Decreto cautelare 15 luglio 2021
Sentenza 17 dicembre 2021
Accoglimento
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 15/07/2021, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2021
N. 00713/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 713 del 2021, proposto da
RA MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Dalla Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;
nei confronti
UL MA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
- del Decreto AOODRVE prot. n. 1084 del 5 maggio 2021, col quale il Dirigente del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza ha disposto l'esclusione della ricorrente dal concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 “ Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ”;
- del Decreto Dipartimentale n. 783 dell'8 luglio 2020 “ Modifiche ed integrazioni al Decreto 23 aprile 2020, n. 510 ” relativamente alla procedura per mancanza del requisito di cui all' “ art. 2, comma 1, lettera a) e b), comma 2, del D.D. 510/2020 previsto dall'art. 2, comma 6 del citato Decreto Dipartimentale n. 510/2020 e Decreto Dipartimentale n. 783/2020 ”;
- di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, siccome lesivo della posizione della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'articolo 56 cod. proc. amm., con cui la ricorrente chiede la sospensione del provvedimento di esclusione dalla procedura straordinaria di cui all’oggetto;
Rilevato in particolare che la domanda insiste sulla necessità di una misura cautelare che “ consenta alla ricorrente (attualmente con contratto a tempo determinato prossimo alla scadenza e per il futuro priva di occupazione) di poter lavorare soprattutto in considerazione dell’avvio del corrente anno scolastico ”, senza peraltro prospettare una situazione di estrema gravità e urgenza che - ai sensi del richiamato articolo 56 - non consente di attendere la prima camera di consiglio utile per la trattazione della domanda con il contraddittorio tra le parti;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di misura cautelare monocratica;
P.Q.M.
Respinge la domanda e fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio dell’8 settembre 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 15 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO