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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/07/2025, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Lidia Greco Presidente dott. Sonia Di Gesu Giudice dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 15524/19 R.G. promossa da:
, nato ad [...], il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia
n.302, presso lo studio dell'Avv. Luigi Angelo Musumeci, dal quale è rappresentato e difeso;
RICORRENTE nei confronti di
, nata ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Giarre (CT), via Carolina
268, presso lo studio dell'avv. Alfio Raciti, C.F. che la rappresenta e C.F._3 difende;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 10.03.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.10.2019, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.09.1985 con Controparte_1
1 trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Acicastello (CT), reg. dell'anno 1985, atto n.
38, p. II, serie A.
Riferiva che dalla loro unione sono nati i figli (CT 09.07.1986) e (CT 29.09.1988), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il ricorrente esponeva che in data 02.12.2014, con ricorso congiunto entrambi chiedevano la separazione consensuale, omologata dal Tribunale Civile di Catania con decreto n. 144/2016 del
18.02.2016 nel procedimento iscritto al n. 17876/2014. L'accordo omologato prevedeva l'obbligo a carico del ricorrente di versare mensilmente un assegno di mantenimento in favore della , CP_1 quantificato in € 250,00 mensili.
Poiché nelle more non si era ripristinata l'affectio maritalis tra i coniugi, adiva l'intestato Pt_1
Tribunale, chiedendo di pronunciarne il divorzio con revisione degli accordi di omologa, evidenziando di aver instaurato una nuova convivenza, dalla quale nell'anno 2015 è nata un'altra figlia;
evidenziava, altresì, che le parti del giudizio con scrittura privata del 06.08.2014, in seguito alla cessione delle rispettive quote dell'immobile sito in Santa Venerina (CT), stabilivano che il corrispettivo fosse integralmente destinato alla , la quale, per effetto di tale disposizione, CP_1 percepiva la somma di euro 40.000,00 (quarantamila); infine evidenziava che non sussistevano in capo alla motivi ostativi per reperire un'occupazione. CP_1
costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio avanzata dal ricorrente, tenuto conto che dal 18.02.2016 (data dell'omologazione della separazione consensuale) i due coniugi non si sono più riconciliati;
tuttavia, contestava la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento avanzata dal , rilevando che Pt_1 questi era rimasto inadempiente agli obblighi di versamento, tanto che aveva dovuto intraprendere iniziative esecutive, e inoltre facendo rilevare di essere disoccupata e di vivere con l'aiuto economico della propria genitrice e della figlia . Per_2
specificava di non aver potuto reperire alcuna attività lavorativa, e di avere quindi CP_1 sottoscritto nel 2020 il patto di servizio personalizzato, dando la propria disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego di Giarre. Pertanto, la resistente concludeva chiedendo, in via preliminare, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 28.09.1985, e nel merito di rigettare la richiesta di revoca o modifica dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore, da confermare anche in sede di divorzio (domanda da qualificarsi in questa sede come domanda di assegno divorzile).
2 All'udienza Presidenziale del 28.10.2020, esperito il tentativo di conciliazione e preso atto dell'impossibilità di giungere ad un accordo tra le parti, nominato il relatore, il Presidente fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Transitata la causa per gli adempimenti istruttori, all'udienza del 21.12.22 si procedeva all'audizione della teste figlia dei coniugi, la quale dichiarava “è vero, la signora si è Testimone_1 CP_1 sempre dedicata a noi, ai suoi figli ed al suo ex marito” e che “è vero. È capitato che io, mio marito, oppure mia nonna abbiamo aiutato mia madre, con somme di denaro”.
Nelle more del procedimento deduceva l'aggravarsi del suo stato di salute, in relazione ad Pt_1 una patologia cardiologica, circostanza rilevata anche all'udienza del 18.12.2024, in cui su richiesta di parte, il G.I. autorizzava il ricorrente a rinnovare il deposito della documentazione ex l. 104 attestante l'invalidità lavorativa dello stesso e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.03.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi a quelle formulate in seno ai propri scritti introduttivi e alle memorie depositate, il G.I. poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che sussistono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970,
n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il prescritto Parte_1 Controparte_1 periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della omologa della separazione, pronunciata in data 18.02.2016.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, quanto alla richiesta della resistente di confermare l'assegno di mantenimento nella stessa misura di quello previsto in sede di separazione, questa va qualificata come domanda di assegno divorzile, in merito alla quale vanno richiamati i principi consolidati espressi dalla Corte di
Cassazione, da applicare al caso concreto.
Difatti, con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve
3 attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In particolare, nel recente intervento nomofilattico i giudici di legittimità hanno abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, sancendo il principio di pari ordinazione degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, al fine di pervenire ad un giudizio di adeguatezza dei mezzi al momento dello scioglimento del matrimonio che tenga conto delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, del sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, della durata del matrimonio (quale fattore cruciale nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune o individuale di uno dei coniugi), nonché delle effettive esperienze professionali. In tale contesto, il richiamo all'attualità va orientato alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, in linea con il principio solidaristico di matrice costituzionale. Secondo la Suprema Corte:
“L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte
4 dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto”.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve procedere ad un doppio accertamento: in primo luogo deve accertare, anche avvalendosi di poteri officiosi, se sussista una sperequazione reddituale tra i coniugi;
una volta constatata la sussistenza di un divario economico, deve verificare quali siano state le ragioni che l'hanno provocato, verificando, in particolare, se lo squilibrio sia conseguenza di una scelta adottata dai coniugi in costanza di matrimonio in virtù della quale il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia. L'accertamento delle ragioni che hanno provocato il divario è demandato all'iniziativa probatoria della parte, su cui grava l'onere di allegare e dimostrare quale sia stato il ruolo endofamiliare svolto nel contesto coniugale e ciò allo scopo di evitare, per un verso, rendite parassitarie e, per altro verso, rendite di posizione provocate anche grazie al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Nel caso in esame, dall'istruttoria non è emerso un divario economico tra le parti, e quindi non sussistono i presupposti legittimanti la corresponsione dell'assegno divorzile come specificati dalle
Sezioni Unite;
il ricorrente, un tempo bracciante agricolo con busta paga di 800/900 euro, non pare godere di sostanze particolarmente rilevanti rispetto alla coniuge, che oltretutto ha percepito l'intera somma derivante dalla vendita della casa coniugale (40.000,00 euro); né è emerso dall'esito dell'istruttoria e dalla prova per testi richiesta dalla resistente che la stessa abbia sacrificato in costanza di matrimonio le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia, poiché il dedicarsi ai figli e al coniuge è un fatto di per sé neutro, se non accompagnato alla concreta perdita di chances professionali, da allegare e provare.
La domanda di assegno divorzile deve quindi essere rigettata, difettandone i presupposti;
inoltre, il ricorrente ha provato di aver avuto un infarto in data 10.03.2022 e di avere subito un'angioplastica nel 2023 (cfr. documentazione medica in atti), sicchè l' gli ha riconosciuto un'invalidità lieve;
CP_2 tale circostanza va certamente valutata ai fini della revoca dell'assegno di separazione, richiesta dal in seno al ricorso introduttivo, domanda che va accolta a decorrere dall'aprile 2022. Pt_1
Infine, in merito alla domanda avanzata dal di riconoscere l'importo di Euro 20.000,00 Pt_1 satisfattivo delle pretese di mantenimento avanzate dalla resistente almeno sino all'agosto 2021, si rileva che tale domanda non forma oggetto del presente giudizio, attenendo alla fase esecutiva del titolo derivante dall'omologa della separazione.
Infine, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
5 Il Tribunale Civile di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 15524/19 R.G., così statuisce:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in data 28.09.1985, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Controparte_1
Acicastello (CT), reg. dell'anno 1985, atto n. 38, p. II, serie A.
- Ordina all'ufficiale di stato di civile del Comune di Acicastello (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
- Revoca l'assegno di mantenimento disposto in sede di omologa della separazione a far data dall'1.04.2022;
- Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania, il 27.06.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
Lidia Greco
Il Giudice rel.
Mariaconcetta Gennaro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Lidia Greco Presidente dott. Sonia Di Gesu Giudice dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 15524/19 R.G. promossa da:
, nato ad [...], il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia
n.302, presso lo studio dell'Avv. Luigi Angelo Musumeci, dal quale è rappresentato e difeso;
RICORRENTE nei confronti di
, nata ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Giarre (CT), via Carolina
268, presso lo studio dell'avv. Alfio Raciti, C.F. che la rappresenta e C.F._3 difende;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 10.03.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.10.2019, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.09.1985 con Controparte_1
1 trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Acicastello (CT), reg. dell'anno 1985, atto n.
38, p. II, serie A.
Riferiva che dalla loro unione sono nati i figli (CT 09.07.1986) e (CT 29.09.1988), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il ricorrente esponeva che in data 02.12.2014, con ricorso congiunto entrambi chiedevano la separazione consensuale, omologata dal Tribunale Civile di Catania con decreto n. 144/2016 del
18.02.2016 nel procedimento iscritto al n. 17876/2014. L'accordo omologato prevedeva l'obbligo a carico del ricorrente di versare mensilmente un assegno di mantenimento in favore della , CP_1 quantificato in € 250,00 mensili.
Poiché nelle more non si era ripristinata l'affectio maritalis tra i coniugi, adiva l'intestato Pt_1
Tribunale, chiedendo di pronunciarne il divorzio con revisione degli accordi di omologa, evidenziando di aver instaurato una nuova convivenza, dalla quale nell'anno 2015 è nata un'altra figlia;
evidenziava, altresì, che le parti del giudizio con scrittura privata del 06.08.2014, in seguito alla cessione delle rispettive quote dell'immobile sito in Santa Venerina (CT), stabilivano che il corrispettivo fosse integralmente destinato alla , la quale, per effetto di tale disposizione, CP_1 percepiva la somma di euro 40.000,00 (quarantamila); infine evidenziava che non sussistevano in capo alla motivi ostativi per reperire un'occupazione. CP_1
costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio avanzata dal ricorrente, tenuto conto che dal 18.02.2016 (data dell'omologazione della separazione consensuale) i due coniugi non si sono più riconciliati;
tuttavia, contestava la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento avanzata dal , rilevando che Pt_1 questi era rimasto inadempiente agli obblighi di versamento, tanto che aveva dovuto intraprendere iniziative esecutive, e inoltre facendo rilevare di essere disoccupata e di vivere con l'aiuto economico della propria genitrice e della figlia . Per_2
specificava di non aver potuto reperire alcuna attività lavorativa, e di avere quindi CP_1 sottoscritto nel 2020 il patto di servizio personalizzato, dando la propria disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego di Giarre. Pertanto, la resistente concludeva chiedendo, in via preliminare, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 28.09.1985, e nel merito di rigettare la richiesta di revoca o modifica dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore, da confermare anche in sede di divorzio (domanda da qualificarsi in questa sede come domanda di assegno divorzile).
2 All'udienza Presidenziale del 28.10.2020, esperito il tentativo di conciliazione e preso atto dell'impossibilità di giungere ad un accordo tra le parti, nominato il relatore, il Presidente fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Transitata la causa per gli adempimenti istruttori, all'udienza del 21.12.22 si procedeva all'audizione della teste figlia dei coniugi, la quale dichiarava “è vero, la signora si è Testimone_1 CP_1 sempre dedicata a noi, ai suoi figli ed al suo ex marito” e che “è vero. È capitato che io, mio marito, oppure mia nonna abbiamo aiutato mia madre, con somme di denaro”.
Nelle more del procedimento deduceva l'aggravarsi del suo stato di salute, in relazione ad Pt_1 una patologia cardiologica, circostanza rilevata anche all'udienza del 18.12.2024, in cui su richiesta di parte, il G.I. autorizzava il ricorrente a rinnovare il deposito della documentazione ex l. 104 attestante l'invalidità lavorativa dello stesso e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.03.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi a quelle formulate in seno ai propri scritti introduttivi e alle memorie depositate, il G.I. poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che sussistono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970,
n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il prescritto Parte_1 Controparte_1 periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della omologa della separazione, pronunciata in data 18.02.2016.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, quanto alla richiesta della resistente di confermare l'assegno di mantenimento nella stessa misura di quello previsto in sede di separazione, questa va qualificata come domanda di assegno divorzile, in merito alla quale vanno richiamati i principi consolidati espressi dalla Corte di
Cassazione, da applicare al caso concreto.
Difatti, con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve
3 attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In particolare, nel recente intervento nomofilattico i giudici di legittimità hanno abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, sancendo il principio di pari ordinazione degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, al fine di pervenire ad un giudizio di adeguatezza dei mezzi al momento dello scioglimento del matrimonio che tenga conto delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, del sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, della durata del matrimonio (quale fattore cruciale nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune o individuale di uno dei coniugi), nonché delle effettive esperienze professionali. In tale contesto, il richiamo all'attualità va orientato alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, in linea con il principio solidaristico di matrice costituzionale. Secondo la Suprema Corte:
“L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte
4 dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto”.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve procedere ad un doppio accertamento: in primo luogo deve accertare, anche avvalendosi di poteri officiosi, se sussista una sperequazione reddituale tra i coniugi;
una volta constatata la sussistenza di un divario economico, deve verificare quali siano state le ragioni che l'hanno provocato, verificando, in particolare, se lo squilibrio sia conseguenza di una scelta adottata dai coniugi in costanza di matrimonio in virtù della quale il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia. L'accertamento delle ragioni che hanno provocato il divario è demandato all'iniziativa probatoria della parte, su cui grava l'onere di allegare e dimostrare quale sia stato il ruolo endofamiliare svolto nel contesto coniugale e ciò allo scopo di evitare, per un verso, rendite parassitarie e, per altro verso, rendite di posizione provocate anche grazie al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Nel caso in esame, dall'istruttoria non è emerso un divario economico tra le parti, e quindi non sussistono i presupposti legittimanti la corresponsione dell'assegno divorzile come specificati dalle
Sezioni Unite;
il ricorrente, un tempo bracciante agricolo con busta paga di 800/900 euro, non pare godere di sostanze particolarmente rilevanti rispetto alla coniuge, che oltretutto ha percepito l'intera somma derivante dalla vendita della casa coniugale (40.000,00 euro); né è emerso dall'esito dell'istruttoria e dalla prova per testi richiesta dalla resistente che la stessa abbia sacrificato in costanza di matrimonio le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia, poiché il dedicarsi ai figli e al coniuge è un fatto di per sé neutro, se non accompagnato alla concreta perdita di chances professionali, da allegare e provare.
La domanda di assegno divorzile deve quindi essere rigettata, difettandone i presupposti;
inoltre, il ricorrente ha provato di aver avuto un infarto in data 10.03.2022 e di avere subito un'angioplastica nel 2023 (cfr. documentazione medica in atti), sicchè l' gli ha riconosciuto un'invalidità lieve;
CP_2 tale circostanza va certamente valutata ai fini della revoca dell'assegno di separazione, richiesta dal in seno al ricorso introduttivo, domanda che va accolta a decorrere dall'aprile 2022. Pt_1
Infine, in merito alla domanda avanzata dal di riconoscere l'importo di Euro 20.000,00 Pt_1 satisfattivo delle pretese di mantenimento avanzate dalla resistente almeno sino all'agosto 2021, si rileva che tale domanda non forma oggetto del presente giudizio, attenendo alla fase esecutiva del titolo derivante dall'omologa della separazione.
Infine, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
5 Il Tribunale Civile di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 15524/19 R.G., così statuisce:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in data 28.09.1985, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Controparte_1
Acicastello (CT), reg. dell'anno 1985, atto n. 38, p. II, serie A.
- Ordina all'ufficiale di stato di civile del Comune di Acicastello (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
- Revoca l'assegno di mantenimento disposto in sede di omologa della separazione a far data dall'1.04.2022;
- Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania, il 27.06.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
Lidia Greco
Il Giudice rel.
Mariaconcetta Gennaro
6