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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 737/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 758/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica TI Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00414089 59 000 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 342/2026 depositato il
01/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 758-25 Ricorrente_1 impugnava Cartella di Pagamento n° 094 2024 00414089 59 000, per l'anno 2023 emessa da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di € 380,88 (di cui € 375,00 quale quota consortile 2023, € 5,88 per diritti di notifica), su incarico del
CONSORZIO DI BONIFICA RR IN.
Sviluppava motivi articolati e concludeva chiedendo, per sintesi, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, come da atto introduttivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando il ricorso e così concludendo:
- in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;
- nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della
Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15
D.Lgs. n. 546/1992.
Non si costituiva il Consorzio di Bonifica TI Reggino in liquidazione, pur citato in data 04.02.2025.
Con provvedimento in data 15.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto deve dichiararsi infondato e per l'effetto deve essere rigettato.
Si deve evidenziare come i fondi della odierna ricorrente abbiano fruito di impianti di irrigazione nel comprensorio del consorzio, così come risulta dalla perizia asseverata a firma Società_1 prodotta. Pertanto, deve ritenersi corretta e idonea l'indicazione secondo la qual:e
IL CONSORZIO D BONIF CA T RRENO IN CON DELIBERAZ ONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N.8 DEL 19·09.2023, HA APPROVATO IL P ANO COMPRENSORIALE D BONIF CA
2023 E HA EMESSO I RUOLI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI BON FICA ORD NARI
(COD CE 1H78> D COMPETENZA 2023.
APPROVATI CON DEL BERAZIONE DEL COMM SSARIO STRAORD NÅRIO N.9 DEL 19/09/2023.
IL CONTRIBUTO E' CALCOLATO CON RIFERIMENTO ALLE PARTICELLE CATASTALI DI CUI LEI E'
TITOLARE RISULTANTI IN BANCA DATI CONSORTILE E RICADENTI NEL COMPRENSORIO DEL
SUDDETTO CONSORZIO, APPLICANDO I CRITERI INDICATI NEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL
RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI ADOTTATO DAL CONSORZIO CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 1 DEL 07/01/2014 SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA DELLA
REGIONE CALABRIA E APPROVATA CON D.G.R. N. 14 DEL 16/01/2014.
Si osserva come la legittimità dei provvedimenti indicati e la stessa individuazione dei cespiti non sia oggetto di puntuale contestazione da parte della ricorrente, che si limitava in sostanza ad eccepire la insussistenza dei presupposti della imposizione contributiva in ragione del difetto del beneficio irriguo richiamando l'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 188 del 25 settembre 2018.
Nell'ambito della perizia asseverata prodotta a firma Società_2 si rileva per contro come i cespiti della ricorrente Ricorrente_1 fruiscano delle opere irrigue del consorzio, contestandosi, per talune porzioni, l'esecuzione di opere di manutenzione adeguate ovvero i mancati interventi manutentivi. Si ritiene che la fruizione del servizio delle opere irrigue indicata nella perizia a firma Società_2, pur in ipotesi scarsamente manutenute secondo la prospettazione, non consenta di non versare quanto dovuto a titolo di tributo 1H78 approvato secondo una sequenza procedimentale non contestate, potendosi in concreto configurare il beneficio/servizio irriguo.
Il ricorso deve pertanto dichiararsi infondato e per l'effetto deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, con riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.lgs. 546/92.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente costituita delle spese di giudizio che liquida in euro 120,00 oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 758/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica TI Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00414089 59 000 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 342/2026 depositato il
01/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 758-25 Ricorrente_1 impugnava Cartella di Pagamento n° 094 2024 00414089 59 000, per l'anno 2023 emessa da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di € 380,88 (di cui € 375,00 quale quota consortile 2023, € 5,88 per diritti di notifica), su incarico del
CONSORZIO DI BONIFICA RR IN.
Sviluppava motivi articolati e concludeva chiedendo, per sintesi, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, come da atto introduttivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando il ricorso e così concludendo:
- in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;
- nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della
Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15
D.Lgs. n. 546/1992.
Non si costituiva il Consorzio di Bonifica TI Reggino in liquidazione, pur citato in data 04.02.2025.
Con provvedimento in data 15.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto deve dichiararsi infondato e per l'effetto deve essere rigettato.
Si deve evidenziare come i fondi della odierna ricorrente abbiano fruito di impianti di irrigazione nel comprensorio del consorzio, così come risulta dalla perizia asseverata a firma Società_1 prodotta. Pertanto, deve ritenersi corretta e idonea l'indicazione secondo la qual:e
IL CONSORZIO D BONIF CA T RRENO IN CON DELIBERAZ ONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N.8 DEL 19·09.2023, HA APPROVATO IL P ANO COMPRENSORIALE D BONIF CA
2023 E HA EMESSO I RUOLI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI BON FICA ORD NARI
(COD CE 1H78> D COMPETENZA 2023.
APPROVATI CON DEL BERAZIONE DEL COMM SSARIO STRAORD NÅRIO N.9 DEL 19/09/2023.
IL CONTRIBUTO E' CALCOLATO CON RIFERIMENTO ALLE PARTICELLE CATASTALI DI CUI LEI E'
TITOLARE RISULTANTI IN BANCA DATI CONSORTILE E RICADENTI NEL COMPRENSORIO DEL
SUDDETTO CONSORZIO, APPLICANDO I CRITERI INDICATI NEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL
RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI ADOTTATO DAL CONSORZIO CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 1 DEL 07/01/2014 SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA DELLA
REGIONE CALABRIA E APPROVATA CON D.G.R. N. 14 DEL 16/01/2014.
Si osserva come la legittimità dei provvedimenti indicati e la stessa individuazione dei cespiti non sia oggetto di puntuale contestazione da parte della ricorrente, che si limitava in sostanza ad eccepire la insussistenza dei presupposti della imposizione contributiva in ragione del difetto del beneficio irriguo richiamando l'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 188 del 25 settembre 2018.
Nell'ambito della perizia asseverata prodotta a firma Società_2 si rileva per contro come i cespiti della ricorrente Ricorrente_1 fruiscano delle opere irrigue del consorzio, contestandosi, per talune porzioni, l'esecuzione di opere di manutenzione adeguate ovvero i mancati interventi manutentivi. Si ritiene che la fruizione del servizio delle opere irrigue indicata nella perizia a firma Società_2, pur in ipotesi scarsamente manutenute secondo la prospettazione, non consenta di non versare quanto dovuto a titolo di tributo 1H78 approvato secondo una sequenza procedimentale non contestate, potendosi in concreto configurare il beneficio/servizio irriguo.
Il ricorso deve pertanto dichiararsi infondato e per l'effetto deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, con riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.lgs. 546/92.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente costituita delle spese di giudizio che liquida in euro 120,00 oltre accessori, se dovuti, come per legge.