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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/06/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2906/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2906/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. MANGIAPANE ROSALINDA) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (Avv. MALOGIOGLIO Controparte_1
MONICA)
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento minore
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso introduttivo del giudizio, ha chiesto, a modifica Parte_1 delle condizioni contenute nel decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo il 25 maggio 2021, che aveva regolamentato l'affidamento del minore (nato il Persona_1
14.10.2018 dalla relazione con il convenuto), di disporre la affidamento condiviso con collocamento del figlio presso di sé e con l'obbligo per il padre di provvedere al suo mantenimento;
che la ricorrente ha dedotto, in particolare, di essere stata estromessa dalla vita del figlio, il quale, a dire della stessa, avrebbe mostrato, negli ultimi tempi, atteggiamenti aggressivi, non consoni alla sua età; che il convenuto, costituitosi, si è opposto alla domanda;
che la causa, istruita a mezzo incarico ai Servizi Sociali del Comune di Agrigento, è stata posta in decisione all'udienza del 17.6.2025
Osserva
Risulta dagli atti che, con decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo datato 24.05.2021, il minore , nato dalla relazione more uxorio tra le parti, era stato affidato al Persona_1 padre, demandando allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale in tutte le questioni sanitarie, di formazione, socializzazione e scolastiche;
che era stato inoltre previsto che gli incontri con la madre avvenissero presso il Servizio Sociale di Agrigento.
Dal decreto predetto emerge che l'affidamento in favore del padre traeva origine dalle precarie condizioni di vita della madre, la quale, per un periodo aveva vissuto per strada, trovando rifugio in un automobile, e poi ricovero presso la CP_2
Essendo queste le ragioni poste a fondamento del precedente decreto, deve rilevarsi che, a seguito dell'istruttoria, non sono emersi elementi per accogliere la domanda di modifica.
Dalla relazione del Servizi sociali del Comune di Agrigento depositata il 29.1.2025, emerge che la madre è fortemente discontinua negli incontri con il minore. I Servizi hanno, in particolare, dato atto che l'ultimo incontro risale al mese di giugno 2024 e che solo nel mese di dicembre per il tramite della madre, aveva chiesto ai Servizi di vedere il figlio, comunicando Pt_1 che si trovava in Germania.
Dalla relazione emerge poi, che il minore è ben inserito nel nuovo contesto familiare creato dal padre (che vive con la nuova compagna e un'altra figlia nata da questa unione); che il minore vive in un contesto amorevole, è ben accudito dal padre ma anche dalla compagna e che è
2 seguito in tutte le sue attività.
I Servizi hanno quindi concluso suggerendo di far rimanere invariato l'attuale regime di affidamento.
Ebbene, tenuto conto degli accertamenti effettuati dai Servizi Sociali, si ritiene che la soluzione migliore per il minore sia quella di continuare a vivere con il padre, mantenendo il contesto sociale e le abitudini di vita che ormai ha consolidato.
Ritiene inoltre il Tribunale che non possa essere disposto l'affidamento condiviso tenuto conto della discontinuità mostrata dalla madre nei rapporti con il figlio;
ciò che induce a ritenere che la stessa non sia una valida figura di riferimento per il minore.
Peraltro, tale convincimento trova conferma nelle condotte precedenti tenute dalla stessa e in particolare nelle sue precarie condizioni di vita e nel fatto che nel marzo 2021, era Pt_1 stata fermata con il compagno, ad un posto di blocco e trovata in possesso di un Persona_2 panetto e mezzo di;
fatti per i quali la ricorrente aveva riportato condanna alla pena di Per_3
1 anno e mesi 6 di reclusione inflitta dal Tribunale di Palermo per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente (cfr. articolo di giornale prodotto dal convenuto).
Tuttavia, per garantire che il minore mantenga un contatto con la madre, deve essere confermato l'incarico dato ai Servizi Sociali di predisporre un calendario di incontri tra madre e figlio.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi i difensori ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede: rigetta la domanda attorea;
conferma l'incarico dato ai Servizi Sociali del Comune di Agrigento di predisporre un calendario di incontri, come indicato in parte motiva;
condanna la ricorrente a rifondere al convenuto le spese di lite, che si liquidano in euro
4.000,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 24.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
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