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Sentenza 19 marzo 2021
Sentenza 19 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2021, n. 10793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10793 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/11/2019 emessa dalla Corte di appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Maria Gurrado, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Bari, ha rideterminato la pena inflitta a CE MA in relazione al reato di cui agli artt. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10793 Anno 2021 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 16/02/2021 110, 81, 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/90, in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. La sentenza, inoltre, accogliendo la richiesta di concordato formulata dal coimputato AR TO, ha rideterminato la pena inflitta a quest'ultimo in anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa. I due imputati sono stati ritenuti responsabili della illecita detenzione di sostanza stupefacente (cocaina e marijuana), materialmente rinvenuta all'interno di un garage di proprietà del AR, ubicato alla via Albinoni di Gravina in Puglia, di cui il MA deteneva le chiavi di accesso. Propone ricorso per cassazione il difensore di CE MA articolando due motivi: 1)Motivazione contraddittoria ed illogica in merito al motivo di appello concernente l'omessa pronuncia da parte del G.i.p. sulla richiesta principale di giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione del contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile sito alla via T. Albinoni di Gravina e delle dichiarazioni rese da TE HE, in sede di investigazioni difensive. Deduce, infatti, il ricorrente che la Corte di appello, da un lato, ha ritenuto tale richiesta manifestamente infondata - considerando che con l'ammissione al rito abbreviato il ricorrente aveva ottenuto la riduzione di un terzo della pena e che, comunque, non sussistevano i presupposti per l'ammissione in sede di appello delle prove richieste - e, dall'altro, ha valutato nel merito le prove indicate escludendo che si trattasse di prove decisive. Nella sentenza impugnata si afferma, infatti, che il contratto di locazione contempla solo l'immobile destinato ad uso abitativo, senza menzionare box auto o altre pertinenze, mentre le dichiarazioni del TE riguardano esclusivamente la consegna al MA delle chiavi dell'immobile e l'installazione di un motorino elettrico all'esterno di un box auto, senza specificare se si trattava o meno di uno dei due garage risultati in uso al ricorrente e alla moglie. 2)Mancanza di motivazione in merito al motivo di appello concernente l'assunzione di responsabilità da parte del coimputato, AR TO, il quale, sin dalla perquisizione del suo garage, si era assunto la responsabilità della detenzione della sostanza stupefacente ivi rinvenuta. Si aggiunge, inoltre, l'omessa valutazione della circostanza che la chiave nella disponibilità del MA, con la quale poteva aprirsi il garage del AR in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, era idonea ad aprire altri locali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2 2.0ccorre premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 3.Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è infondato. Ritiene, infatti, il Collegio che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in relazione alla questione della omessa pronuncia da parte del G.i.p. sulla richiesta di giudizio abbreviato condizionato ed immune da vizi logici. I giudici di appello hanno, infatti, dato atto che il ricorrente, dopo avere chiesto il giudizio abbreviato condizionato successivamente alla notifica del decreto di giudizio immediato, all'udienza fissata dal G.i.p., formulava personalmente richiesta di rito abbreviato senza alcun riferimento alla precedenti richieste istruttorie. Nessun richiamo all'iniziale richiesta veniva, inoltre, formulata dal difensore del ricorrente nelle note conclusive allegate al verbale dell'udienza di discussione. Tali considerazioni sarebbero già state sufficienti a ritenere infondato il motivo di appello. La Corte territoriale, tuttavia, ha ritenuto necessario procedere ad una valutazione della eventuale decisività delle richieste istruttorie ai fini di una loro ammissione ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Nel giudizio abbreviato di appello, infatti, le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. 6, n. 51901, 19/9/2019, Graziano, Rv. 278061; Sez. 2, n. 17103 del 24/3/2017, A., Rv. 270069). Ciò premesso, con motivazione congrua e scevra da profili di illogicità o contraddittorietà, la Corte territoriale ha ritenuto che le prove documentali di cui il ricorrente aveva chiesto l'acquisizione fossero non decisive né necessarie ai fini della 3 decisione in quanto inidonee a smentire la ricostruzione dei fatti emergente dal verbale di arresto. La sentenza dà atto che: il MA è stato bloccato dagli operanti mentre, a bordo dell'autovettura Audi Q3 della moglie, entrava all'interno di un garage dove è stato rinvenuto, occultato su un soppalco, materiale da pesatura e confezionamento (due bilancini di precisione, quattro rotoli di nastro isolante, un frullatore, buste di plastica di varie dimensioni); il ricorrente è stato trovato in possesso delle chiavi di altri tre garage, di cui uno risultato nella disponibilità del MA, un altro di proprietà del coimputato AR ed un terzo di proprietà di tal TE Crescenza;
nel primo garage sono stati rinvenuti, occultati in una cassa di plastica, un rilevatore di frequenza e altro materiale da confezionamento;
nel garage di proprietà del coimputato è stata, infine, rinvenuta la sostanza stupefacente. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, i giudici dell'appello hanno ritenuto che i due documenti - contratto di locazione dell'immobile e dichiarazioni rese da TE HE in sede di investigazioni difensive - di cui il MA aveva chiesto l'acquisizione con l'inziale richiesta di giudizio abbreviato condizionato, non menzionando in alcun modo le circostanze relative al conferimento al MA della disponibilità dei garage ed alla consegna delle chiavi di accesso, erano privi di forza dimostrativa in merito alla circostanza della dedotta inconsapevolezza da parte del MA di possedere la chiave del garage del AR. 4. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata - in uno con quella di primo grado - non presenta alcuna lacuna motivazionale. Sussiste, infatti, il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916, del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967). Nel caso di specie, dall'analisi congiunta delle sentenze di merito, risulta che la responsabilità del MA è stata ricostruita sulla base di un percorso logico completo, basato sull'esame degli elementi di fatto risultanti dal verbale di arresto, e, soprattutto, immune da alcun vizio logico. Si è, infatti, ritenuto il concorso del MA nella detenzione della sostanza stupefacente non solo in considerazione della disponibilità delle chiavi del garage ove questa era custodita, ma anche alla luce 4 Il Pridente Giorgic\i . elbo ij (\\) del rinvenimento negli altri due garage, del materiale da confezionamento risultato del tutto identico a quello con cui risultava confezionata la sostanza stupefacente. Quanto alle dichiarazioni autoaccusatorie del AR, che aveva spontaneamente riferito agli operanti di avere rinvenuto in strada una valigetta con all'interno la sostanza stupefacente, le stesse sono state ritenute inverosimili dal G.i.p. in quanto non supportate dall'allegazione di circostanze suscettibili di effettiva ed immediata verifica e sostanzialmente in contrasto con le circostanze di fatto sopra analizzate in merito al concorso del MA nella detenzione della sostanza. Si tratta, peraltro, di una valutazione conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la confessione dell'imputato può essere posta a base del giudizio di colpevolezza, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correità), a condizione che il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunnatorio o di intervenuta costrizione dell'interessato (Sez. 4, n. 4907 del 17/10/2017, Militello, RV. 271980; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, Amato, Rv. 259489; Sez. IV, n. 20591 del 5/3/2008, D'Avanzo, RV. 240213). 5. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 febbraio 2021
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Maria Gurrado, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Bari, ha rideterminato la pena inflitta a CE MA in relazione al reato di cui agli artt. Penale Sent. Sez. 6 Num. 10793 Anno 2021 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 16/02/2021 110, 81, 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/90, in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. La sentenza, inoltre, accogliendo la richiesta di concordato formulata dal coimputato AR TO, ha rideterminato la pena inflitta a quest'ultimo in anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa. I due imputati sono stati ritenuti responsabili della illecita detenzione di sostanza stupefacente (cocaina e marijuana), materialmente rinvenuta all'interno di un garage di proprietà del AR, ubicato alla via Albinoni di Gravina in Puglia, di cui il MA deteneva le chiavi di accesso. Propone ricorso per cassazione il difensore di CE MA articolando due motivi: 1)Motivazione contraddittoria ed illogica in merito al motivo di appello concernente l'omessa pronuncia da parte del G.i.p. sulla richiesta principale di giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione del contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile sito alla via T. Albinoni di Gravina e delle dichiarazioni rese da TE HE, in sede di investigazioni difensive. Deduce, infatti, il ricorrente che la Corte di appello, da un lato, ha ritenuto tale richiesta manifestamente infondata - considerando che con l'ammissione al rito abbreviato il ricorrente aveva ottenuto la riduzione di un terzo della pena e che, comunque, non sussistevano i presupposti per l'ammissione in sede di appello delle prove richieste - e, dall'altro, ha valutato nel merito le prove indicate escludendo che si trattasse di prove decisive. Nella sentenza impugnata si afferma, infatti, che il contratto di locazione contempla solo l'immobile destinato ad uso abitativo, senza menzionare box auto o altre pertinenze, mentre le dichiarazioni del TE riguardano esclusivamente la consegna al MA delle chiavi dell'immobile e l'installazione di un motorino elettrico all'esterno di un box auto, senza specificare se si trattava o meno di uno dei due garage risultati in uso al ricorrente e alla moglie. 2)Mancanza di motivazione in merito al motivo di appello concernente l'assunzione di responsabilità da parte del coimputato, AR TO, il quale, sin dalla perquisizione del suo garage, si era assunto la responsabilità della detenzione della sostanza stupefacente ivi rinvenuta. Si aggiunge, inoltre, l'omessa valutazione della circostanza che la chiave nella disponibilità del MA, con la quale poteva aprirsi il garage del AR in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, era idonea ad aprire altri locali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2 2.0ccorre premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 3.Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è infondato. Ritiene, infatti, il Collegio che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in relazione alla questione della omessa pronuncia da parte del G.i.p. sulla richiesta di giudizio abbreviato condizionato ed immune da vizi logici. I giudici di appello hanno, infatti, dato atto che il ricorrente, dopo avere chiesto il giudizio abbreviato condizionato successivamente alla notifica del decreto di giudizio immediato, all'udienza fissata dal G.i.p., formulava personalmente richiesta di rito abbreviato senza alcun riferimento alla precedenti richieste istruttorie. Nessun richiamo all'iniziale richiesta veniva, inoltre, formulata dal difensore del ricorrente nelle note conclusive allegate al verbale dell'udienza di discussione. Tali considerazioni sarebbero già state sufficienti a ritenere infondato il motivo di appello. La Corte territoriale, tuttavia, ha ritenuto necessario procedere ad una valutazione della eventuale decisività delle richieste istruttorie ai fini di una loro ammissione ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Nel giudizio abbreviato di appello, infatti, le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. 6, n. 51901, 19/9/2019, Graziano, Rv. 278061; Sez. 2, n. 17103 del 24/3/2017, A., Rv. 270069). Ciò premesso, con motivazione congrua e scevra da profili di illogicità o contraddittorietà, la Corte territoriale ha ritenuto che le prove documentali di cui il ricorrente aveva chiesto l'acquisizione fossero non decisive né necessarie ai fini della 3 decisione in quanto inidonee a smentire la ricostruzione dei fatti emergente dal verbale di arresto. La sentenza dà atto che: il MA è stato bloccato dagli operanti mentre, a bordo dell'autovettura Audi Q3 della moglie, entrava all'interno di un garage dove è stato rinvenuto, occultato su un soppalco, materiale da pesatura e confezionamento (due bilancini di precisione, quattro rotoli di nastro isolante, un frullatore, buste di plastica di varie dimensioni); il ricorrente è stato trovato in possesso delle chiavi di altri tre garage, di cui uno risultato nella disponibilità del MA, un altro di proprietà del coimputato AR ed un terzo di proprietà di tal TE Crescenza;
nel primo garage sono stati rinvenuti, occultati in una cassa di plastica, un rilevatore di frequenza e altro materiale da confezionamento;
nel garage di proprietà del coimputato è stata, infine, rinvenuta la sostanza stupefacente. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, i giudici dell'appello hanno ritenuto che i due documenti - contratto di locazione dell'immobile e dichiarazioni rese da TE HE in sede di investigazioni difensive - di cui il MA aveva chiesto l'acquisizione con l'inziale richiesta di giudizio abbreviato condizionato, non menzionando in alcun modo le circostanze relative al conferimento al MA della disponibilità dei garage ed alla consegna delle chiavi di accesso, erano privi di forza dimostrativa in merito alla circostanza della dedotta inconsapevolezza da parte del MA di possedere la chiave del garage del AR. 4. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata - in uno con quella di primo grado - non presenta alcuna lacuna motivazionale. Sussiste, infatti, il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916, del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967). Nel caso di specie, dall'analisi congiunta delle sentenze di merito, risulta che la responsabilità del MA è stata ricostruita sulla base di un percorso logico completo, basato sull'esame degli elementi di fatto risultanti dal verbale di arresto, e, soprattutto, immune da alcun vizio logico. Si è, infatti, ritenuto il concorso del MA nella detenzione della sostanza stupefacente non solo in considerazione della disponibilità delle chiavi del garage ove questa era custodita, ma anche alla luce 4 Il Pridente Giorgic\i . elbo ij (\\) del rinvenimento negli altri due garage, del materiale da confezionamento risultato del tutto identico a quello con cui risultava confezionata la sostanza stupefacente. Quanto alle dichiarazioni autoaccusatorie del AR, che aveva spontaneamente riferito agli operanti di avere rinvenuto in strada una valigetta con all'interno la sostanza stupefacente, le stesse sono state ritenute inverosimili dal G.i.p. in quanto non supportate dall'allegazione di circostanze suscettibili di effettiva ed immediata verifica e sostanzialmente in contrasto con le circostanze di fatto sopra analizzate in merito al concorso del MA nella detenzione della sostanza. Si tratta, peraltro, di una valutazione conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la confessione dell'imputato può essere posta a base del giudizio di colpevolezza, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correità), a condizione che il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunnatorio o di intervenuta costrizione dell'interessato (Sez. 4, n. 4907 del 17/10/2017, Militello, RV. 271980; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, Amato, Rv. 259489; Sez. IV, n. 20591 del 5/3/2008, D'Avanzo, RV. 240213). 5. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 febbraio 2021