Versione
28 luglio 1979
28 luglio 1979
Art. 2.
All' articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
"Con effetto dal 1 gennaio 1979, nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi e' sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il cui trattamento puo' essere concesso per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e del conseguente disposto del precedente articolo 21, secondo comma".
All' articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
"Con effetto dal 1 gennaio 1979, nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi e' sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il cui trattamento puo' essere concesso per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e del conseguente disposto del precedente articolo 21, secondo comma".
Commentari • 2
- 1. Proroga in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al settore tessileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 ottobre 2004 · 1.5608822
Giurisprudenza • 64
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2017, n. 481Provvedimento: […] A parere dell'INPS, invece, il GL per potere beneficiare dell'integrazione salariale straordinaria ex art. 2 della legge n. 301/1979, già con decorrenza dal 21/12/1988, quale dipendente di una impresa industriale fallita, doveva necessariamente essere destinatario di un atto di recesso intimato dal curatore prima dell'ammissione al beneficio di cui si tratta comportante, appunto, la sospensione del licenziamento intimato e la prosecuzione del rapporto "ai soli fini dell'intervento della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'art. 2" della legge n. 301/1979. 1.1. […]Leggi di più...
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