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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 586/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
GL TO, TO
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 876/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Palazzo Metroquad 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007610251000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020090000944759000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100008093311000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110025227833000 BOLLO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140011819505000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140014881528000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160006290011000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180002854734000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1333/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020249007610251000 notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 20.1.2025 relativo ad un credito tributario complessivo di € 127.539,52 portato dalle cartelle esattoriali meglio specificate in ricorso.
Il ricorrente ha eccepito, quale unico motivo di doglianza, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, per la regolare notifica delle cartelle e la presenza di successivi atti interruttivi.
Risultano costituiti anche l'Agenzia delle Entrate e la Regione Calabria che hanno contestato le deduzioni avversarie.
All'udienza dell'11.12.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'invocata eccezione di prescrizione del tributo.
La cartella esattoriale, infatti, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione, o meglio di decadenza.
Più precisamente, se la cartella non è seguita dall'esecuzione forzata entro determinati termini, il concessionario perde il diritto di riscuotere le somme intimate.
I termini variano a seconda del tributo/entrata oggetto della cartella.
Infatti, anche la Cassazione ha avuto modo di riconoscere che una cartella esattoriale, essendo un atto amministrativo, non può avere la stessa efficacia decennale di un atto giudiziario a prescindere dal tipo di tributo.
In altri termini i crediti fissati con sentenza si prescrivono in dieci anni ma quelli fissati con cartella possono avere prescrizione decennale solo se quest'ultima è prevista dalla legge (come nel caso dell'IRPEF).
I tributi locali, (TARSU, TOSAP, Contributi bonifica, ICI, IMU) si prescrivono nel termine di CINQUE ANNI dal giorno in cui il tributo e' dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 comma 4 del Codice civile ).
I tributi locali, infatti, sono caratterizzati da una 'causa debendi' di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente e' tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso. In quanto, dunque, obbligazioni di durata o periodiche, esse sono soggette a prescrizione breve.
La cartella esattoriale, tuttavia, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione, o meglio di decadenza che è anch'esso triennale.
La cartella funziona infatti come una sorta di precetto, nel quale viene indicata la somma da pagare insieme ad interessi e sanzioni accessorie.
Successivamente alla cartella, Agenzia Riscossione potrebbe notificare un avviso di mora e procedere con la riscossione forzata attraverso pignoramenti e fermo amministrativo.
Se entro il termine di prescrizione del tributo, il concessionario non compie alcun atto nei confronti del contribuente, la cartella perde efficacia, il credito si estingue e non è più possibile pretenderne il pagamento.
Tanto premesso e con riferimento alla intimazione in oggetto deve osservarsi che, si tratta di crediti afferenti il mancato pagamento della tassa automobilistica soggetta a prescrizione triennale.
Tuttavia, e con riferimento alle cartelle in questione, va osservato che dalla documentazione prodotta dal resistente, risulta che successivamente all'avvenuta notifica delle cartelle il concessionario ha provveduto alla notifica di diversi atti di intimazione, interruttivi del termine di prescrizione.
In particolare:
- il 12.1.2018 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 03020179002660152000;
- il 7.5.2018 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 03020179005685682000;
- il 18.12.2021 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 03020219001584718000 (consegnata a mani proprie);
- il 21.2.2023 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 03020229000312924000 (consegna a mani di familiare convivente);
- il 20.1.2025 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 0302024900427852800029000312924000
(consegna a mani di familiare convivente);
Tali atti non risultano essere stati impugnati.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata prescrizione alcuna ed il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 1.750,00, per ciascuno, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
GL TO, TO
TALLARO FRANCESCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 876/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Palazzo Metroquad 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007610251000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020090000944759000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100008093311000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110025227833000 BOLLO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140011819505000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140014881528000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160006290011000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180002854734000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1333/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020249007610251000 notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 20.1.2025 relativo ad un credito tributario complessivo di € 127.539,52 portato dalle cartelle esattoriali meglio specificate in ricorso.
Il ricorrente ha eccepito, quale unico motivo di doglianza, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, per la regolare notifica delle cartelle e la presenza di successivi atti interruttivi.
Risultano costituiti anche l'Agenzia delle Entrate e la Regione Calabria che hanno contestato le deduzioni avversarie.
All'udienza dell'11.12.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'invocata eccezione di prescrizione del tributo.
La cartella esattoriale, infatti, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione, o meglio di decadenza.
Più precisamente, se la cartella non è seguita dall'esecuzione forzata entro determinati termini, il concessionario perde il diritto di riscuotere le somme intimate.
I termini variano a seconda del tributo/entrata oggetto della cartella.
Infatti, anche la Cassazione ha avuto modo di riconoscere che una cartella esattoriale, essendo un atto amministrativo, non può avere la stessa efficacia decennale di un atto giudiziario a prescindere dal tipo di tributo.
In altri termini i crediti fissati con sentenza si prescrivono in dieci anni ma quelli fissati con cartella possono avere prescrizione decennale solo se quest'ultima è prevista dalla legge (come nel caso dell'IRPEF).
I tributi locali, (TARSU, TOSAP, Contributi bonifica, ICI, IMU) si prescrivono nel termine di CINQUE ANNI dal giorno in cui il tributo e' dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 comma 4 del Codice civile ).
I tributi locali, infatti, sono caratterizzati da una 'causa debendi' di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente e' tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso. In quanto, dunque, obbligazioni di durata o periodiche, esse sono soggette a prescrizione breve.
La cartella esattoriale, tuttavia, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione, o meglio di decadenza che è anch'esso triennale.
La cartella funziona infatti come una sorta di precetto, nel quale viene indicata la somma da pagare insieme ad interessi e sanzioni accessorie.
Successivamente alla cartella, Agenzia Riscossione potrebbe notificare un avviso di mora e procedere con la riscossione forzata attraverso pignoramenti e fermo amministrativo.
Se entro il termine di prescrizione del tributo, il concessionario non compie alcun atto nei confronti del contribuente, la cartella perde efficacia, il credito si estingue e non è più possibile pretenderne il pagamento.
Tanto premesso e con riferimento alla intimazione in oggetto deve osservarsi che, si tratta di crediti afferenti il mancato pagamento della tassa automobilistica soggetta a prescrizione triennale.
Tuttavia, e con riferimento alle cartelle in questione, va osservato che dalla documentazione prodotta dal resistente, risulta che successivamente all'avvenuta notifica delle cartelle il concessionario ha provveduto alla notifica di diversi atti di intimazione, interruttivi del termine di prescrizione.
In particolare:
- il 12.1.2018 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 03020179002660152000;
- il 7.5.2018 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 03020179005685682000;
- il 18.12.2021 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 03020219001584718000 (consegnata a mani proprie);
- il 21.2.2023 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 03020229000312924000 (consegna a mani di familiare convivente);
- il 20.1.2025 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 0302024900427852800029000312924000
(consegna a mani di familiare convivente);
Tali atti non risultano essere stati impugnati.
La mancata impugnazione dell'atto presupposto, per principio ormai consolidato, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Ciò perché, secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata prescrizione alcuna ed il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 1.750,00, per ciascuno, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.