Articolo 32 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 31Articolo 33
Versione
1 maggio 1969
Art. 32.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese a per i mezzadri e coloni la facolta' di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti in base ai seguenti criteri:
a) determinazione della base di calcolo dei contributi e delle prestazioni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni di categoria a carattere nazionale piu' rappresentative, con riferimento a classi di reddito convenzionali;
b) determinazione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella stessa misura in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
c) utilizzazione dei periodi di contribuzione nella gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai fini del conseguimento del diritto a pensione nella assicurazione generale obbligatoria anzidetta;
d) liquidazione della pensione con il sistema del pro rata in relazione ai periodi di iscrizione e contribuzione in ciascuna delle due gestioni con applicazione delle norme in vigore nelle gestioni medesime.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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