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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/11/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3669/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa RE ON - Presidente rel.
Dott. Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi: ato il 31/10/1978 a PESARO (PU) Parte_1
E nata il [...] a [...] Parte_2
COSTACA - COSTA CA
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile a Cattolica il
07/05/2016, e che dalla loro unione sono nati due figli: nato Persona_1
a San Jose' in Costa Rica il 16/08/2007, e nata a [...] il [...]. Per_2
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 49-51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno cumulativamente chiesto di pronunciarsi la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni economiche, patrimoniali e di mantenimento dei figli.
Con sentenza parziale n. 371/2024 del 24/12/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del
Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio con contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
La sentenza di separazione consensuale non era ancora passata in giudicato, sicché la causa per la pronuncia di divorzio per lo scioglimento del matrimonio era rinviata all'udienza del
30/09/2025, la sentenza di omologa della separazione personale consensuale tra i coniugi diveniva irrevocabile il 25/06/2025.
L'udienza di comparizione delle parti veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con concessione dei termini alle parti per il deposito fino alla data dell'udienza.
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, la sig.ra ha Parte_2 dichiarato di aver “revocato il proprio consenso acché si addivenga ad un divorzio congiunto alle condizioni già rappresentate da entrambi i coniugi in sede di separazione consensuale” rimettendosi a giustizia per la prosecuzione del giudizio nelle forme del divorzio contenzioso.
DIRITTO
La domanda congiunta di divorzio per lo scioglimento del matrimonio originariamente avanzata dalle parti deve essere dichiarata improcedibile, essendo venuta meno la concorde volontà delle parti ad addivenire alla pronuncia di divorzio congiunto alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, stante la revoca del consenso manifestata, nelle more del procedimento, da parte della sig.ra . Parte_2
Invero, l'accordo – elemento essenziale sotteso ad entrambe le domande originarie di cui al ricorso congiunto proposto ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. – non può dirsi perfezionato in quanto privo del requisito della concorde volontà sino al momento della decisione giudiziale. E ciò vale anche nell'ipotesi di cumulo di domande di cui alla nuova disciplina ex art. 473 bis 49-51 c.p.c.. Nel caso di specie, le parti non hanno confermato la volontà concorde acché la domanda di divorzio congiunto venga pronunciata alle condizioni e conclusioni precedentemente concordate, non rinnovando il consenso originariamente manifestato in sede di ricorso introduttivo.
L'Autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sul punto rileva il venir meno della volontà espressa dagli istanti in sede di ricorso introduttivo, per cui, non sussistendo i presupposti per la pronuncia di divorzio congiunto, essendo venuto meno l'accordo intercorso tra le parti, la domanda di divorzio congiunto va dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara improcedibile la domanda di divorzio congiunto originariamente proposta tra le parti sopra indicate.
Spese di lite compensate in considerazione della peculiarità della situazione di fatto e della relativa questione giuridica per quanto emerso nelle more dell'emarginato procedimento.
Deciso in data 28/11/2025
Il Presidente
RE ON
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa RE ON - Presidente rel.
Dott. Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i coniugi: ato il 31/10/1978 a PESARO (PU) Parte_1
E nata il [...] a [...] Parte_2
COSTACA - COSTA CA
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile a Cattolica il
07/05/2016, e che dalla loro unione sono nati due figli: nato Persona_1
a San Jose' in Costa Rica il 16/08/2007, e nata a [...] il [...]. Per_2
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 49-51 c.p.c., nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno cumulativamente chiesto di pronunciarsi la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni economiche, patrimoniali e di mantenimento dei figli.
Con sentenza parziale n. 371/2024 del 24/12/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del
Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio con contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
La sentenza di separazione consensuale non era ancora passata in giudicato, sicché la causa per la pronuncia di divorzio per lo scioglimento del matrimonio era rinviata all'udienza del
30/09/2025, la sentenza di omologa della separazione personale consensuale tra i coniugi diveniva irrevocabile il 25/06/2025.
L'udienza di comparizione delle parti veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con concessione dei termini alle parti per il deposito fino alla data dell'udienza.
Con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, la sig.ra ha Parte_2 dichiarato di aver “revocato il proprio consenso acché si addivenga ad un divorzio congiunto alle condizioni già rappresentate da entrambi i coniugi in sede di separazione consensuale” rimettendosi a giustizia per la prosecuzione del giudizio nelle forme del divorzio contenzioso.
DIRITTO
La domanda congiunta di divorzio per lo scioglimento del matrimonio originariamente avanzata dalle parti deve essere dichiarata improcedibile, essendo venuta meno la concorde volontà delle parti ad addivenire alla pronuncia di divorzio congiunto alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, stante la revoca del consenso manifestata, nelle more del procedimento, da parte della sig.ra . Parte_2
Invero, l'accordo – elemento essenziale sotteso ad entrambe le domande originarie di cui al ricorso congiunto proposto ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. – non può dirsi perfezionato in quanto privo del requisito della concorde volontà sino al momento della decisione giudiziale. E ciò vale anche nell'ipotesi di cumulo di domande di cui alla nuova disciplina ex art. 473 bis 49-51 c.p.c.. Nel caso di specie, le parti non hanno confermato la volontà concorde acché la domanda di divorzio congiunto venga pronunciata alle condizioni e conclusioni precedentemente concordate, non rinnovando il consenso originariamente manifestato in sede di ricorso introduttivo.
L'Autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sul punto rileva il venir meno della volontà espressa dagli istanti in sede di ricorso introduttivo, per cui, non sussistendo i presupposti per la pronuncia di divorzio congiunto, essendo venuto meno l'accordo intercorso tra le parti, la domanda di divorzio congiunto va dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara improcedibile la domanda di divorzio congiunto originariamente proposta tra le parti sopra indicate.
Spese di lite compensate in considerazione della peculiarità della situazione di fatto e della relativa questione giuridica per quanto emerso nelle more dell'emarginato procedimento.
Deciso in data 28/11/2025
Il Presidente
RE ON