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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 846/2024 V.G.
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Il Magistrato designato dal Presidente
Giudice Ausiliario
(L. n. 89/2001, mod. dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. 134/2012 e succ. mod.)
DECRETO
Esaminati gli atti del procedimento suddetto, e letto il ricorso ex art. 3
Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), depositato in data 14.10.2024, nell'interesse della SI.ra , nata a [...] il [...] Parte_1
ed ivi residente in [...] (C.F.: C.F._1
), elettivamente domiciliata in Catania, Via V. Brancati, n. 12,
[...]
presso lo studio dell'Avv. Fabio Pelleriti (C.F.: ), CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende, in forza di procura in atti (proc. N. 846/2024
V.G. di questo Ufficio);
premessa la competenza per territorio di questo Ufficio, essendo stato il procedimento presupposto trattato in primo e unico grado dinanzi il
Tribunale del Lavoro di Catania (iscritto al N.R.G. 494/2017);
ritenuto che la domanda indennitaria risulta correttamente e tempestivamente proposta nei confronti del , Controparte_1
atteso che il predetto procedimento è stato celebrato innanzi al Giudice
Ordinario;
constatato che detto giudizio ha avuto inizio, per i fini che qui interessano, nel primo grado e unico grado, con il ricorso depositato in data 18.01.2017
e si è concluso con sentenza n. 4251/2023 del Tribunale del Lavoro di
Catania, pubblicata il 24.10.2023 (passata in giudicato, come da
1 attestazione rilasciata dalla cancelleria il 20.05.2024), per la durata complessiva di anni 6 e mesi 9;
ritenuto che, detraendo dalla suddetta durata complessiva del processo il periodo di pendenza comunque giustificato (pari ad anni tre per il primo grado ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della L. n. 89/01), si perviene a un c.d. ritardo complessivo del giudizio di anni 3 e mesi 9, sicché essendo la frazione di anno superiore a 6 mesi, l'indennizzo va rapportato alla durata di anni quattro;
ritenuto che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 quinquies del citato art. 2 bis;
ritenuto che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 septies del citato art. 2 bis;
valutata la natura del caso, l'oggetto del procedimento, valutato il comportamento di tutti i soggetti chiamati a concorrere alla definizione del procedimento;
ritenuto, pertanto, che nel caso in esame, tenuto conto di quanto sopra, dell'oggetto della controversia e della natura degli interessi coinvolti, la liquidazione può essere operata ai sensi dell'art. 2056 c.c. secondo il valore di € 400,00 ad anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
ritenuto quindi di liquidare la somma di € 1.600,00 per anni 4 di ritardo;
ritenuto che spettano gli interessi legali dalla domanda al soddisfo (Cass.
Sez. I 25.11.2011 n. 24962), mentre in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata
(Cassazione Civile, Sez. I, 05.09.2011, n. 18150);
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento.
2 INGIUNGE
al , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, il pagamento, senza dilazione, in favore della SI.ra , Parte_1
della somma di € 1.600,00, a titolo di equa riparazione in relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e le spese della presente procedura, liquidate in € 500,00, di cui
€ 27,00 per spese ed € 473,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali forfettarie 15% ex L.P.
AUTORIZZA
in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
MANDA
alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della L. 89/2001 e succ. modifiche.
Catania li 11.03.2025 Il Magistrato designato
Giudice Ausiliario
Dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca
3
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Il Magistrato designato dal Presidente
Giudice Ausiliario
(L. n. 89/2001, mod. dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. 134/2012 e succ. mod.)
DECRETO
Esaminati gli atti del procedimento suddetto, e letto il ricorso ex art. 3
Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), depositato in data 14.10.2024, nell'interesse della SI.ra , nata a [...] il [...] Parte_1
ed ivi residente in [...] (C.F.: C.F._1
), elettivamente domiciliata in Catania, Via V. Brancati, n. 12,
[...]
presso lo studio dell'Avv. Fabio Pelleriti (C.F.: ), CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende, in forza di procura in atti (proc. N. 846/2024
V.G. di questo Ufficio);
premessa la competenza per territorio di questo Ufficio, essendo stato il procedimento presupposto trattato in primo e unico grado dinanzi il
Tribunale del Lavoro di Catania (iscritto al N.R.G. 494/2017);
ritenuto che la domanda indennitaria risulta correttamente e tempestivamente proposta nei confronti del , Controparte_1
atteso che il predetto procedimento è stato celebrato innanzi al Giudice
Ordinario;
constatato che detto giudizio ha avuto inizio, per i fini che qui interessano, nel primo grado e unico grado, con il ricorso depositato in data 18.01.2017
e si è concluso con sentenza n. 4251/2023 del Tribunale del Lavoro di
Catania, pubblicata il 24.10.2023 (passata in giudicato, come da
1 attestazione rilasciata dalla cancelleria il 20.05.2024), per la durata complessiva di anni 6 e mesi 9;
ritenuto che, detraendo dalla suddetta durata complessiva del processo il periodo di pendenza comunque giustificato (pari ad anni tre per il primo grado ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della L. n. 89/01), si perviene a un c.d. ritardo complessivo del giudizio di anni 3 e mesi 9, sicché essendo la frazione di anno superiore a 6 mesi, l'indennizzo va rapportato alla durata di anni quattro;
ritenuto che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 quinquies del citato art. 2 bis;
ritenuto che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 septies del citato art. 2 bis;
valutata la natura del caso, l'oggetto del procedimento, valutato il comportamento di tutti i soggetti chiamati a concorrere alla definizione del procedimento;
ritenuto, pertanto, che nel caso in esame, tenuto conto di quanto sopra, dell'oggetto della controversia e della natura degli interessi coinvolti, la liquidazione può essere operata ai sensi dell'art. 2056 c.c. secondo il valore di € 400,00 ad anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
ritenuto quindi di liquidare la somma di € 1.600,00 per anni 4 di ritardo;
ritenuto che spettano gli interessi legali dalla domanda al soddisfo (Cass.
Sez. I 25.11.2011 n. 24962), mentre in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata
(Cassazione Civile, Sez. I, 05.09.2011, n. 18150);
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento.
2 INGIUNGE
al , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, il pagamento, senza dilazione, in favore della SI.ra , Parte_1
della somma di € 1.600,00, a titolo di equa riparazione in relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e le spese della presente procedura, liquidate in € 500,00, di cui
€ 27,00 per spese ed € 473,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali forfettarie 15% ex L.P.
AUTORIZZA
in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
MANDA
alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della L. 89/2001 e succ. modifiche.
Catania li 11.03.2025 Il Magistrato designato
Giudice Ausiliario
Dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca
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