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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/10/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 5927/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 21.10.2025, promossa da
, con l'avv. Luca Bosco;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Enrico Claudio Controparte_1
Schiavone;
convenuta
avente ad oggetto: “tempo-divisa”.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 10.6.2024, , premesso di Parte_1
lavorare quale autista soccorritore del servizio “118” alle dipendenze della
, chiedeva condannarsi la stessa Controparte_1
a corrispondere la retribuzione straordinaria maturata nel periodo
1.5.2023 – 31.12.2023 in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa, per indossare e
1 dismettere la divisa di lavoro, in ragione di 14 minuti per ogni turno di lavoro e così in misura di complessivi euro 655,69, nonché a regolarizzare la propria posizione previdenziale mediante il versamento dei relativi contributi (domanda, quest'ultima, cui l'istante ha implicitamente rinunziato in corso di causa, non avendola riproposta nelle conclusioni contenute nelle note autorizzate).
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
A norma dell'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 8.4.2003 n. 66, si definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Tale disposizione, al pari del previgente art. 3 r.d.l. 15.3.1923 n. 692 conv. in l. 17.4.1925 n. 473, deve interpretarsi nel senso che l'orario di lavoro ricomprende anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, purché, nello svolgimento di tali operazioni, il lavoratore resti soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, sicché la norma non preclude che il tempo per indossare e dismettere la divisa sia qualificabile come lavoro effettivo e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazione di carattere obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa: cfr. Cass. 7.2.2014
2 n. 2837, Cass. 15.1.2014 n. 692, Cass.
7.6.2012 n. 9215, Cass.
7.2.2012 n.
1697, Cass. 10.9.2010 n. 19358, Cass.
2.7.2009 n. 15492, Cass. 25.6.2009
n. 14919.
Più recentemente la S.C. ha ribadito che “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 66/2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro
l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico”: cfr. Cass. 29.5.2017 n. 13466.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato altresì che
“l'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e vestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni
d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo
3 di lavoro”: cfr. Cass. 26.1.2016 n. 1352, emessa in relazione a lavoratori addetti all'assistenza in una residenza per anziani;
in senso conforme, cfr.
Cass. 28.3.2018 n. 7738, emessa in relazione a lavoratori addetti al servizio mensa.
L'identico principio è stato poi reiteratamente affermato dalla S.C. con specifico riferimento al personale infermieristico di un ospedale, sul presupposto che “per quanto riguarda il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione/vestizione dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico, sia la stessa incolumità del personale addetto”: cfr. Cass. 22.11.2017 n. 27799, Cass. 24.5.2018 n. 12935, Cass.
11.2.2019 n. 3901, Cass.
1.7.2019 n. 17635, Cass.
7.5.2020 n. 8622.
Proprio quest'ultima ipotesi ricorre nella fattispecie in esame, trattandosi di autista soccorritore che presta la propria attività lavorativa presso il servizio del “118”, e che pertanto è tenuto ad indossare la divisa di lavoro per esigenze di igiene pubblica, oltre che di tutela della propria salute.
La prova per testi ha poi confermato che l'istante giungeva sul luogo di lavoro alcuni minuti prima dell'inizio del turno per indossare la divisa da lavoro e usciva alcuni minuti dopo la fine del turno per dismetterla, per un tempo totale di circa quattordici minuti.
Il tempo necessario per lo svolgimento delle suddette operazioni deve pertanto considerarsi ricompreso nell'orario di lavoro e, in quanto tale, deve essere compensato mediante la retribuzione ordinaria, e non quale straordinario, in difetto di prova da parte dell'istante – su cui incombeva il
4 relativo e rigoroso onere: cfr. Cass. 19.6.2018 n. 16150, Cass. 20.2.2018 n.
4076, Cass. 16.2.2009 n. 3714 – circa la ricorrenza in concreto dei presupposti di quest'ultimo.
Ebbene, nella specie, viceversa, il tempo in questione non è stato in concreto retribuito, come attestato dai cartellini marcatempo prodotti dall'istante, atteso che negli stessi viene registrato l'intero orario di presenza sul luogo di lavoro, ma viene contabilizzato solo l'inferiore orario del turno di servizio, che corrisponde poi a quello di fatto retribuito nei prospetti di paga pure versati in atti.
Deve altresì evidenziarsi che l'art. 18 co. 10 del ccnl per il personale non medico delle case di cura Aiop stipulato in data 8.10.2020 ha stabilito, con decorrenza dall'1.11.2020, e quindi con vigenza nell'intero periodo dedotto in ricorso, che “con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare all'interno della struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale di cui al d.l.vo 81/2008,
l'orario di lavoro ricomprende 14 minuti complessivi destinati a tali attività, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi”, così espressamente riconoscendo il diritto alla retribuzione del c.d. “tempo divisa” in ragione appunto di 14 minuti complessivi, che tuttavia, come detto, non è stata in concreto erogata all'istante.
E' appena il caso di rilevare, a tale riguardo, che, come è emerso anche dalla espletata prova per testi, l'istante aveva l'obbligo di indossare, all'interno della struttura, gli abiti di lavoro: ebbene, tale circostanza
5 integra di per sé, in forza della clausola collettiva sopra citata, condizione sufficiente ai fini della insorgenza del diritto alla retribuzione per 14 minuti, senza che sia necessaria la prova della eterodeterminazione in concreto delle operazioni di vestizione e svestizione, comunque confermata dalla circostanza – ammessa nella memoria di costituzione (pagina 3, punto
4) – che dette operazioni devono essere eseguite nello spogliatoio ubicato all'interno della postazione di lavoro, mentre restano irrilevanti, ai fini che qui interessano, eventuali prassi o condotte individuali difformi rispetto a tale regola.
In definitiva, spetta all'istante una somma corrispondente alla retribuzione ordinaria pari a 14 minuti per ogni turno di lavoro in concreto svolto nel periodo indicato in ricorso.
Passando ora alla determinazione in concreto del quantum debeatur, occorre fare riferimento non ai conteggi attorei, erronei perché parametrati sulla retribuzione straordinaria, nella specie come detto non dovuta, bensì ai conteggi di parte convenuta, in quanto correttamente elaborati e non specificamente contestati ex adverso.
In applicazione di quanto sopra osservato, è dovuta, a titolo di retribuzione del “tempo-divisa”, la complessiva somma di euro 380,32.
Conclusivamente, deve condannarsi la convenuta a corrispondere in favore dell'istante la detta somma, sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38).
6 Le spese di causa seguono la prevalente soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 380,32 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
rigetta nel resto la domanda;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 320,00
per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Luca Bosco.
Taranto, 21.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
7
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 5927/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 21.10.2025, promossa da
, con l'avv. Luca Bosco;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Enrico Claudio Controparte_1
Schiavone;
convenuta
avente ad oggetto: “tempo-divisa”.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 10.6.2024, , premesso di Parte_1
lavorare quale autista soccorritore del servizio “118” alle dipendenze della
, chiedeva condannarsi la stessa Controparte_1
a corrispondere la retribuzione straordinaria maturata nel periodo
1.5.2023 – 31.12.2023 in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa, per indossare e
1 dismettere la divisa di lavoro, in ragione di 14 minuti per ogni turno di lavoro e così in misura di complessivi euro 655,69, nonché a regolarizzare la propria posizione previdenziale mediante il versamento dei relativi contributi (domanda, quest'ultima, cui l'istante ha implicitamente rinunziato in corso di causa, non avendola riproposta nelle conclusioni contenute nelle note autorizzate).
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
A norma dell'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 8.4.2003 n. 66, si definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Tale disposizione, al pari del previgente art. 3 r.d.l. 15.3.1923 n. 692 conv. in l. 17.4.1925 n. 473, deve interpretarsi nel senso che l'orario di lavoro ricomprende anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, purché, nello svolgimento di tali operazioni, il lavoratore resti soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, sicché la norma non preclude che il tempo per indossare e dismettere la divisa sia qualificabile come lavoro effettivo e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazione di carattere obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa: cfr. Cass. 7.2.2014
2 n. 2837, Cass. 15.1.2014 n. 692, Cass.
7.6.2012 n. 9215, Cass.
7.2.2012 n.
1697, Cass. 10.9.2010 n. 19358, Cass.
2.7.2009 n. 15492, Cass. 25.6.2009
n. 14919.
Più recentemente la S.C. ha ribadito che “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 66/2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro
l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico”: cfr. Cass. 29.5.2017 n. 13466.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato altresì che
“l'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e vestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni
d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo
3 di lavoro”: cfr. Cass. 26.1.2016 n. 1352, emessa in relazione a lavoratori addetti all'assistenza in una residenza per anziani;
in senso conforme, cfr.
Cass. 28.3.2018 n. 7738, emessa in relazione a lavoratori addetti al servizio mensa.
L'identico principio è stato poi reiteratamente affermato dalla S.C. con specifico riferimento al personale infermieristico di un ospedale, sul presupposto che “per quanto riguarda il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione/vestizione dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico, sia la stessa incolumità del personale addetto”: cfr. Cass. 22.11.2017 n. 27799, Cass. 24.5.2018 n. 12935, Cass.
11.2.2019 n. 3901, Cass.
1.7.2019 n. 17635, Cass.
7.5.2020 n. 8622.
Proprio quest'ultima ipotesi ricorre nella fattispecie in esame, trattandosi di autista soccorritore che presta la propria attività lavorativa presso il servizio del “118”, e che pertanto è tenuto ad indossare la divisa di lavoro per esigenze di igiene pubblica, oltre che di tutela della propria salute.
La prova per testi ha poi confermato che l'istante giungeva sul luogo di lavoro alcuni minuti prima dell'inizio del turno per indossare la divisa da lavoro e usciva alcuni minuti dopo la fine del turno per dismetterla, per un tempo totale di circa quattordici minuti.
Il tempo necessario per lo svolgimento delle suddette operazioni deve pertanto considerarsi ricompreso nell'orario di lavoro e, in quanto tale, deve essere compensato mediante la retribuzione ordinaria, e non quale straordinario, in difetto di prova da parte dell'istante – su cui incombeva il
4 relativo e rigoroso onere: cfr. Cass. 19.6.2018 n. 16150, Cass. 20.2.2018 n.
4076, Cass. 16.2.2009 n. 3714 – circa la ricorrenza in concreto dei presupposti di quest'ultimo.
Ebbene, nella specie, viceversa, il tempo in questione non è stato in concreto retribuito, come attestato dai cartellini marcatempo prodotti dall'istante, atteso che negli stessi viene registrato l'intero orario di presenza sul luogo di lavoro, ma viene contabilizzato solo l'inferiore orario del turno di servizio, che corrisponde poi a quello di fatto retribuito nei prospetti di paga pure versati in atti.
Deve altresì evidenziarsi che l'art. 18 co. 10 del ccnl per il personale non medico delle case di cura Aiop stipulato in data 8.10.2020 ha stabilito, con decorrenza dall'1.11.2020, e quindi con vigenza nell'intero periodo dedotto in ricorso, che “con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare all'interno della struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale di cui al d.l.vo 81/2008,
l'orario di lavoro ricomprende 14 minuti complessivi destinati a tali attività, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi”, così espressamente riconoscendo il diritto alla retribuzione del c.d. “tempo divisa” in ragione appunto di 14 minuti complessivi, che tuttavia, come detto, non è stata in concreto erogata all'istante.
E' appena il caso di rilevare, a tale riguardo, che, come è emerso anche dalla espletata prova per testi, l'istante aveva l'obbligo di indossare, all'interno della struttura, gli abiti di lavoro: ebbene, tale circostanza
5 integra di per sé, in forza della clausola collettiva sopra citata, condizione sufficiente ai fini della insorgenza del diritto alla retribuzione per 14 minuti, senza che sia necessaria la prova della eterodeterminazione in concreto delle operazioni di vestizione e svestizione, comunque confermata dalla circostanza – ammessa nella memoria di costituzione (pagina 3, punto
4) – che dette operazioni devono essere eseguite nello spogliatoio ubicato all'interno della postazione di lavoro, mentre restano irrilevanti, ai fini che qui interessano, eventuali prassi o condotte individuali difformi rispetto a tale regola.
In definitiva, spetta all'istante una somma corrispondente alla retribuzione ordinaria pari a 14 minuti per ogni turno di lavoro in concreto svolto nel periodo indicato in ricorso.
Passando ora alla determinazione in concreto del quantum debeatur, occorre fare riferimento non ai conteggi attorei, erronei perché parametrati sulla retribuzione straordinaria, nella specie come detto non dovuta, bensì ai conteggi di parte convenuta, in quanto correttamente elaborati e non specificamente contestati ex adverso.
In applicazione di quanto sopra osservato, è dovuta, a titolo di retribuzione del “tempo-divisa”, la complessiva somma di euro 380,32.
Conclusivamente, deve condannarsi la convenuta a corrispondere in favore dell'istante la detta somma, sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38).
6 Le spese di causa seguono la prevalente soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 380,32 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
rigetta nel resto la domanda;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 320,00
per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Luca Bosco.
Taranto, 21.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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