Versione
1 maggio 1969
1 maggio 1969
Art. 32.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese a per i mezzadri e coloni la facolta' di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti in base ai seguenti criteri:
a) determinazione della base di calcolo dei contributi e delle prestazioni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni di categoria a carattere nazionale piu' rappresentative, con riferimento a classi di reddito convenzionali;
b) determinazione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella stessa misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
c) utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai fini del conseguimento del diritto a pensione nella assicurazione generale obbligatoria anzidetta;
d) liquidazione della pensione con il sistema del pro rata in relazione ai periodi di iscrizione e contribuzione in ciascuna delle due gestioni con applicazione delle norme in vigore nelle gestioni medesime.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese a per i mezzadri e coloni la facolta' di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti in base ai seguenti criteri:
a) determinazione della base di calcolo dei contributi e delle prestazioni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni di categoria a carattere nazionale piu' rappresentative, con riferimento a classi di reddito convenzionali;
b) determinazione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella stessa misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
c) utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai fini del conseguimento del diritto a pensione nella assicurazione generale obbligatoria anzidetta;
d) liquidazione della pensione con il sistema del pro rata in relazione ai periodi di iscrizione e contribuzione in ciascuna delle due gestioni con applicazione delle norme in vigore nelle gestioni medesime.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 16/02/1982, n. 42Provvedimento: […] eccederebbe i limiti di cui all'art. 32 della legge 30 aprile 1969 n. 153. […] È pur vero che il testo letterale dell'art. 32 della legge 153 del 1969 non distingue in modo espresso e puntuale fra la categoria dei coloni e mezzadri che non fossero ancora titolari di pensione a carico della gestione speciale al momento in cui chiesero e ottennero il reinserimento nella assicurazione generale obbligatoria, […] Prima di tutto è da rilevare che i criteri direttivi indicati dallo stesso art. 32 (legge n. 153 del 1969) per il reinserimento nell'assicurazione obbligatoria presuppongono logicamente che i richiedenti, i quali vogliano beneficiare di tale facoltà, […]Leggi di più...
- reinserimento di coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'assicurazione generale obbligatoria·
- sent. 42/82. previdenza·
- lavoratori agricoli·
- preteso eccesso di delega·
- limitazione ai soli lavoratori non ancora pensionati·
- esclusione.