CASS
Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 04/06/2024, n. 22342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22342 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FU VA, nato a San Giorgio a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti;
letta la memoria dell'Avv. LAURA VELLUZZI, difensore di CO OR, nonché la documentazione trasmessa dalla stessa Avv. VELLUZZI e quella trasmessa dall'Avv. GIUSEPPE FORNARI, difensore della parte civile AXA Assicurazioni s.p.a.; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/10/2023, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 04/11/2022 del Tribunale di Milano con la quale OR CO era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto (art. 642, secondo comma, cod. pen.) di cui al capo A dell'imputazione (il Tribunale di Milano aveva invece assolto il CO dal reato di denuncia di un sinistro non accaduto di cui al capo B dell'imputazione). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, OR CO, affidato a due motivi. Penale Sent. Sez. 7 Num. 22342 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2024 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente rappresenta che è intervenuto un accordo con la parte civile AXA Assicurazioni s.p.a. il quale prevedrebbe la remissione della querela che era stata sporta dalla stessa AXA Assicurazioni s.p.a. con riferimento al reato di denuncia di un sinistro non accaduto di cui al capo A) dell'imputazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per lo stesso reato di cui al capo A) dell'imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela. 2. Posto che il reato di denuncia di un sinistro non accaduto, di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen., è punibile a querela di parte (ultimo periodo del secondo comma dell'art. 642 cod. pen.), si deve anzitutto ribadire il principio, già più volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché tempestivamente proposto, e il travolgimento delle statuizioni civili (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301-01. In senso analogo: Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, Rv. 285103-01; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989-01). 3. Ciò detto, alla luce dell'esame degli atti che sono stati trasmessi dai difensori dell'imputato e della parte civile, si deve rilevare che: a) dal trasmesso atto di remissione di querela, risulta che, il 27/12/2023, l'avv. Giuseppe Fornari, munito di procura speciale, dichiarava di rimettere la querela che era stata proposta dalla persona offesa AXA Assicurazioni s.p.a.; b) dal trasmesso atto di accettazione, risulta che, il 11/01/2024, l'avv. Laura Velluzzi, munita di procura speciale, accettava la suddetta remissione. 4. Ne consegue che il reato di denuncia di un sinistro non accaduto di cui al capo A) dell'imputazione attribuito all'imputato è estinto per remissione della querela. Le statuizioni civili collegate al reato estinto vanno eliminate. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., in mancanza di diversa pattuizione, le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato OR CO.
P.Q.M.
2 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Elimina le statuizioni civili e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/04/2024.
letta la memoria dell'Avv. LAURA VELLUZZI, difensore di CO OR, nonché la documentazione trasmessa dalla stessa Avv. VELLUZZI e quella trasmessa dall'Avv. GIUSEPPE FORNARI, difensore della parte civile AXA Assicurazioni s.p.a.; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/10/2023, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 04/11/2022 del Tribunale di Milano con la quale OR CO era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto (art. 642, secondo comma, cod. pen.) di cui al capo A dell'imputazione (il Tribunale di Milano aveva invece assolto il CO dal reato di denuncia di un sinistro non accaduto di cui al capo B dell'imputazione). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, OR CO, affidato a due motivi. Penale Sent. Sez. 7 Num. 22342 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 16/04/2024 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente rappresenta che è intervenuto un accordo con la parte civile AXA Assicurazioni s.p.a. il quale prevedrebbe la remissione della querela che era stata sporta dalla stessa AXA Assicurazioni s.p.a. con riferimento al reato di denuncia di un sinistro non accaduto di cui al capo A) dell'imputazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per lo stesso reato di cui al capo A) dell'imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela. 2. Posto che il reato di denuncia di un sinistro non accaduto, di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen., è punibile a querela di parte (ultimo periodo del secondo comma dell'art. 642 cod. pen.), si deve anzitutto ribadire il principio, già più volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché tempestivamente proposto, e il travolgimento delle statuizioni civili (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301-01. In senso analogo: Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, Rv. 285103-01; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989-01). 3. Ciò detto, alla luce dell'esame degli atti che sono stati trasmessi dai difensori dell'imputato e della parte civile, si deve rilevare che: a) dal trasmesso atto di remissione di querela, risulta che, il 27/12/2023, l'avv. Giuseppe Fornari, munito di procura speciale, dichiarava di rimettere la querela che era stata proposta dalla persona offesa AXA Assicurazioni s.p.a.; b) dal trasmesso atto di accettazione, risulta che, il 11/01/2024, l'avv. Laura Velluzzi, munita di procura speciale, accettava la suddetta remissione. 4. Ne consegue che il reato di denuncia di un sinistro non accaduto di cui al capo A) dell'imputazione attribuito all'imputato è estinto per remissione della querela. Le statuizioni civili collegate al reato estinto vanno eliminate. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., in mancanza di diversa pattuizione, le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato OR CO.
P.Q.M.
2 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Elimina le statuizioni civili e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/04/2024.