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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1324/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250010115210 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 17.10.2025 l'avviso di accertamento n° 447101250010115210 per IMU 2020, a lui notificato in data 9.10.2025, nei confronti del Comune di Vibo Valentia e della Soget s.p.a., sulla base dei seguenti (testuali) motivi:
A. Eccezioni Preliminari di Nullità dell'Atto (Vizi di Legittimità)
I. Vizio per Difetto Assoluto di Sottoscrizione e Incompetenza Funzionale (Nullità)
1. Firma Irregolare: L'atto è firmato dal Legale Rappresentante pro-tempore della SO.G.E.T. S.
p.A., soggetto privato, e non dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune, come richiesto per la validità dell'atto impositivo.
2. Carenza di Potere Impositivo: L'accertamento è funzione pubblica riservata all'Ente Locale (il
Comune), delegabile solo formalmente a un proprio Funzionario (Art. 1, co. 162, L. 296/2006). L'atto non indica il Funzionario Comunale responsabile, né la delega. La società ha potere di riscossione e supporto, non di accertamento autonomo.
3. Incompetenza Temporale: Il Contratto di Concessione con SO.G.E.T. S.p.A. è datato 15/06/2022.
L'atto accerta l'IMU relativa all'anno d'imposta 2020, antecedente alla sottoscrizione del contratto, rendendo l'atto emesso da un soggetto privo di legittimazione anche con riferimento al periodo temporale accertato.
B. Infondatezza nel Merito
I. Errore di Diritto e Violazione del Regime di Esenzione (Priorità della Norma Speciale)
L'Avviso di Accertamento è viziato da un palese errore di diritto e da una violazione della normativa speciale.
1. Irrilevanza della Residenza Anagrafica: L'atto fonda la sua pretesa esclusivamente sulla mancanza della residenza anagrafica del ricorrente. Tuttavia, per il personale delle Forze Armate e di Polizia,
l'Art. 1, comma 741, lettera c) della L. n. 160/2019, in combinato disposto con l'Art. 2, comma 5, D.L. 102/2013, deroga esplicitamente a tale requisito: l'unità immobiliare posseduta e non locata è considerata abitazione principale ed è esente da IMU, anche in assenza di residenza o dimora abituale.
2. Mancato Riconoscimento della Quota Esente: L'Ente ha ignorato le dichiarazioni IMU congiunte
(Allegati 4, 6, 7) e, anche aderendo alla tesi restrittiva dell'esenzione pro-quota (che si contesta), avrebbe dovuto quantomeno riconoscere l'esenzione sulla quota di proprietà del ricorrente fin dalla dichiarazione
IMU del 2013. Il mancato riconoscimento dell'esenzione sulla quota del ricorrente costituisce un grave errore di diritto e di fatto.
II. Corretto Regime delle Pertinenze
• Gli immobili Sub 17 Cat. C02 e Sub 18 Cat. C06 sono stati regolarmente dichiarati (Allegati 4
e 6) come pertinenze dell'abitazione principale esente (Sub 8 Cat. A02) e, rispettando i limiti di legge, godono automaticamente della medesima esenzione.
III. Applicazione dell'Esenzione per l'Intero: Unità dell'Immobile e Tutela Familiare
L'esenzione deve essere applicata per l'intera unità immobiliare in ragione della destinazione unitaria del bene e della condizione soggettiva del ricorrente:
1. Condizione Soggettiva e Nucleo: Il ricorrente era titolare dei requisiti per l'esenzione. Il comproprietario Nominativo_3 era convivente ed era parte integrante del nucleo familiare (Allegati 9, 10).
2. Destinazione e Idoneità Unitaria: L'immobile era conservato nella sua piena idoneità funzionale a costituire la casa di riferimento dell'intero nucleo familiare. La comproprietà dei figli, privi di altri immobili ad uso abitativo, non può alterare la destinazione unitaria del bene familiare sottoposto alla condizione di esenzione del ricorrente.
IV. Magazzino (Punto 1 - Sub 16 Cat. C01)
• L'Avviso di Accertamento conferma la debenza dell'IMU relativa al magazzino Sub 16 Cat.
C01. Per questa specifica unità immobiliare, il Ricorrente ha già regolarmente provveduto al versamento in autoliquidazione (Allegare F24). La pretesa impositiva, pertanto, risulta estinta per adempimento per questa specifica unità immobiliare.
Si costituiva (due volte) in giudizio la Soget s.p.a., che rappresentava di avere proceduto, a seguito di opportuni controlli, ad emettere provvedimento di sgravio e pertanto chiedeva di voler dichiarare la cessata materia del contendere e che venissero compensate le spese di lite.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Infatti, la Soget s.p.a., pur avendo dato atto di avere provveduto ad annullamento in autotutela, non allegava il provvedimento di sgravio.
Pertanto, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio, dovendosi valutare il merito.
La convenuta non ha in alcun modo controdedotto alle censure avanzate dalla difesa del ricorrente, sostanzialmente prestando acquiescenza.
Inoltre, deve ritenersi che abbia aderito nel merito, visto quell'inciso (“a seguito di opportuni controlli”) inserito nelle controdeduzioni e volto a rappresentare di avere proceduto a sgravio.
Pertanto, il ricorso va accolto e l'atto impugnato, di conseguenza, annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado accoglie il ricorso. Condanna la Soget s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 143,00. Nulla per il Comune di Vibo
Valentia, non costituito in giudizio. Vibo Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1324/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250010115210 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 17.10.2025 l'avviso di accertamento n° 447101250010115210 per IMU 2020, a lui notificato in data 9.10.2025, nei confronti del Comune di Vibo Valentia e della Soget s.p.a., sulla base dei seguenti (testuali) motivi:
A. Eccezioni Preliminari di Nullità dell'Atto (Vizi di Legittimità)
I. Vizio per Difetto Assoluto di Sottoscrizione e Incompetenza Funzionale (Nullità)
1. Firma Irregolare: L'atto è firmato dal Legale Rappresentante pro-tempore della SO.G.E.T. S.
p.A., soggetto privato, e non dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune, come richiesto per la validità dell'atto impositivo.
2. Carenza di Potere Impositivo: L'accertamento è funzione pubblica riservata all'Ente Locale (il
Comune), delegabile solo formalmente a un proprio Funzionario (Art. 1, co. 162, L. 296/2006). L'atto non indica il Funzionario Comunale responsabile, né la delega. La società ha potere di riscossione e supporto, non di accertamento autonomo.
3. Incompetenza Temporale: Il Contratto di Concessione con SO.G.E.T. S.p.A. è datato 15/06/2022.
L'atto accerta l'IMU relativa all'anno d'imposta 2020, antecedente alla sottoscrizione del contratto, rendendo l'atto emesso da un soggetto privo di legittimazione anche con riferimento al periodo temporale accertato.
B. Infondatezza nel Merito
I. Errore di Diritto e Violazione del Regime di Esenzione (Priorità della Norma Speciale)
L'Avviso di Accertamento è viziato da un palese errore di diritto e da una violazione della normativa speciale.
1. Irrilevanza della Residenza Anagrafica: L'atto fonda la sua pretesa esclusivamente sulla mancanza della residenza anagrafica del ricorrente. Tuttavia, per il personale delle Forze Armate e di Polizia,
l'Art. 1, comma 741, lettera c) della L. n. 160/2019, in combinato disposto con l'Art. 2, comma 5, D.L. 102/2013, deroga esplicitamente a tale requisito: l'unità immobiliare posseduta e non locata è considerata abitazione principale ed è esente da IMU, anche in assenza di residenza o dimora abituale.
2. Mancato Riconoscimento della Quota Esente: L'Ente ha ignorato le dichiarazioni IMU congiunte
(Allegati 4, 6, 7) e, anche aderendo alla tesi restrittiva dell'esenzione pro-quota (che si contesta), avrebbe dovuto quantomeno riconoscere l'esenzione sulla quota di proprietà del ricorrente fin dalla dichiarazione
IMU del 2013. Il mancato riconoscimento dell'esenzione sulla quota del ricorrente costituisce un grave errore di diritto e di fatto.
II. Corretto Regime delle Pertinenze
• Gli immobili Sub 17 Cat. C02 e Sub 18 Cat. C06 sono stati regolarmente dichiarati (Allegati 4
e 6) come pertinenze dell'abitazione principale esente (Sub 8 Cat. A02) e, rispettando i limiti di legge, godono automaticamente della medesima esenzione.
III. Applicazione dell'Esenzione per l'Intero: Unità dell'Immobile e Tutela Familiare
L'esenzione deve essere applicata per l'intera unità immobiliare in ragione della destinazione unitaria del bene e della condizione soggettiva del ricorrente:
1. Condizione Soggettiva e Nucleo: Il ricorrente era titolare dei requisiti per l'esenzione. Il comproprietario Nominativo_3 era convivente ed era parte integrante del nucleo familiare (Allegati 9, 10).
2. Destinazione e Idoneità Unitaria: L'immobile era conservato nella sua piena idoneità funzionale a costituire la casa di riferimento dell'intero nucleo familiare. La comproprietà dei figli, privi di altri immobili ad uso abitativo, non può alterare la destinazione unitaria del bene familiare sottoposto alla condizione di esenzione del ricorrente.
IV. Magazzino (Punto 1 - Sub 16 Cat. C01)
• L'Avviso di Accertamento conferma la debenza dell'IMU relativa al magazzino Sub 16 Cat.
C01. Per questa specifica unità immobiliare, il Ricorrente ha già regolarmente provveduto al versamento in autoliquidazione (Allegare F24). La pretesa impositiva, pertanto, risulta estinta per adempimento per questa specifica unità immobiliare.
Si costituiva (due volte) in giudizio la Soget s.p.a., che rappresentava di avere proceduto, a seguito di opportuni controlli, ad emettere provvedimento di sgravio e pertanto chiedeva di voler dichiarare la cessata materia del contendere e che venissero compensate le spese di lite.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Infatti, la Soget s.p.a., pur avendo dato atto di avere provveduto ad annullamento in autotutela, non allegava il provvedimento di sgravio.
Pertanto, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio, dovendosi valutare il merito.
La convenuta non ha in alcun modo controdedotto alle censure avanzate dalla difesa del ricorrente, sostanzialmente prestando acquiescenza.
Inoltre, deve ritenersi che abbia aderito nel merito, visto quell'inciso (“a seguito di opportuni controlli”) inserito nelle controdeduzioni e volto a rappresentare di avere proceduto a sgravio.
Pertanto, il ricorso va accolto e l'atto impugnato, di conseguenza, annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado accoglie il ricorso. Condanna la Soget s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 143,00. Nulla per il Comune di Vibo
Valentia, non costituito in giudizio. Vibo Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara Amerio