Articolo 344 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 343Articolo 345
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9 ottobre 2010
Art. 344. Vigilanza 1. Sui beni immobili, comprese le grotte e cavita' sotterranee, l'autorita' militare esercita una continua vigilanza. A tale scopo gli uffici dei registri immobiliari segnalano all'autorita' militare tutti gli atti relativi ai passaggi di proprieta' e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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