc.5395, l'Ing. Persona_1
(nato a [...] il [...], ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.112, presso lo studio dell'avv.Corrado Faralla (cod.fisc. ), dal quale è rappresentata e C.F._3 difesa, in virtu di procura in calce all'atto di citazione di primo grado, anche per il giudizio di appello (PEC Email_1
APPELLANTE
E
(C.F.: Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, in persona del Direttore Generale pro tempore ing. (C.F.: , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Controparte_3 C.F._4
Rossella MATARAZZO (C.F.: ), dal quale è rappresentata e difesa, C.F._5 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e in virtù di determinazione del Direttore Generale.
PEC Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato le parti precisavano le conclusioni.
L'Avv.Claudio Faralla per l'appellante così concludeva: “insiste nell'accoglimento integrale delle proprie conclusioni come formulate nell'atto introduttivo di appello, con le istanze istruttorie ivi contenute e non ammesse, che si reiterano”.
L'Avv.Rossella Matarazzo per l'appellata così concludeva:
“dichiarare la tardività dell'appello, perciò inammissibile ai sensi dell'art. 327, co. 1, C.P.C.; rigettare in ogni caso l'appello anche in punto di merito e, pertanto, confermare la sentenza
n. 10821 resa il 23.11.2023 dal Tribunale di Napoli, Sez. XI Civile - dott.ssa Flora VOLLERO
- nel giudizio contrassegnato con R.G. n. 36856/2019; condannare la medesima
[...]
al pagamento delle competenze anche del secondo grado di giudizio, Parte_1 determinate ai sensi del D.M. 55/2014, e con attribuzione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.12.2019 la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli,
l , in persona del Commissario Controparte_4
Straordinario pro tempore, e chiedeva “accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte dell' , nella persona del Generale Controparte_4 CP_5 nonche , giusto D.L. n.91 del Controparte_6
25/07/2018, nell'esecuzione del contratto di sponsorizzazione intercorso con la
[...] in data 19 aprile 2019, rif.CIG:77158329FC, e conseguentemente Parte_1 dichiararlo risolto;
determinare, di conseguenza, il risarcimento dei danni di natura contrattuale in €.97.447,56, pari al complessivo importo di fornitura di beni e servizi
(consulenza ecc…), come da fatture del 31 luglio 2019 n.76 e 77, ovvero nella somma maggiore o minore che il tribunale adito vorrà determinare;
determinare, inoltre, il danno Parte all'immagine subito dalla premessa del presente atto e che saranno provate in sede istruttoria;
condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese di lite in virtu del principio della soccombenza, da attribuirsi al procuratore anticipatario.”
Si costituiva l , in persona del Commissario Controparte_4
Straordinario pro tempore, la quale resisteva alla domanda deducendo che alcun inadempimento poteva esserle imputato.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda con vittoria delle spese del giudizio.
Con sentenza n.10821/2023 il Tribunale di Napoli così statuiva “1) rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite, in favore di , che si liquidano in euro Controparte_4
9.142,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, da distrarsi in favore dell'avv. Rossella Matarazzo, per dichiarato anticipo”.
Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 24.5.2024, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello, chiedendo “ - in via del tutto preliminare ed istruttoria, ammettere la prova testimoniale articolata da parte attrice in primo grado, per i motivi di diritto esposti nella premessa del presente atto;
- sempre in via preliminare ed istruttoria dichiarare i testi escussi in primo grado incapaci di testimoniare, per le ragioni esposte, e quindi stralciare le loro dichiarazioni ai fini della decisione;
- in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il grave inadempimento, per le motivazioni esposte in premessa, da parte dell' , nella Controparte_4 persona del Direttore Generale nonche per l Controparte_6 Controparte_4
, giusto D.L. n.91 del 25/07/2018, nell'esecuzione del contratto di sponsorizzazione
[...] intercorso con la in data 19aprile 2019, rif. CIG:77158329FC, e Parte_1 conseguentemente dichiararlo risolto;
- determinare, di conseguenza, il risarcimento dei danni di natura contrattuale in €.97.447,56, pari al complessivo importo di fornitura di beni
e servizi (consulenza ecc…), come da fatture del 31 luglio 2019 n.76 e 77, ovvero nella somma maggiore o minore che il tribunale adito vorra determinare;
- condannare, conseguentemente, l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio secondo i parametri di cui al D.M.n.55/2014, in virtu del principio della soccombenza, con diritto alla restituzione delle somme nelle morecorrisposte in virtu della sentenza impugnata.”
Si costituiva l'appellata , in persona del Controparte_4
Commissario Straordinario pro tempore, la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto;
nel merito contestava l'appello e chiedeva
“dichiarare la tardività dell'appello, perciò inammissibile ai sensi dell'art. 327, co. 1, C.P.C.; rigettare in ogni caso l'appello anche in punto di merito e, pertanto, confermare la sentenza
n. 10821 resa il 23.11.2023 dal Tribunale di Napoli, Sez. XI Civile - dott.sa Flora VOLLERO
- nel giudizio contrassegnato con R.G. n. 36856/2019; condannare la medesima
[...]
al pagamento delle competenze anche del secondo grado di giudizio, Parte_1 determinate ai sensi del D.M. 55/2014, e con attribuzione.”
Precisate le conclusioni, era fissata ai sensi dell'art.350 bis c.p.c. la discussione orale della causa innanzi al Collegio. All'udienza del 12.6.2025 le parti a tanto provvedevano e la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto.
L'atto di appello proposto da è stato notificato in data 24.5.2024, Parte_1 oltre il termine semestrale previsto dall'art.327 c.p.c., (nella formulazione applicabile alla presente controversia instaurata successivamente al 4.7.2009), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza avvenuta in data 23.11.2023, coincidente con la lettura della sentenza in udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. e della sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice.
Occorre al riguardo in primo luogo ricordare che, in virtù del combinato disposto degli artt.155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art.327, comma
1, c.p.c., si osserva il sistema della computazione civile non ”ex numero“ bensì ”ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Va considerato inoltre che il termine lungo per proporre appello in caso di mancata notifica della sentenza decorre dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 327, co. 1, c.p.c. ossia dal giorno del suo deposito presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica.
Come affermato dalla Suprema Corte, il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. (Cass.S.U.18569/2016; 6384/2017;
10810/2025).
Inoltre, nel caso in cui il giudice abbia ordinato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la discussione orale della causa, come nel caso di specie, ed abbia quindi pronunciato sentenza a conclusione della stessa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine "lungo" per proporre l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza ex art.176 c.p.c.. (Cass.17311/2015; 22659/2010;
19908/20189).
Invero l'art.281 sexies c.p.c. - disponendo che il giudice al termine della discussione, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (comma 1) e che in tal caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria (comma 2) - introduce una deroga all'art.133
c.p.c., il quale dispone che la sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria.
In sostanza l'art.281 sexies c.p.c. comma 2, pur prescrivendo l'immediato deposito in cancelleria, prevede che la pubblicazione della sentenza si ha già per effettuata all'atto stesso in cui il giudice sottoscrive il verbale nel quale essa è scritta o contenuta per allegato, senza che il deposito della sentenza in cancelleria faccia ricadere la sentenza così depositata nel regime ordinario di cui all'art.133 c.p.c., in base al quale la pubblicazione della sentenza si perfeziona (non con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ma) con il deposito in cancelleria, cui si accompagna, ai sensi del medesimo art.133, comma 2, c.p.c., la necessità della comunicazione del relativo dispositivo ad opera del cancelliere.
La lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione del verbale che la contiene da parte del giudice non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art.133
c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione, la quale oltre ad essere superflua (non aggiungendo nulla a quanto le parti hanno già avuto modo di integralmente conoscere), contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguite dal legislatore, avendo le parti costituite avuto, attraverso la rituale lettura sia del decisum sia dei motivi della sentenza, legale integrale conoscenza di essa nella udienza di discussione.
(Cass.cit. 17311/2015 in motivazione).
Pertanto, al momento della notifica dell'atto di appello (24.5.2024), la sentenza n.
10821/2023 resa dal Tribunale di Napoli era già passata in giudicato (23.5.2024).
Alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, cui consegue il passaggio in giudicato della sentenza appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, e con riferimento, stante la semplicità delle questoni trattate, ai compensi tra i minimi e i medi secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. n.147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263).
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1
n.10821/2023 del Tribunale di Napoli, nei confronti di Controparte_4
, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, con atto notificato in
[...] data 24.5.2024, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.6.500,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore anticipatario Avv.Rossella
Matarazzo;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 19.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.2591/2024 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n.10821/2023 vertente
TRA
(partita IVA n. I ), con sedein GO (CE) Parte_1 P.IVA_1 alla Via Napoli n.60, iscritta nel Reg. Imprese diCaserta, R.E.A. 217206, in persona del
Presidente del Consiglio diAmministrazione p.t. (nato a [...] 1 Parte_2 giugno 1949, ( ), e per essa, in virtu di procura institoria del 30 CodiceFiscale_1 gennaio 2024 a rogito Notar in IS (CE) Rep.7715 Racc.5395, l'Ing. Persona_1
(nato a [...] il [...], ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.112, presso lo studio dell'avv.Corrado Faralla (cod.fisc. ), dal quale è rappresentata e C.F._3 difesa, in virtu di procura in calce all'atto di citazione di primo grado, anche per il giudizio di appello (PEC Email_1
APPELLANTE
E
(C.F.: Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, in persona del Direttore Generale pro tempore ing. (C.F.: , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Controparte_3 C.F._4
Rossella MATARAZZO (C.F.: ), dal quale è rappresentata e difesa, C.F._5 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e in virtù di determinazione del Direttore Generale.
PEC Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato le parti precisavano le conclusioni.
L'Avv.Claudio Faralla per l'appellante così concludeva: “insiste nell'accoglimento integrale delle proprie conclusioni come formulate nell'atto introduttivo di appello, con le istanze istruttorie ivi contenute e non ammesse, che si reiterano”.
L'Avv.Rossella Matarazzo per l'appellata così concludeva:
“dichiarare la tardività dell'appello, perciò inammissibile ai sensi dell'art. 327, co. 1, C.P.C.; rigettare in ogni caso l'appello anche in punto di merito e, pertanto, confermare la sentenza
n. 10821 resa il 23.11.2023 dal Tribunale di Napoli, Sez. XI Civile - dott.ssa Flora VOLLERO
- nel giudizio contrassegnato con R.G. n. 36856/2019; condannare la medesima
[...]
al pagamento delle competenze anche del secondo grado di giudizio, Parte_1 determinate ai sensi del D.M. 55/2014, e con attribuzione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.12.2019 la in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli,
l , in persona del Commissario Controparte_4
Straordinario pro tempore, e chiedeva “accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte dell' , nella persona del Generale Controparte_4 CP_5 nonche , giusto D.L. n.91 del Controparte_6
25/07/2018, nell'esecuzione del contratto di sponsorizzazione intercorso con la
[...] in data 19 aprile 2019, rif.CIG:77158329FC, e conseguentemente Parte_1 dichiararlo risolto;
determinare, di conseguenza, il risarcimento dei danni di natura contrattuale in €.97.447,56, pari al complessivo importo di fornitura di beni e servizi
(consulenza ecc…), come da fatture del 31 luglio 2019 n.76 e 77, ovvero nella somma maggiore o minore che il tribunale adito vorrà determinare;
determinare, inoltre, il danno Parte all'immagine subito dalla premessa del presente atto e che saranno provate in sede istruttoria;
condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese di lite in virtu del principio della soccombenza, da attribuirsi al procuratore anticipatario.”
Si costituiva l , in persona del Commissario Controparte_4
Straordinario pro tempore, la quale resisteva alla domanda deducendo che alcun inadempimento poteva esserle imputato.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda con vittoria delle spese del giudizio.
Con sentenza n.10821/2023 il Tribunale di Napoli così statuiva “1) rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite, in favore di , che si liquidano in euro Controparte_4
9.142,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, da distrarsi in favore dell'avv. Rossella Matarazzo, per dichiarato anticipo”.
Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 24.5.2024, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello, chiedendo “ - in via del tutto preliminare ed istruttoria, ammettere la prova testimoniale articolata da parte attrice in primo grado, per i motivi di diritto esposti nella premessa del presente atto;
- sempre in via preliminare ed istruttoria dichiarare i testi escussi in primo grado incapaci di testimoniare, per le ragioni esposte, e quindi stralciare le loro dichiarazioni ai fini della decisione;
- in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il grave inadempimento, per le motivazioni esposte in premessa, da parte dell' , nella Controparte_4 persona del Direttore Generale nonche per l Controparte_6 Controparte_4
, giusto D.L. n.91 del 25/07/2018, nell'esecuzione del contratto di sponsorizzazione
[...] intercorso con la in data 19aprile 2019, rif. CIG:77158329FC, e Parte_1 conseguentemente dichiararlo risolto;
- determinare, di conseguenza, il risarcimento dei danni di natura contrattuale in €.97.447,56, pari al complessivo importo di fornitura di beni
e servizi (consulenza ecc…), come da fatture del 31 luglio 2019 n.76 e 77, ovvero nella somma maggiore o minore che il tribunale adito vorra determinare;
- condannare, conseguentemente, l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio secondo i parametri di cui al D.M.n.55/2014, in virtu del principio della soccombenza, con diritto alla restituzione delle somme nelle morecorrisposte in virtu della sentenza impugnata.”
Si costituiva l'appellata , in persona del Controparte_4
Commissario Straordinario pro tempore, la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto;
nel merito contestava l'appello e chiedeva
“dichiarare la tardività dell'appello, perciò inammissibile ai sensi dell'art. 327, co. 1, C.P.C.; rigettare in ogni caso l'appello anche in punto di merito e, pertanto, confermare la sentenza
n. 10821 resa il 23.11.2023 dal Tribunale di Napoli, Sez. XI Civile - dott.sa Flora VOLLERO
- nel giudizio contrassegnato con R.G. n. 36856/2019; condannare la medesima
[...]
al pagamento delle competenze anche del secondo grado di giudizio, Parte_1 determinate ai sensi del D.M. 55/2014, e con attribuzione.”
Precisate le conclusioni, era fissata ai sensi dell'art.350 bis c.p.c. la discussione orale della causa innanzi al Collegio. All'udienza del 12.6.2025 le parti a tanto provvedevano e la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto.
L'atto di appello proposto da è stato notificato in data 24.5.2024, Parte_1 oltre il termine semestrale previsto dall'art.327 c.p.c., (nella formulazione applicabile alla presente controversia instaurata successivamente al 4.7.2009), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza avvenuta in data 23.11.2023, coincidente con la lettura della sentenza in udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. e della sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice.
Occorre al riguardo in primo luogo ricordare che, in virtù del combinato disposto degli artt.155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art.327, comma
1, c.p.c., si osserva il sistema della computazione civile non ”ex numero“ bensì ”ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Va considerato inoltre che il termine lungo per proporre appello in caso di mancata notifica della sentenza decorre dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 327, co. 1, c.p.c. ossia dal giorno del suo deposito presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica.
Come affermato dalla Suprema Corte, il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. (Cass.S.U.18569/2016; 6384/2017;
10810/2025).
Inoltre, nel caso in cui il giudice abbia ordinato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la discussione orale della causa, come nel caso di specie, ed abbia quindi pronunciato sentenza a conclusione della stessa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine "lungo" per proporre l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza ex art.176 c.p.c.. (Cass.17311/2015; 22659/2010;
19908/20189).
Invero l'art.281 sexies c.p.c. - disponendo che il giudice al termine della discussione, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (comma 1) e che in tal caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria (comma 2) - introduce una deroga all'art.133
c.p.c., il quale dispone che la sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria.
In sostanza l'art.281 sexies c.p.c. comma 2, pur prescrivendo l'immediato deposito in cancelleria, prevede che la pubblicazione della sentenza si ha già per effettuata all'atto stesso in cui il giudice sottoscrive il verbale nel quale essa è scritta o contenuta per allegato, senza che il deposito della sentenza in cancelleria faccia ricadere la sentenza così depositata nel regime ordinario di cui all'art.133 c.p.c., in base al quale la pubblicazione della sentenza si perfeziona (non con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ma) con il deposito in cancelleria, cui si accompagna, ai sensi del medesimo art.133, comma 2, c.p.c., la necessità della comunicazione del relativo dispositivo ad opera del cancelliere.
La lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione del verbale che la contiene da parte del giudice non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art.133
c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione, la quale oltre ad essere superflua (non aggiungendo nulla a quanto le parti hanno già avuto modo di integralmente conoscere), contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguite dal legislatore, avendo le parti costituite avuto, attraverso la rituale lettura sia del decisum sia dei motivi della sentenza, legale integrale conoscenza di essa nella udienza di discussione.
(Cass.cit. 17311/2015 in motivazione).
Pertanto, al momento della notifica dell'atto di appello (24.5.2024), la sentenza n.
10821/2023 resa dal Tribunale di Napoli era già passata in giudicato (23.5.2024).
Alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, cui consegue il passaggio in giudicato della sentenza appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, e con riferimento, stante la semplicità delle questoni trattate, ai compensi tra i minimi e i medi secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. n.147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263).
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1
n.10821/2023 del Tribunale di Napoli, nei confronti di Controparte_4
, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, con atto notificato in
[...] data 24.5.2024, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.6.500,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore anticipatario Avv.Rossella
Matarazzo;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 19.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio