TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/12/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 1 dicembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1685 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa DA
, nata il [...] a Castrofilippo e Parte_1 residente a [...], Cod. Fisc.
. C.F._1
Avv. GIGLIONE GIUSEPPE e SFERRAZZA CALOGERO.
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente.
avv. CARLISI VIVIANA RESISTENTE
OGGETTO: requisito sanitario per indennità di accompagnamento e soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell' art. 3 co. 3 l. 104/92 . CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
1 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento L. 18/80 E 508/88 e di soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell' art. 3 co. 3 l. 104/92 negatagli dapprima dalla Commissione Medica Invalidi Civili e successivamente in sede di Accertamento Tecnico Preventivo nel giudizio portante R.G.N. 764/2022. A sostegno della propria tesi esponeva che le conclusioni medico- legali alle quali era pervenuto il consulente in sede di Accertamento Tecnico Preventivo nel procedimento R.G.N. 783/2022 non erano condivisibili e, soprattutto, compatibili con il quadro generale fornito al medesimo attraverso la documentazione medico-sanitaria versata in atti e che comunque il complesso quadro invalidante del quale parte ricorrente era affetta negli ultimi tempi si era ulteriormente aggravato. Chiedeva, quindi, disporsi C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti dalla legge conseguentemente del riconoscimento dei relativi benefici fin dalla data delle domande amministrative (10/03/21). Con condanna dell' al pagamento delle spese, competenze ed CP_1 onorari di lite spettanti ai difensori, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratesi antistatari con esclusione delle spese di consulenza tecnica. La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Per_1 che fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
[...]
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona CP_1 del suo legale rappresentante pro-tempore a mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla parte ricorrente concludendo in ogni caso per il
2 rigetto della domanda. In via istruttoria chiedeva disporsi l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo;
e si opponeva alla richiesta di CTU in quanto generica e non motivata. La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale, e rinviata per discussione decisione all'udienza dell' 8 gennaio 2025. Nelle more del giudizio mutava, a seguito della cessazione dal servizio del magistrato assegnatario, la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore, il quale fissava l' udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per l' udienza del 7 luglio 2025 , indi per chiarimenti del ctu all'odierna udienza del 1 dicembre 2025 , ove le parti discutevano la causa come da verbale di udienza, ed il Giudice la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in pubblica udienza ed in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI FATTO DELLA DECISIONE.
Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e pertanto va accolto nei limiti sotto dedotti. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. L'art. 3 co. 3 della l.104/92 sancisce che 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà
3 di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. Nella fattispecie in esame i requisiti di carattere sanitario richiesti dalle norme sopra citate sussistono per il riconoscimento dele prestazioni richieste sebbene nei limiti di cui in perizia. Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, e solo a seguito della disposta integrazione della relazione peritale Dott. ha accertato, Persona_2 previo esame dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che “ (…) A parere del CTU, il signora
[...]
nata il [...] ha diritto al riconoscimento Parte_1 dello stato di invalido al 100% e portatore di handicap art.3 comma 1 L 104/92 dal 10/03/2021 senza diritto alla indennità di accompagnamento. …” e che a seguito di ultronea produzione di documenti versata dalla parte ricorrente all' udienza del 07 luglio 2025 ed ai resi chiarimenti per iscritto resi dal nominato CTU chiamato a pronunciarsi sugli stessi con nota del 19
4 novembre 2025 ha affermato che dalla“ … descrizione del quadro clinico riportato in data 28/07/2024 dalla Dott.ssa
si ritiene che possano sussistere, da tale data, le Persona_3 condizioni cliniche per il riconoscimento dei benefici dello stato di handicap art. 3 comma 3 L. 104/92 e della indennità di accompagnamento…..”modificando in modo conforme le risultanze rese in precedenza e nei limiti sopra detti. La C.T.U. e la sua integrazione appaiono ben motivate sotto il profilo medico legale e prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e, pertanto, vengono totalmente condivise e fatte proprie da questo Giudice. Considerato che il requisito sanitario di cui sopra è intervenuto solo successivamente all'accertamento operato in sede amministrativa, a quello effettuato nella fase dell' e dopo Pt_2 la richiesta e disposta integrazione e tenuto conto dell'esito della lite , ritiene questo Giudice che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di lite tra le parti. Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti: Accoglie in parte il ricorso dichiara che la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per essere riconosciuta soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (giusto d. l.vo n. 62/2024) ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 e di soggetto in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per avere diritto all'indennità di accompagnamento entrambe con decorrenza dal 28 luglio 2024. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo CP_1
5 legale rappresentante pro-tempore le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto .
Così deciso in Agrigento, il 1 dicembre 2025. Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
6