Articolo 8 della Legge 18 dicembre 1970, n. 1138
Articolo 7Articolo 9
Versione
30 gennaio 1971
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Versione
14 marzo 1974
Art. 8.
Restano fermi i pagamenti eseguiti in forza di sentenze passate in giudicato o di transazioni, a seguito "di richieste di rivalutazione, per i soli periodi anteriori a detti atti. Per i pagamenti che, in forza di detti atti, siano ancora da eseguire, e per quelli afferenti a canoni comunque arretrati, e' in facolta' dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione, in dieci rate annuali, dei canoni gia' scaduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio-6 marzo 1974, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 13/03/1974, n. 69), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941".
Entrata in vigore il 14 marzo 1974
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