Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1145
Articolo 2
Versione
31 gennaio 1971
Art. 1.
Il termine del 22 agosto 1970, previsto dall' articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632 , per l'esercizio da parte del Ministero dei lavori pubblici della facolta' di trattenere in servizio gli ingegneri e gli urbanisti del genio civile, con qualifica non superiore ad ispettore generale, che hanno superato il sessantacinquesimo anno di eta', e' prorogato sino al 31 dicembre 1973.
Gli ingegneri ed urbanisti del ruolo del genio civile, gia' trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 sopracitato o che, successivamente al 22 agosto 1970, abbiano raggiunto i limiti di eta' per il collocamento a riposo possono essere riconfermati in servizio, con decorrenza da tale data o da quella successiva del collocamento a riposo, a domanda da presentarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
I funzionari di cui ai commi precedenti non possono essere confermati in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di eta'.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1971