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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12758 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 38122/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 16.7.2025 e vertente TRA
, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Grilletto Parte_1
APPELLANTE
E avv. PI TR, in giudizio personalmente ex art. 86 cpc
APPELLATA
NONCHE'
CP_1
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2644/2023 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note e art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 In primo grado, l'avv. PI ha convenuto in giudizio l' e esponendo che: CP_2 CP_1
- in data 7.12.2021 l' le aveva notificato una proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR CP_2
602/1973, evidenziando un credito di euro 127,20,a fronte di un debito, in capo alla medesima, di euro 21.653,06, di cui alle cartelle indicate dall'Agente, tra cui le seguenti - asseritamente relative a contravvenzioni al Codice della Starda ed a sanzioni amministrative (per complessivi euro 3.675,76, recanti, quale ente creditore, - mai notificate: CP_1
cartella di pagamento nr. 097 2015 0165439806 000;
cartella di pagamento nr. 097 2016 0143906443 000;
cartella di pagamento nr. 097 2017 0127810853 000;
cartella di pagamento nr. 097 2017 0264734349 000;
cartella di pagamento nr. 097 2019 0026515724 000.
1 A fondamento dell'opposizione ha argomentato:
- l'omessa notificazione delle cartelle opposte e degli atti prodromici, con conseguente estinzione del potere sanzionatorio e prescrizione;
- l'illegittimità dell'applicazione delle maggiorazioni previste dall'art 27 comma 6 della L. 689/81
- la decadenza per omessa notifica della cartella di pagamento in violazione dell'art. 25 DPR 602/73:
- il difetto di sottoscrizione e motivazione del ruolo, oltre alla mancanza degli elementi essenziali, in violazione degli articoli 12 DPR 602/73, 1 DM 321/ 3 L. n. 241/1990 e 6 e 7 L. n. 212/2000:
- la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
- la carenza di potere di firma del dirigente che aveva firmato gli avvisi di accecamento ed il ruolo.
Su tali presupposti, ha chiesto di dichiarare l'inefficacia delle cartelle di pagamento nn. 097 2015
0165439806 000, 097 2016 0143906443 000, 097 2017 0127810853 000, 097 2017 0264734349 000
e n. 097 2019 0026515724 000.
1.2 Costituitesi le controparti, il giudice di Pace, con la sentenza gravata, ha accolto l'opposizione, affermando l'intervenuta prescrizione.
1.3 L ha appellato la sentenza, sostenendone l'erroneità, e ciò in quanto, a fronte della corretta CP_2 notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, quest'ultima non poteva ritenersi maturata.
1.4 L'avv. PI ha chiesto di respingere l'appello, richiamando gli ulteriori motivi di opposizione rimasti assorbiti, tra cui quello relativo alla mancata notifica degli atti presupposti.
1.5 è rimata contumace in grado di appello. CP_1
2. Sull'appello
Parte appellante chiede la riforma della sentenza, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia delle cartelle di pagamento sub judice, per intervenuta prescrizione.
Premesso che rimane inapplicabile l'art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973 - visto che la causa ha avuto origine non in ragione di una mera visura presso l'agente per la riscossione, bensì in relazione alla notifica di una proposta di compensazione - sebbene sussistano, come evidenziato da parte appellante, atti interruttivi della prescrizione, la sentenza, benché per motivazioni da correggersi, deve essere confermata per i motivi che seguono:
- va premesso che il credito portato nelle cartelle di pagamento non è relativo a sanzioni amministrative per infrazione al codice della strada, bensì al credito relativo alla quota di contribuzione per la refezione scolastica per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017 (come evidenziato, già in primo grado, dall' ); CP_2
- nel primo grado di giudizio, con argomentazione ribadita in grado di appello, l'opponente aveva sottolineato di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti (i cui estremi risultano
2 indicati nell'estratto di ruolo depositato dall'agente per la riscossione) ma sia l'agente per la riscossione e sia l'ente creditore (quest'ultimo costituito in primo grado e contumace in grado d'appello) nulla hanno argomentato né documentato al riguardo;
- non essendo stati depositati gli atti presupposti, né essendo stata documentata la loro notifica, tale nullità si ripercuote sull'atto successivo (cartelle di pagamento).
Tanto basta a confermare la statuizione di primo grado, sebbene con motivazione così integrata.
3. Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità e dell'assenza di fase istruttoria.
Spese irripetibili nei rapporti con rimasta contumace. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello, Parte_1
a favore di PI TR, che liquida in 1.100,00 euro per compensi, oltre spese generali, Iva e Cassa;
3) dichiara irripetibili le spese del grado nei rapporti con CP_1
Roma, 8.9.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 38122/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 16.7.2025 e vertente TRA
, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Grilletto Parte_1
APPELLANTE
E avv. PI TR, in giudizio personalmente ex art. 86 cpc
APPELLATA
NONCHE'
CP_1
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2644/2023 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note e art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 In primo grado, l'avv. PI ha convenuto in giudizio l' e esponendo che: CP_2 CP_1
- in data 7.12.2021 l' le aveva notificato una proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR CP_2
602/1973, evidenziando un credito di euro 127,20,a fronte di un debito, in capo alla medesima, di euro 21.653,06, di cui alle cartelle indicate dall'Agente, tra cui le seguenti - asseritamente relative a contravvenzioni al Codice della Starda ed a sanzioni amministrative (per complessivi euro 3.675,76, recanti, quale ente creditore, - mai notificate: CP_1
cartella di pagamento nr. 097 2015 0165439806 000;
cartella di pagamento nr. 097 2016 0143906443 000;
cartella di pagamento nr. 097 2017 0127810853 000;
cartella di pagamento nr. 097 2017 0264734349 000;
cartella di pagamento nr. 097 2019 0026515724 000.
1 A fondamento dell'opposizione ha argomentato:
- l'omessa notificazione delle cartelle opposte e degli atti prodromici, con conseguente estinzione del potere sanzionatorio e prescrizione;
- l'illegittimità dell'applicazione delle maggiorazioni previste dall'art 27 comma 6 della L. 689/81
- la decadenza per omessa notifica della cartella di pagamento in violazione dell'art. 25 DPR 602/73:
- il difetto di sottoscrizione e motivazione del ruolo, oltre alla mancanza degli elementi essenziali, in violazione degli articoli 12 DPR 602/73, 1 DM 321/ 3 L. n. 241/1990 e 6 e 7 L. n. 212/2000:
- la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
- la carenza di potere di firma del dirigente che aveva firmato gli avvisi di accecamento ed il ruolo.
Su tali presupposti, ha chiesto di dichiarare l'inefficacia delle cartelle di pagamento nn. 097 2015
0165439806 000, 097 2016 0143906443 000, 097 2017 0127810853 000, 097 2017 0264734349 000
e n. 097 2019 0026515724 000.
1.2 Costituitesi le controparti, il giudice di Pace, con la sentenza gravata, ha accolto l'opposizione, affermando l'intervenuta prescrizione.
1.3 L ha appellato la sentenza, sostenendone l'erroneità, e ciò in quanto, a fronte della corretta CP_2 notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, quest'ultima non poteva ritenersi maturata.
1.4 L'avv. PI ha chiesto di respingere l'appello, richiamando gli ulteriori motivi di opposizione rimasti assorbiti, tra cui quello relativo alla mancata notifica degli atti presupposti.
1.5 è rimata contumace in grado di appello. CP_1
2. Sull'appello
Parte appellante chiede la riforma della sentenza, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia delle cartelle di pagamento sub judice, per intervenuta prescrizione.
Premesso che rimane inapplicabile l'art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973 - visto che la causa ha avuto origine non in ragione di una mera visura presso l'agente per la riscossione, bensì in relazione alla notifica di una proposta di compensazione - sebbene sussistano, come evidenziato da parte appellante, atti interruttivi della prescrizione, la sentenza, benché per motivazioni da correggersi, deve essere confermata per i motivi che seguono:
- va premesso che il credito portato nelle cartelle di pagamento non è relativo a sanzioni amministrative per infrazione al codice della strada, bensì al credito relativo alla quota di contribuzione per la refezione scolastica per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017 (come evidenziato, già in primo grado, dall' ); CP_2
- nel primo grado di giudizio, con argomentazione ribadita in grado di appello, l'opponente aveva sottolineato di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti (i cui estremi risultano
2 indicati nell'estratto di ruolo depositato dall'agente per la riscossione) ma sia l'agente per la riscossione e sia l'ente creditore (quest'ultimo costituito in primo grado e contumace in grado d'appello) nulla hanno argomentato né documentato al riguardo;
- non essendo stati depositati gli atti presupposti, né essendo stata documentata la loro notifica, tale nullità si ripercuote sull'atto successivo (cartelle di pagamento).
Tanto basta a confermare la statuizione di primo grado, sebbene con motivazione così integrata.
3. Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità e dell'assenza di fase istruttoria.
Spese irripetibili nei rapporti con rimasta contumace. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello, Parte_1
a favore di PI TR, che liquida in 1.100,00 euro per compensi, oltre spese generali, Iva e Cassa;
3) dichiara irripetibili le spese del grado nei rapporti con CP_1
Roma, 8.9.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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