Articolo 14 della Legge 14 ottobre 1999, n. 362
Articolo 13
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4 novembre 1999
Art. 14. (Confezioni di specialita' medicinali in carattere Braille) 1. Fermo restando l'obbligo per le aziende farmaceutiche di mettere in produzione, a partire dal 1 gennaio 1998, confezioni di specialita' medicinali conformi al disposto dell' articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' consentito fino al 31 dicembre 1999 l'impiego non esclusivo di materiale di confezionamento privo delle indicazioni in caratteri Braille.
Nota all' art. 14 :
- L' articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:
"Art. 1. (Misure in materia di sanita' , pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza). (Omissis).
31. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati nella classe a) di cui all' articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , devono essere riportati in caratteri "Braille", in quanto compatibili con la dimensione della confezione, il nome commerciale del prodotto e un eventuale segnale di allarme che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni messe in commercio a partire dal 1› gennaio 1998".
Entrata in vigore il 4 novembre 1999