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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3798/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Benevento n. 282/2022 vertente
TRA
già P.I. ), con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Milano, Via Domenichino n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano alla via Barnaba n. 30, presso lo studio dell'Avv.Monica
Fazio, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliato in al Largo Chiesa n. 5, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Luigi Romano ( ), dal quale è CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e rispsota
APPELLATO
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.04.2022, la in Parte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, ed esponeva che:
- essa era cessionaria dei crediti di E. 43.186,24 82 a titolo di Parte_2
sorte capitale portati da n.82 fatture emesse da ENEL-SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.;
- i crediti erano dovuti dal quale corrispettivo per le Controparte_1
forniture di energia e servizi erogati in suo favore;
Cont
- il di , ricevute le fatture e l'intimazione di pagamento, non CP_1 Controparte_1 aveva risposto, non contestando né l'ammontare dei crediti né, a monte, l'erogazione delle forniture e servizi;
- l'intimazione, volta ad ottenere il pagamento, era rimasta infruttuosa.
Tanto premesso, chiedeva in via principale: “accertato e dichiarato il diritto di
[...]
condannare il in persona del Parte_2 Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di delle seguenti Parte_2 somme: € 43.186,24 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 7.005,91 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 6 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 7, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art.
1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 16.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Il convenuto non si costituiva, benché regolarmente citato, restando, pertanto, CP_1
contumace.
Depositata documentazione e precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza n. 282/2022 il Tribunale di Benevento rigettava la domanda attorea in quanto non provata in difetto di produzione del contratto scritto, nulla disponendo per le spese di giudizio stante la contumacia di parte convenuta vittoriosa.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 7.9.2022 proponeva appello la Parte_1
già chiedendo che, in totale riforma dell'impugnata
[...] Parte_2 decisione, la Corte d'Appello adita condannasse “il in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore o, in alternativa, previa chiamata in causa, il funzionario pro tempore che ha autorizzato/consentito la fornitura, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore di delle seguenti somme: Parte_2
- € 43.080,90 a titolo di residua sorte capitale, alla data del 27/10/21, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs.
n.192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 4.840,53 per il residuo pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 6 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 7, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 16.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale. In ogni caso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
In via istruttoria reiterava la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma, n.2, c.p.c..
A sostegno del gravame proposto un unico motivo, rubricato “asserita mancanza dell'impegno di spesa-violazione dell'art.2697 c.c. e art.101 c.p.c.” contestava che il giudice di prime cure erroneamente riteneva insussistente l'impegno di spesa e provata la volontà del di non riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione CP_1 di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 (D.Lgs.
267/00), nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (art. 194, comma 1, lett. E, D.Lgs. 267/00). Inoltre, poneva a fondamento della decisione una questione rilevabile di ufficio senza concedere alle parti il termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione.
Si costituiva l'appellato, il quale, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello; nel merito ne contestava la fondatezza e ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza.
Precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione, con i termini abbreviati di giorni venti e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Con l'unico motivo di appello, rubricato “asserita mancanza dell'impegno di spesa – violazione degli artt. 2697c.c. e 101, co. 2 c.p.c.”, l'appellante sostiene che erroneamente il giudice di prime cure, in violazione delle citate norme, riteneva
“insussistente l'impegno di spesa” e “provata la volontà del di non riconoscere la CP_1
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.”
Inoltre, poneva a fondamento della decisione una questione rilevabile di ufficio senza concedere alle parti i termini di cui all'articolo 101, comma 2, c.p.c. per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla questione, impendendole di integrare la domanda ex art. 2041 c.c. e chiamare in causa il funzionario che ha consentito la fornitura.
L'unico motivo di gravame così brevemente esposto manca di specificità e aderenza alla sentenza impugnata, di cui non è colto l'iter argomentativo.
Al fine di valutare l'ammissibilità dell'appello, giova ricordare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, il requisito della specificità dei motivi di appello - espressamente richiesto dall'art. 342 c.p.c. - integra una condizione essenziale dell'atto di impugnazione, posto che la relativa funzione - non rappresentando il giudizio di appello un nuovo giudizio - è proprio quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, investendo il giudice del gravame del potere di riesaminare, sulla base delle critiche svolte dall'appellante, le questioni di cui questi lamenta la erronea definizione. La specificità dei motivi di appello esige, in particolare, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello alla parte volitiva - volta a ottenere la riforma in tutto o in parte della decisione di primo grado - deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non è sufficiente, quindi, che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, senza che possa bastare, a tale fine, il mero richiamo alle difese e alle argomentazioni già svolte nel precedente grado ( Cass. 03/03/2022, n.7081; 26/07/2021,
n.21401).
Affinché sia scrutinabile il motivo di appello, non basta dolersi dell'ingiustizia della decisione, occorrendo, invece, specificare in quale passaggio logico delle sue argomentazioni il giudice di prime cure abbia errato e perché. Per superare il vaglio di ammissibilità, l'atto di impugnazione deve contenere, quindi, l'indicazione della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado (non solo la mera denunzia dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie od anche dell'erronea interpretazione o applicazione di norme di legge)
e la specificazione della rilevanza dell'errore di fatto o di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione, al fine di consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in relazione alle statuizioni contestate.
L'atto di appello deve, in pratica, "dialogare con la sentenza", confutando specificamente le motivazioni poste a fondamento della decisione del Tribunale, sia con riferimento alla ricostruzione del fatto, che alla motivazione in diritto.
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
Nel caso di specie, l'atto di appello non contiene alcuna censura congruente alle sostanziali ragioni in fatto e diritto della decisione e le argomentazioni proposte non sono correlate alla motivazione della sentenza impugnata, che si poggia su presupposti ben diversi da quelli messi in luce nell'atto di appello. Il giudice di prime cure ha posto a fondamento della decisione di rigetto non l'assenza di un impegno di spesa del bensì il mancato deposito del contratto di fornitura di energia CP_1
elettrica eventualmente concluso tra il stesso e il Servizio Elettrico S.p.A., quale CP_1
prova necessaria della fondatezza della domanda, argomentazione non oggetto di censure, precisando sul punto che “la società attrice cessionaria dei presunti crediti deduce che essi derivano da rapporti contrattuali di fornitura di energia elettrica e servizi vari svoltisi tra il convenuto e il Servizio Elettrico s.p.a.. Trattasi quindi di azione di adempimento CP_1 contrattuale nei confronti di un ente pubblico territoriale, a seguito dell'affidamento ad una società privata della somministrazione di energia elettrica e servizi vari accessori. Per tali rapporti contrattuali è notoriamente prevista a pena di nullità rilevabile d'ufficio la stipula del contratto scritto di appalto pubblico, sottoscritto dal legale rappresentante della Pubblica
Amministrazione debitamente autorizzato dall'organo di gestione e con l'indicazione del corrispettivo e dell'impegno di spesa per farvi fronte (D. Lgs. 267/2000). In mancanza di produzione del contratto scritto e dei relativi suddetti elementi che devono accompagnare ogni contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione, l'azione di adempimento, seppur esercitata dal cessionario del credito contrattuale, non è provata”. E continua: “D'altra parte
l'attrice ha prodotto solo documentazione fiscale e corrispondenza di provenienza unilaterale, senza alcun documento che esprima la volontà del Controparte_1
di volersi legittimamente obbligare contrattualmente e quindi di assumere le
[...] obbligazioni pecuniarie azionate.”
Tale iter argomentativo non solo risulta immune da errori e pienamente condivisibile, ma certamente non è scalfito dalle censure della che si concentrano sulla Parte_1 circostanza che il giudice di prime cure “di propria iniziativa, senza alcun supporto probatorio” avrebbe non solo “inventato il mancato impegno di spesa”, ma anche ritenuto sussistente “la volontà del di non riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio CP_1 derivanti da “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e
3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.”
Appare dunque evidente, nel caso di specie, l'inconferenza delle generiche censure mosse alla sentenza di primo grado e la completa assenza, nell'atto di impugnazione, di una parte argomentativa che, tenendo conto delle motivazioni espresse dal primo giudice, offra una diversa prospettazione della ricostruzione operata nel provvedimento impugnato.
Ne deriva, in conclusione, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, cui consegue il passaggio in giudicato della impugnata sentenza. Le spese seguono la soccombenza
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014, aggiornati al D.M.147/2022, applicando i valori tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta e con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
già avverso la sentenza n.282/2022 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Benevento nei confronti del , con atto Controparte_1
notificato in data 7.9.2022, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.6.500,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 22.5.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3798/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Benevento n. 282/2022 vertente
TRA
già P.I. ), con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Milano, Via Domenichino n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano alla via Barnaba n. 30, presso lo studio dell'Avv.Monica
Fazio, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliato in al Largo Chiesa n. 5, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Luigi Romano ( ), dal quale è CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e rispsota
APPELLATO
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.04.2022, la in Parte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, ed esponeva che:
- essa era cessionaria dei crediti di E. 43.186,24 82 a titolo di Parte_2
sorte capitale portati da n.82 fatture emesse da ENEL-SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.;
- i crediti erano dovuti dal quale corrispettivo per le Controparte_1
forniture di energia e servizi erogati in suo favore;
Cont
- il di , ricevute le fatture e l'intimazione di pagamento, non CP_1 Controparte_1 aveva risposto, non contestando né l'ammontare dei crediti né, a monte, l'erogazione delle forniture e servizi;
- l'intimazione, volta ad ottenere il pagamento, era rimasta infruttuosa.
Tanto premesso, chiedeva in via principale: “accertato e dichiarato il diritto di
[...]
condannare il in persona del Parte_2 Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di delle seguenti Parte_2 somme: € 43.186,24 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 7.005,91 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 6 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 7, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art.
1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 16.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Il convenuto non si costituiva, benché regolarmente citato, restando, pertanto, CP_1
contumace.
Depositata documentazione e precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con sentenza n. 282/2022 il Tribunale di Benevento rigettava la domanda attorea in quanto non provata in difetto di produzione del contratto scritto, nulla disponendo per le spese di giudizio stante la contumacia di parte convenuta vittoriosa.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 7.9.2022 proponeva appello la Parte_1
già chiedendo che, in totale riforma dell'impugnata
[...] Parte_2 decisione, la Corte d'Appello adita condannasse “il in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore o, in alternativa, previa chiamata in causa, il funzionario pro tempore che ha autorizzato/consentito la fornitura, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento in favore di delle seguenti somme: Parte_2
- € 43.080,90 a titolo di residua sorte capitale, alla data del 27/10/21, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma risultata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs.
n.192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 4.840,53 per il residuo pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 6 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 7, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 16.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale. In ogni caso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
In via istruttoria reiterava la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma, n.2, c.p.c..
A sostegno del gravame proposto un unico motivo, rubricato “asserita mancanza dell'impegno di spesa-violazione dell'art.2697 c.c. e art.101 c.p.c.” contestava che il giudice di prime cure erroneamente riteneva insussistente l'impegno di spesa e provata la volontà del di non riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione CP_1 di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 (D.Lgs.
267/00), nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (art. 194, comma 1, lett. E, D.Lgs. 267/00). Inoltre, poneva a fondamento della decisione una questione rilevabile di ufficio senza concedere alle parti il termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione.
Si costituiva l'appellato, il quale, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello; nel merito ne contestava la fondatezza e ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza.
Precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione, con i termini abbreviati di giorni venti e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Con l'unico motivo di appello, rubricato “asserita mancanza dell'impegno di spesa – violazione degli artt. 2697c.c. e 101, co. 2 c.p.c.”, l'appellante sostiene che erroneamente il giudice di prime cure, in violazione delle citate norme, riteneva
“insussistente l'impegno di spesa” e “provata la volontà del di non riconoscere la CP_1
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.”
Inoltre, poneva a fondamento della decisione una questione rilevabile di ufficio senza concedere alle parti i termini di cui all'articolo 101, comma 2, c.p.c. per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla questione, impendendole di integrare la domanda ex art. 2041 c.c. e chiamare in causa il funzionario che ha consentito la fornitura.
L'unico motivo di gravame così brevemente esposto manca di specificità e aderenza alla sentenza impugnata, di cui non è colto l'iter argomentativo.
Al fine di valutare l'ammissibilità dell'appello, giova ricordare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, il requisito della specificità dei motivi di appello - espressamente richiesto dall'art. 342 c.p.c. - integra una condizione essenziale dell'atto di impugnazione, posto che la relativa funzione - non rappresentando il giudizio di appello un nuovo giudizio - è proprio quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, investendo il giudice del gravame del potere di riesaminare, sulla base delle critiche svolte dall'appellante, le questioni di cui questi lamenta la erronea definizione. La specificità dei motivi di appello esige, in particolare, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello alla parte volitiva - volta a ottenere la riforma in tutto o in parte della decisione di primo grado - deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non è sufficiente, quindi, che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, senza che possa bastare, a tale fine, il mero richiamo alle difese e alle argomentazioni già svolte nel precedente grado ( Cass. 03/03/2022, n.7081; 26/07/2021,
n.21401).
Affinché sia scrutinabile il motivo di appello, non basta dolersi dell'ingiustizia della decisione, occorrendo, invece, specificare in quale passaggio logico delle sue argomentazioni il giudice di prime cure abbia errato e perché. Per superare il vaglio di ammissibilità, l'atto di impugnazione deve contenere, quindi, l'indicazione della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado (non solo la mera denunzia dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie od anche dell'erronea interpretazione o applicazione di norme di legge)
e la specificazione della rilevanza dell'errore di fatto o di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione, al fine di consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in relazione alle statuizioni contestate.
L'atto di appello deve, in pratica, "dialogare con la sentenza", confutando specificamente le motivazioni poste a fondamento della decisione del Tribunale, sia con riferimento alla ricostruzione del fatto, che alla motivazione in diritto.
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
Nel caso di specie, l'atto di appello non contiene alcuna censura congruente alle sostanziali ragioni in fatto e diritto della decisione e le argomentazioni proposte non sono correlate alla motivazione della sentenza impugnata, che si poggia su presupposti ben diversi da quelli messi in luce nell'atto di appello. Il giudice di prime cure ha posto a fondamento della decisione di rigetto non l'assenza di un impegno di spesa del bensì il mancato deposito del contratto di fornitura di energia CP_1
elettrica eventualmente concluso tra il stesso e il Servizio Elettrico S.p.A., quale CP_1
prova necessaria della fondatezza della domanda, argomentazione non oggetto di censure, precisando sul punto che “la società attrice cessionaria dei presunti crediti deduce che essi derivano da rapporti contrattuali di fornitura di energia elettrica e servizi vari svoltisi tra il convenuto e il Servizio Elettrico s.p.a.. Trattasi quindi di azione di adempimento CP_1 contrattuale nei confronti di un ente pubblico territoriale, a seguito dell'affidamento ad una società privata della somministrazione di energia elettrica e servizi vari accessori. Per tali rapporti contrattuali è notoriamente prevista a pena di nullità rilevabile d'ufficio la stipula del contratto scritto di appalto pubblico, sottoscritto dal legale rappresentante della Pubblica
Amministrazione debitamente autorizzato dall'organo di gestione e con l'indicazione del corrispettivo e dell'impegno di spesa per farvi fronte (D. Lgs. 267/2000). In mancanza di produzione del contratto scritto e dei relativi suddetti elementi che devono accompagnare ogni contratto stipulato con la Pubblica Amministrazione, l'azione di adempimento, seppur esercitata dal cessionario del credito contrattuale, non è provata”. E continua: “D'altra parte
l'attrice ha prodotto solo documentazione fiscale e corrispondenza di provenienza unilaterale, senza alcun documento che esprima la volontà del Controparte_1
di volersi legittimamente obbligare contrattualmente e quindi di assumere le
[...] obbligazioni pecuniarie azionate.”
Tale iter argomentativo non solo risulta immune da errori e pienamente condivisibile, ma certamente non è scalfito dalle censure della che si concentrano sulla Parte_1 circostanza che il giudice di prime cure “di propria iniziativa, senza alcun supporto probatorio” avrebbe non solo “inventato il mancato impegno di spesa”, ma anche ritenuto sussistente “la volontà del di non riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio CP_1 derivanti da “acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e
3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.”
Appare dunque evidente, nel caso di specie, l'inconferenza delle generiche censure mosse alla sentenza di primo grado e la completa assenza, nell'atto di impugnazione, di una parte argomentativa che, tenendo conto delle motivazioni espresse dal primo giudice, offra una diversa prospettazione della ricostruzione operata nel provvedimento impugnato.
Ne deriva, in conclusione, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, cui consegue il passaggio in giudicato della impugnata sentenza. Le spese seguono la soccombenza
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014, aggiornati al D.M.147/2022, applicando i valori tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta e con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
già avverso la sentenza n.282/2022 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Benevento nei confronti del , con atto Controparte_1
notificato in data 7.9.2022, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.6.500,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 22.5.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio