Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 18.9.2024,
sostituita dal deposito di note scritte di udienza, ed allo scadere dei ter-
mini ivi concessi ex art. 190 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2027 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente tra
P. IVA: in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazio-
ne in opposizione e determinazione sindacale n. 79 del 30/06/2021,
dall'Avv. Loredana Vaccaro - PEC: Emai_1
[... Ema_ anicatti. iscritto all'Elenco Speciale, an- Email_2 Pt_1
nesso all'Albo degli Avvocati di Agrigento, quale Avvocato addetto all'Uffi-
cio Legale istituito presso il Comune di presso il cui ufficio è, Parte_1
anche, elettivamente domiciliato, in nel C.so Umberto I, n° 57; Parte_1
attore-opponente
CONTRO
con sede in Aragona, Via Miniera Mintini s.n. – Zona Ind.le CP_1
ASI – (C.F. e Partita IVA n. ) in persona dell'Amministratore P.IVA_2
Unico e Legale Rappresentante, rappresentata e difesa giusta procura al-
legata alla comparsa di costituzione, dall' avv. Giuseppe Angelo Rizzo, con
Tribunale di Agrigento
dall'avv. Calogero Noto Millefiori, con studio in Agrigento, via Artemide, n.
1; PEC Email_5
convenuta opposta
****
motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato il Comune di
Canicattì (AG) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento la società chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 497/2021 CP_1
(R.G.n. 1146/2021), emesso dal Tribunale di Agrigento Sezione Civile, in data 18-21/05/2021 e notificato all'Amministrazione comunale a mezzo pec in data 25/05/2021, col quale gli è stato ingiunto il pagamento di €
69.252,34, oltre gli interessi nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002
ed accessori, a titolo di interessi moratori maturati in relazione al corri-
spettivo per il servizio di smaltimento di rifiuti per il periodo ottobre
2014/Novembre 2017, con vittoria di spese.
Inoltre, chiedeva: “nel merito, ritenere e dichiarare il difetto di legittima-
zione attiva in capo alla mandante sempre, nel merito, ritenere CP_1
e dichiarare l'inammissibilità della domanda di pagamento della fattura n.
162 del 22/12/2017; in linea subordinata, ricondurre al dovuto e provato
la domanda di pagamento degli interessi moratori per ritardo nel pagamen-
to del corrispettivo del servizio di igiene ambientale”.
Deduceva, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta,
solo mandante e non mandataria dell'ATI che svolgeva il servizio.
La domanda monitoria era, comunque, inammissibile poiché tra le par-
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile ti era intervenuto un accordo transattivo nel 2018, anche in relazione al periodo indicato nella fattura posta a fondamento del ricorso monitorio.
Infondata, infine, la domanda in relazione alla pretesa degli interessi.
Concludeva, quindi, come sopra indicato.
La convenuta, ritualmente costituitasi, deduceva la sussistenza della legittimazione attiva, concorrente con la mandataria.
La transazione del 2018, inoltre, non era relativa all'oggetto della pre-
tesa monitoria, inerente agli interessi moratori, ma a reciproche partite afferenti, comunque, il servizio svolto.
In particolare, la transazione aveva riguardato esclusivamente la conta-
bilizzazione delle forniture non rese e dei lavori extra eseguiti nel periodo ottobre 2015 – febbraio 2018, il cui risultato contabile a seguito di reci-
proca compensazione è stato portato in detrazione al credito vantato per servizi relativi ai mesi di marzo, aprile, luglio e agosto 2017.
Non contestato del resto il ritardo nel pagamento delle fatture indicate nel ricorso monitorio.
Concludeva, quindi, chiedendo “nel merito, rigettare l'opposizione propo-
sta da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 497/2021 in quanto in-
fondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo oppo-
sto;
- condannare il a pagare alla la somma di Parte_1 CP_1
euro 69.252,34 o il diverso importo che sarà determinato in corso di causa
oltre interessi dal giorno della presente domanda al soddisfo.
Con condanna alle spese di giudizio e dei compensi professionali”.
Con ordinanza del 27.11.21 veniva disattesa la istanza ex art. 648 cpc
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile di parte opposta;
l'istruttoria, poi, veniva svolta in via documentale.
All'udienza del 18.9.24, sostituita dal deposito di note scritte di udien-
za, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
L'opposizione proposta dal deve essere accolta in Pt_1 Parte_1
considerazione del difetto di legittimazione attiva dell'opposta.
Non è contestato, infatti, che la società opposta abbia agito quale man-
Par dante di un' che rendeva in favore dell'ente locale opponente dei servi-
zi.
In particolare l'azione monitoria è stata proposta per il pagamento di interessi moratori in relazione al tardivo pagamento di alcune prestazioni rese dalla predetta ATI in favore dell'ente locale.
Ebbene, come già osservato nell'ordinanza con la quale è stata disatte-
sa la istanza ex art. 648 cpc, l'associazione temporanea di imprese costi-
tuita per l'aggiudicazione di un appalto pubblico risponde allo schema del mandato collettivo – in tal senso da ultimo Cass.Civ. Sez. 6 - 1, Ordinan-
za n. 3047 del 08/02/2018-, e, in particolare, in forza dell'art. 23, comma
9, del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, è l'impresa capogruppo, in quali-
tà di mandataria delle altre imprese riunite ai sensi del precedente com-
ma 8, ad avere "la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle im-
prese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni
e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto".
“Pertanto, il solo soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo pure
per le associate, per i giudizi derivanti dagli appalti conclusi dalle associa-
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile zioni temporanee di imprese, è la società capogruppo, in qualità anche di
rappresentante delle imprese associate” (Cass.Civ., Sez. 1, Sent. n. 17411
del 30/08/2004).
Nel caso in esame, oltre a non essere oggetto di contestazione, è pure provato per tabulas che l'opposta non fosse la mandataria della citata ATI
(vd. la produzione dell'opponente in allegato alla memoria istruttoria).
Né condivisibile l'assunto della opposta, in relazione alla fattispecie in esame, circa la natura autonoma dell'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto il pagamento degli interessi moratori – azionata in via monitoria –
rispetto a quelle afferente l'espletamento del servizio ed il connesso paga-
mento.
Se, infatti, gli arresti richiamati sono condivisibili in relazione alla struttura negoziale dell'obbligazione, l'autonomia di detta obbligazione pecuniaria non consente di superare la previsione di legge ( e lo schema del mandato collettivo) che rimette esclusivamente in capo al mandatario il potere di agire in relazione ad obbligazioni, come quella in esame, che,
comunque, sorgono dal rapporto tra l'ATI e la committente.
Da ciò consegue la revoca del decreto opposto.
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico dell'opposta; dette spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al
DMG 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istan-
Tribunale di Agrigento
- 5 - Sezione Civile za, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Revoca il decreto ingiuntivo nr. 497/2021 reso dal Tribunale di
Agrigento i 18/21 maggio 2021;
− Condanna la al pagamento in favore del CP_1 Parte_3
delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 oltre spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, 4.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile