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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/12/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 798 /2025 tra
Sig. (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Fabio De Ciuceis (c.f. ) e CodiceFiscale_2 Maria Giovanna Rumbolo (c.f. ). CodiceFiscale_3
- PARTE ATTRICE OPPONENTE
con sede legale in Padova (PD – 35129), Via San Marco n. 11, Codice Controparte_1 Fiscale, P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Padova n. , Iscritta all'Albo P.IVA_1 delle Banche al n. 5682, in persona del Procuratore speciale Dott. (C.F. CP_2
), giusta procura del 10.10.2023, a rogito del Notaio di C.F._4 Persona_1 Padova (PD), rep. 50974/22419, registrato a Padova l'11.10.2023 al n. 34834 S. 1T (cfr. doc. B), rappresentata, assistita e difesa dell'Avv. Francesco CURTI (C.F. ), PEC: C.F._5
e dall'Avv. Antonello VENEZIANO (C.F. Email_1
C.F._6
-
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA
***** Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 131/2025
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI
OPPONENTE l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento di tutto quanto già esposto nei propri scritti difensivi e nella presente memoria, Voglia:
1) Rigettate tutte le istanze, domande ed eccezioni avanzate da parte opposta, accogliere la fondata opposizione e per l'effetto sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto, improcedibile e inammissibile nonché infondato in fatto e in diritto;
e in ogni caso, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
sentire dichiarare infondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria per intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto con conseguente revoca del decreto opposto;
2) Condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
OPPOSTA
In via principale nel merito: rigettare la spiegata opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 131/2025 (RGN 314/2025) – Tribunale di Savona;
1 In via subordinata nel merito, e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, di una o più eccezioni o domande svolte dall'opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 131/2025 (RGN 314/2025) – Tribunale di Savona, accertare e dichiarare la diversa somma ritenuta di giustizia per la quale creditrice nei confronti Controparte_1 del Signor e, per l'effetto, condannare il medesimo debitore al Parte_1 pagamento di tale somma in favore della per i titoli ed i motivi di cui in Controparte_1 narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio di opposizione, da liquidarsi a norma del D.M. n. 55/2014.
*****
FATTO
Con decreto ingiuntivo n. 131/2025 (R.G. 314/2025) il Tribunale di Savona, su ricorso di
[...]
ha ingiunto al sig. il pagamento della somma di € 42.585,28, CP_1 Parte_1 oltre interessi come da domanda sino al saldo, nonché le spese legali liquidate in € 1.370,00 per compensi ed € 286,00 per spese, oltre IVA e CPA
Il ricorso monitorio e il correlato decreto sono stati notificati all'ingiunto in data 04.03.2025
In data 11.04.2025, a mezzo PEC, il sig. ha proposto formale opposizione avverso il Pt_1 suddetto decreto ingiuntivo, eccependo unicamente la prescrizione del diritto di credito, sulla base della seguente ricostruzione fattuale:
Agos Ducato S.p.A., originaria creditrice, con raccomandata del 29.07.2013 ricevuta dal debitore il 05.08.2013, aveva comunicato la decadenza dal beneficio del termine, richiedendo il pagamento della somma di € 39.760,92 e dunque determinando, secondo l'opponente, il dies a quo per il decorso della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. Tale termine avrebbe pertanto iniziato a decorrere il 05.08.2013, mentre nessun atto interruttivo valido sarebbe intervenuto in seguito. Il primo atto potenzialmente interruttivo sarebbe il decreto ingiuntivo notificato il 04.03.2025, quando il termine decennale sarebbe ormai spirato.
L'opponente sostiene inoltre che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del credito non costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione, richiamando la natura meramente informativa di tale pubblicazione. Conclude quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la declaratoria di intervenuta prescrizione, il rigetto della provvisoria esecuzione e la condanna alle spese con attribuzione al procuratore antistatario
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.05.2025, si è costituita in Controparte_1 giudizio, contestando integralmente l'opposizione e deducendone l'infondatezza sia in fatto sia in diritto. La banca ha affermato che la prescrizione non si è in alcun modo compiuta, poiché dopo la comunicazione Agos di decadenza dal beneficio del termine (circostanza pacifica tra le parti), in data 23.11.2015 la società HOIST Italia S.r.l., incaricata da MARTE SPV S.r.l. – cessionaria del credito – aveva intimato a il pagamento della somma dovuta (doc. 3). In data 03.07.2024 Pt_1
aveva a sua volta inviato comunicazione di avvenuta cessione del credito, intimando il CP_1 pagamento (doc. 4 fascicolo monitorio).
Secondo la banca, tali comunicazioni sono idonee ad interrompere la prescrizione poiché, alla luce della giurisprudenza da essa richiamata, è sufficiente per l'efficacia interruttiva “un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, che manifesti chiaramente la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto"
2 sostiene inoltre che tutte le missive risultano “regolarmente ricevute” dal sig. e CP_1 Pt_1 che l'eccezione di prescrizione risulta “manifestamente infondata”, tanto da giustificare la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Successivamente, l'opponente ha depositato memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 1, con la quale ha ribadito la tesi della prescrizione ed ha formulato ulteriori osservazioni in ordine alla documentazione prodotta dalla banca. Nello specifico, ha evidenziato che l'intimazione del 23/11/2015, richiamata dalla controparte come atto interruttivo, risulterebbe ricevuta da persona non autorizzata, non dipendente né conosciuta dal sig. pertanto, secondo l'opponente, non Pt_1 sussisterebbero i presupposti di validità dell'atto interruttivo ex artt. 2943 e 2946 c.c., che richiedono la conoscenza effettiva da parte del debitore o di soggetto legittimato alla ricezione,
Ne deriverebbe l'inefficacia dell'asserito atto interruttivo del 23.11.2015.
L'opponente ha aggiunto che, nel fascicolo monitorio, non era contenuto alcun atto interruttivo della prescrizione, e che la difesa della banca non aveva prodotto prova documentale certa dell'effettiva ricezione delle comunicazioni da parte del debitore. Ha quindi ribadito la domanda di revoca del decreto ingiuntivo e di declaratoria di prescrizione, insistendo per il rigetto della provvisoria esecuzione e per l'esclusione di ogni responsabilità ex art. 96 c.p.c.
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione richiede l'esame dell'incidenza, ai fini interruttivi della prescrizione, della comunicazione trasmessa da HOIST Italia per MARTE SPV in data 23 novembre 2015, richiamata dall'opposta quale atto idoneo a interrompere il decorso del termine decennale.
L'opponente ne contesta la validità, deducendo che la relativa ricezione risulterebbe avvenuta “da parte di persona non autorizzata, non dipendente né conosciuta dal sig. (memoria ex art. Pt_1
171-ter), e che pertanto l'atto non avrebbe mai raggiunto la sua sfera di conoscibilità.
La questione va risolta alla luce dei principi affermati da ultimo da Cass. civ., Sez. V, 20 aprile 2023, n. 10739, che, richiamando il precedente di Cass. 15617/2005, ha chiarito che l'irritualità della notificazione non incide sull'idoneità dell'atto a produrre i suoi effetti sostanziali, ivi incluso quello interruttivo della prescrizione, quando esso sia comunque pervenuto all'indirizzo del destinatario (conformi Cass. n. 15397/2023; Cass. n. 27412/2021).
In tale ipotesi, infatti, opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., con la conseguenza che l'onere della prova circa la mancata conoscenza dell'atto, e circa il fatto che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpa del destinatario, grava su quest'ultimo.
La Suprema Corte ha espressamente affermato che, in presenza di un atto “pervenuto, nel quadro del procedimento notificatorio, in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario”, esso può considerarsi idoneo a raggiungere lo scopo – e dunque anche ad interrompere la prescrizione – “in difetto della prova da parte del destinatario di quanto l'art. 1335 cod. civ. esige per l'inoperatività della presunzione di conoscenza” (Cass. 10739/2023).
Applicando tali principi al caso in esame, rileva il dato – non contestato dall'opponente – che la comunicazione del 23 novembre 2015 risulta recapitata all'indirizzo del sig. L'opponente Pt_1
3 non ha allegato né provato circostanze idonee a superare la presunzione di conoscenza: in particolare, egli si è limitato ad affermare che la consegna sarebbe avvenuta a mani di soggetto non identificato e non autorizzato, ma senza fornire prova che l'atto non sia comunque entrato nella sua sfera di conoscibilità, né che la mancata conoscenza sia dipesa da causa a lui non imputabile.
Secondo Cass. 10739/2023, tale allegazione non è sufficiente: non è il creditore a dover dimostrare la conoscenza effettiva del contenuto della diffida, essendo invece il debitore a dover dare la prova rigorosa della mancata conoscenza senza colpa. In difetto di tale dimostrazione, la mera irregolarità della consegna non è idonea a privare l'atto della sua efficacia sostanziale.
D'altro canto, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'agente non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto. Egli ha soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. Così si è espressa la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 14279/2024, e non vi è motivo di disattendere tale insegnamento.
Ne consegue che la comunicazione del 23 novembre 2015 deve ritenersi atto interruttivo della prescrizione, idoneo a far decorrere nuovamente il termine decennale ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente risulta pertanto infondata.
L'opposizione va pertanto respinta con conseguente condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo ex DM 147/22.
*****
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 798/2025, così provvede: 1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 131/2025 emesso dal Tribunale di Savona che dichiara definitivamente esecutivo;
3. condanna l'opponente al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 presente giudizio di opposizione, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge;
Savona. 11.12.2025 Il Giudice Stefano Poggio
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