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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 16712/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 4.11.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al
23.1.2025 e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Manuela Scerpa CP_1
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 27266/2018 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di ha convenuto in giudizio CP_1 Parte_1 [...]
e l' , chiedendo di accertare l'inesistenza del credito di CP_1 Controparte_2
cui alla cartella di pagamento n. 097 2002 0229953436 000, recante euro 143,47 (ente creditore
[...]
) relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, affermando di aver CP_1
avuto conoscenza della citata cartella a seguito di rilascio di visura effettuata presso il concessionario per la riscossione in data 17.10.2017, come da estratto di ruolo che allegava.
Costituitasi l' nonché il Giudice di Pace, con la Controparte_2 CP_1 sentenza gravata, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, per difetto di interesse ad agire. ha appellato la sentenza, sostenendo il suo interesse, ex art. 100 cpc, ad ottenere Parte_1
pronuncia di merito, e chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado.
1 ha chiesto di respingere l'appello, mentre l' è CP_1 Controparte_3
rimasta contumace.
2. L'appello non può trovare accoglimento.
Al riguardo, il Giudice di primo grado ha dichiarato l'opposizione inammissibile.
Tale statuizione deve essere confermata, anche in ragione dell'evoluzione del quadro normativo.
Al riguardo, infatti, l'art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973 (comma aggiunto dall'articolo 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n.
215), precisa “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” .
Premesso che la disciplina in questione si applica anche alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dei richiami di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 e 206 D.
Lgs. n. 285/1992, deve aggiungersi che l'anzidetta norma qualifica l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, sicché la norma si applica anche ai processi pendenti in quanto incide sulla sentenza che è ancora da emettersi (in tal senso, cfr.
Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis
d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”).
Non avendo la parte nemmeno dedotto di rientrare in una delle categorie di cui al citato art. 12, comma
4 bis, né avendo indicato quale sia in concreto il suo specifico interesse ad agire, deve essere confermata la statuizione in punto di inammissibilità in ordine all'opposizione proposta dalla sig.ra
Parte_1
2 Né a diverse conclusioni può giungersi sul presupposto, dedotto da parte appellante, che il giudizio oggetto di causa non sarebbe di natura impugnatoria, bensì di accertamento negativo del credito, siccome volto ad accertare la prescrizione del medesimo, maturata successivamente la notifica della cartella di pagamento.
Al riguardo, è infatti noto che:
- in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: a) l'opposizione a sanzioni amministrative, esperibile nei casi in cui la cartella sia stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento (cd. opposizione recuperatoria); b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ove si contesti la ritualità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale;
- in ragione dei motivi di cui all'atto introduttivo del primo grado (nel quale, a fondamento dell'azione intrapresa, si argomentava in ordine all'omessa/irregolare notifica della cartella di pagamento) la domanda era inquadrabile nel disposto di cui all'articolo 615 cpc (essendo dedotti fatti estintivi, sub specie di prescrizione, sopravvenuti alla formazione del titolo) e ad essa era applicabile il già citato articolo 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973.
3. Sulla regolamentazione delle spese
Spese del grado compensate, atteso che la decisione si è basata su di una modifica del quadro normativo intervenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) compensa le spese del grado.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 30.1.2025
IL GIUDICE
3 (dott.ssa Daniela D'Auria)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 16712/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 4.11.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al
23.1.2025 e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Simona Di Fonso Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Manuela Scerpa CP_1
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 27266/2018 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di ha convenuto in giudizio CP_1 Parte_1 [...]
e l' , chiedendo di accertare l'inesistenza del credito di CP_1 Controparte_2
cui alla cartella di pagamento n. 097 2002 0229953436 000, recante euro 143,47 (ente creditore
[...]
) relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, affermando di aver CP_1
avuto conoscenza della citata cartella a seguito di rilascio di visura effettuata presso il concessionario per la riscossione in data 17.10.2017, come da estratto di ruolo che allegava.
Costituitasi l' nonché il Giudice di Pace, con la Controparte_2 CP_1 sentenza gravata, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, per difetto di interesse ad agire. ha appellato la sentenza, sostenendo il suo interesse, ex art. 100 cpc, ad ottenere Parte_1
pronuncia di merito, e chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado.
1 ha chiesto di respingere l'appello, mentre l' è CP_1 Controparte_3
rimasta contumace.
2. L'appello non può trovare accoglimento.
Al riguardo, il Giudice di primo grado ha dichiarato l'opposizione inammissibile.
Tale statuizione deve essere confermata, anche in ragione dell'evoluzione del quadro normativo.
Al riguardo, infatti, l'art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973 (comma aggiunto dall'articolo 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n.
215), precisa “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” .
Premesso che la disciplina in questione si applica anche alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dei richiami di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 e 206 D.
Lgs. n. 285/1992, deve aggiungersi che l'anzidetta norma qualifica l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, sicché la norma si applica anche ai processi pendenti in quanto incide sulla sentenza che è ancora da emettersi (in tal senso, cfr.
Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis
d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”).
Non avendo la parte nemmeno dedotto di rientrare in una delle categorie di cui al citato art. 12, comma
4 bis, né avendo indicato quale sia in concreto il suo specifico interesse ad agire, deve essere confermata la statuizione in punto di inammissibilità in ordine all'opposizione proposta dalla sig.ra
Parte_1
2 Né a diverse conclusioni può giungersi sul presupposto, dedotto da parte appellante, che il giudizio oggetto di causa non sarebbe di natura impugnatoria, bensì di accertamento negativo del credito, siccome volto ad accertare la prescrizione del medesimo, maturata successivamente la notifica della cartella di pagamento.
Al riguardo, è infatti noto che:
- in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: a) l'opposizione a sanzioni amministrative, esperibile nei casi in cui la cartella sia stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento (cd. opposizione recuperatoria); b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ove si contesti la ritualità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale;
- in ragione dei motivi di cui all'atto introduttivo del primo grado (nel quale, a fondamento dell'azione intrapresa, si argomentava in ordine all'omessa/irregolare notifica della cartella di pagamento) la domanda era inquadrabile nel disposto di cui all'articolo 615 cpc (essendo dedotti fatti estintivi, sub specie di prescrizione, sopravvenuti alla formazione del titolo) e ad essa era applicabile il già citato articolo 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973.
3. Sulla regolamentazione delle spese
Spese del grado compensate, atteso che la decisione si è basata su di una modifica del quadro normativo intervenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) compensa le spese del grado.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 30.1.2025
IL GIUDICE
3 (dott.ssa Daniela D'Auria)
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