Ordinanza collegiale 2 ottobre 2025
Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 03/03/2026, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00680/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01956/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1956 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S.I.L.Po.L. - Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Sciortino, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Via Vecchia Ognina n. 140;
contro
Comune di Taormina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Santi Delia, con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento e la declaratoria di illegittimità
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
della Deliberazione n. 186 del 23.9.2024 della G.C. del Comune di Taormina, avente ad oggetto: “revisione dell'assetto organizzativo - approvazione nuova macrostruttura. modifica dell'organigramma e del funzionigramma allegati al regolamento degli uffici e dei servizi dell'ente. Annullamento della deliberazione della giunta comunale n. 143 del 19.07.2024”, laddove – nell’allegato funzionigramma - ha disposto la natura di “struttura di II livello” del Corpo di Polizia Municipale, e, comunque, laddove ha disposto che “gli atti amministrativi aventi rilevanza esterna, (determinazioni di impegno spesa, provvedimenti di liquidazione, determinazioni di affidamento acquisizione beni e servizi) sono di competenza del Responsabile dell’Area Amministrativa - Affari Generali Servizi Sociali e Demografici - Polizia Locale, quale struttura di primo livello”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 marzo 2025:
della Deliberazione n. 1 del 10.2.2025 della Consiglio Comunale del Comune di Taormina, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento del Corpo di Polizia Municipale”, e, in parte qua, del medesimo Regolamento approvato, laddove, all’art.1, ha disposto che: “Il Corpo della Polizia Locale, all'interno dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, è una struttura di secondo livello. È facoltà della Giunta Comunale, nell'ambito dei poteri riconosciutigli dalla legge, attribuire al Corpo di Polizia Locale le funzioni amministrative proprie delle strutture organizzative di primo livello”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taormina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. NI IU NI DA e uditi i difensori della parte ricorrente e del Comune resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 4 novembre 2024, la parte ricorrente S.I.L.Po.L. - Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale - organizzazione sindacale operante sul piano nazionale, riconosciuta anche dall’A.RA.N., che tutela tradizionalmente gli appartenenti alle “polizie locali” - ha impugnato la deliberazione n. 186 del 23 settembre 2024 con la quale, ha lamentato la parte ricorrente, la Giunta del Comune resistente ha affermato la natura di “struttura di II livello” del Corpo di Polizia Municipale, nonché che “gli atti amministrativi aventi rilevanza esterna, (determinazioni di impegno spesa, provvedimenti di liquidazione, determinazioni di affidamento acquisizione beni e servizi) sono di competenza del Responsabile dell' Area Amministrativa - Affari Generali Servizi Sociali e Demografici - Polizia Locale, quale struttura di primo livello”, così comportando - secondo la deducente - una illegittima scissione tra attività operative ed amministrative di gestione del Corpo.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Taormina che ha contestato quanto chiesto, dedotto ed eccepito dalla parte ricorrente e ha chiesto che il proposto ricorso venga dichiarato irricevibile, inammissibile e/o infondato e, comunque, rigettato.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 21 marzo 2025, la parte ricorrente ha avversato la sopravvenuta deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10 febbraio 2025 (nuovo regolamento comunale della Polizia Municipale), su due distinti aspetti del nuovo regolamento di Polizia Municipale e, quindi, della deliberazione consiliare che lo ha approvato: laddove, all'interno dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, si prevede che il Corpo di Polizia Municipale è una struttura di secondo livello; laddove ha previsto che è facoltà della Giunta Comunale, nell'ambito dei poteri riconosciutigli dalla legge, attribuire al Corpo di Polizia Locale le funzioni amministrative proprie delle strutture organizzative di primo livello.
4. Il Comune resistente, con memoria depositata in data 25 luglio 2025, ha chiesto che il ricorso e i motivi aggiunti vengano dichiarati inammissibili e comunque infondati.
5. A seguito del rinvio della trattazione di merito del ricorso - per le ragioni ivi precisate - disposto con ordinanza 2 ottobre 2025, n. 2746, il Comune di Taormina ha depositato documenti.
6. All’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026, presenti i difensori della parte ricorrente e del Comune resistente, come da verbale, il difensore della parte ricorrente ha rappresentato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione dato seguito a quanto previsto con la delibera n. 181 del 21 luglio 2025, e si è rimesso al Collegio per la regolazione delle spese di giudizio; il difensore della parte resistente si è rimesso parimenti al Collegio per la regolazione delle spese.
Il Collegio ne ha preso atto e ha trattenuto la causa in decisione.
7. Il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo del giudizio ed il ricorso per motivi aggiunti debbano essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
È noto, invero, che la cessazione della materia del contendere opera quando si determini una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato in giudizio; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato (cfr. T.A.R. Molise, sez. I, 14 luglio 2025, n. 217 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Nel caso in esame, a giudizio del Collegio, la situazione sopravvenuta non comporta la piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate dalla parte ricorrente, atteso che:
- la sopravvenuta delibera giuntale n. 290 del 29 dicembre 2025 non è idonea a superare la deliberazione giuntale n. 186 del 23 settembre 2024, impugnata (quanto all’allegato funzionigramma) con l’atto introduttivo del giudizio, trattandosi di un mero “atto di indirizzo”;
- il regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 10 febbraio 2025 - nelle parti impugnate - non risulta essere stato oggetto di riesame né comunque di modifica delle previsioni contestate con il ricorso per motivi aggiunti.
Nondimeno, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti - compresa la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere - argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV stralcio, 19 settembre 2024, n. 16467), come nella vicenda in esame
8. Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti stante l’esito in rito e la natura interpretativa delle questioni agitate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE AN AR, Presidente
NI IU NI DA, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IU NI DA | NE AN AR |
IL SEGRETARIO