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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/11/2024, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 12 settembre 2024, iscritta al n. 2200 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), alla C.F._1
Via Rio Fratta n. 4, presso lo studio dell'Avv. Chiara Ferrauti che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Chiara Bartoloni per procura rilasciata in allegato al ricorso E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), alla C.F._2
Via G. Mazzini n. 13, presso lo studio dell'Avv. Marco Savioli che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 21 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 7 luglio 1984 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita Castellana (VT), parte II, serie A, n. 28).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati, a Civita Castellana
(VT), i figli , il 19 febbraio 1984, maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente;
, il 4 gennaio 1987, Persona_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
, il 30 aprile Persona_3
1990, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
, il 4 Persona_4
febbraio 2008, minorenne e non economicamente autosufficiente.
Sono separati per effetto del decreto di omologa n. 797/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo e pubblicato in data 1° marzo 2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“1) Il Sig. continuerà ad abitare presso l'abitazione Parte_1
originariamente adibita a casa coniugale, sita a Civita Castellana (VT), Via
Monsignor Romero n. 2, ove coabiterà con il figlio minore Per_4
2) Il figlio minore, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_4
collocato presso l'abitazione paterna, con diritto di visita e frequentazione della madre quando vorrà e compatibilmente alle esigenze personali, scolastiche e ricreative dello stesso, anche in considerazione della sua età;
3) Ciascun coniuge provvederà al mantenimento diretto del figlio minore Per_4
per il tempo in cui lo stesso lo stesso si troverà con l'uno o con l'altro;
4) Il Sig provvederà a corrispondere il 100% delle spese straordinarie da Pt_1
sostenersi per il figlio minore, nel rispetto del Protocollo in materia di Per_4
spese straordinarie del Tribunale di Viterbo;
pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
5) I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento e/o alimentare in quanto economicamente autosufficienti;
6) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti, con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
Castellana (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate Parte_1 Controparte_1
in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
Il Presidente est.
Francesco Oddi pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 12 settembre 2024, iscritta al n. 2200 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), alla C.F._1
Via Rio Fratta n. 4, presso lo studio dell'Avv. Chiara Ferrauti che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Chiara Bartoloni per procura rilasciata in allegato al ricorso E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), alla C.F._2
Via G. Mazzini n. 13, presso lo studio dell'Avv. Marco Savioli che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 21 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 7 luglio 1984 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita Castellana (VT), parte II, serie A, n. 28).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati, a Civita Castellana
(VT), i figli , il 19 febbraio 1984, maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente;
, il 4 gennaio 1987, Persona_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
, il 30 aprile Persona_3
1990, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
, il 4 Persona_4
febbraio 2008, minorenne e non economicamente autosufficiente.
Sono separati per effetto del decreto di omologa n. 797/2023 emesso dal Tribunale di Viterbo e pubblicato in data 1° marzo 2023; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
“1) Il Sig. continuerà ad abitare presso l'abitazione Parte_1
originariamente adibita a casa coniugale, sita a Civita Castellana (VT), Via
Monsignor Romero n. 2, ove coabiterà con il figlio minore Per_4
2) Il figlio minore, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_4
collocato presso l'abitazione paterna, con diritto di visita e frequentazione della madre quando vorrà e compatibilmente alle esigenze personali, scolastiche e ricreative dello stesso, anche in considerazione della sua età;
3) Ciascun coniuge provvederà al mantenimento diretto del figlio minore Per_4
per il tempo in cui lo stesso lo stesso si troverà con l'uno o con l'altro;
4) Il Sig provvederà a corrispondere il 100% delle spese straordinarie da Pt_1
sostenersi per il figlio minore, nel rispetto del Protocollo in materia di Per_4
spese straordinarie del Tribunale di Viterbo;
pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
5) I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento e/o alimentare in quanto economicamente autosufficienti;
6) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti, con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
Castellana (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate Parte_1 Controparte_1
in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
Il Presidente est.
Francesco Oddi pag. 3 di 3