Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RG 4616 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 4616 2024 r.g.
tra
rappresentato e difeso dall'avv. LAZZARETTO EMANUELE MARIA Parte_1
E
CP_1
Oggi 04/03/2025 ad ore 9:42 innanzi al giudice dott.ssa Stefania Caparello, sono comparsi:
Per l'avv. LAZZARETTO EMANUELE MARIA oggi sost. dall'avv. SILVIA Parte_1
VALLE
Per nessuno CP_1
E' poi presente per la pratica forense la dott.ssa Persona_1
L'avv. Valle si richiama integralmente agli atti già depositati chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo come da foglio di precisazione depositato in pct.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 10:30, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Caparello all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 06/11/2024 al n. 4616 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2024 promossa da
) con l'avv. LAZZARETTO EMANUELE Parte_1 C.F._1
MARIA ) elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
C.F._2
- RICORRENTE- contro
) CP_1 C.F._3
- RESISTENTE contumace–
avente ad oggetto: cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna e che si ritrascrivono
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
In via cautelare, ex art. 30 L. 392/1978, alla prima udienza disporre con ordinanza il rilascio immediato libero di persone e vuoto di cose, fissando conseguentemente la data di esecuzione, a favore di da parte di dell'immobile sito in Comune di Thiene (VI), Parte_1 CP_1
Via Raffaello n. 99 con annesso garage, così catastalmente identificati: Comune di Thiene (VI), foglio 21, mappale n. 170 sub 8, cat. A3 e mappale n. 170 sub 24, cat. C6, dando gli ulteriori provvedimenti per la prosecuzione del giudizio. Nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di locazione a uso abitativo dell'unità immobiliare sita in Comune di Thiene (VI), Via Raffaello n. 99 con annesso garage, così catastalmente identificati: Comune di Thiene (VI), foglio 21, mappale n. 170 sub 8, cat. A3 e mappale n. 170 sub 24, cat. C6, sottoscritto tra le parti in data 15.10.2019, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa (VI), in data 21.10.2019, al n. 5742 - serie 3T, è cessato alla data del 14.10.2023 per finita locazione, avendo Parte_1
legittimamente esercitato la facoltà̀ di diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza ai sensi dell'art. 3 L. 431/1998 con conseguente risoluzione del contratto di locazione inter partes.
Condannare (C.F. ), nato a [...], il CP_1 CodiceFiscale_4
07.05.1966, residente a [...] a rilasciare immediatamente, fissando conseguentemente la data di esecuzione, libero di persone e vuoto di cose, nella piena disponibilità̀ dell'istante, l'immobile oggetto del contratto di locazione di cui sopra, sito in
Comune di Thiene (VI), Via Raffaello n. 99 con annesso garage, così catastalmente identificati:
Comune di Thiene (VI), foglio 21, mappale n. 170 sub 8, cat. A3 e mappale n. 170 sub 24, cat.
C6 in favore del ricorrente (C.F. ). Parte_1 CodiceFiscale_5
Condannare a corrispondere a la somma di euro 450,00 mensili o la CP_1 Parte_1
diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia per indennità di occupazione a far data dal 14.10.2023 e spese scadute sino all'effettivo rilascio, il tutto oltre agli interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. da ciascuna scadenza ed ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Condannare la parte resistente-convenuta all'integrale rifusione delle spese e competenze della presente causa con spese generali 15% su di essi ex art. 2, numero 2, D.M. 10 marzo 2014 n. 55
e successive modificazioni e integrazioni, oltre a IVA e CPA come per legge.
Con riserva di proporre separato giudizio per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio del bene locato.
In via istruttoria
A) Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero che nel gennaio 2023 ha chiesto a suo nonno di destinare a lei quale sua abitazione l'unità Parte_1 immobiliare sita in Comune di Thiene (VI), Via Raffaello n. 99 con annesso garage.
2. Vero che suo nonno le ha detto che avrebbe disdettato alla prima scadenza il contratto in locazione Parte_1 in essere sull'appartamento di cui al cap. 1).
3. Vero che suo nonno le ha detto che avrebbe a lei destinato a suo uso abitativo l'appartamento di cui Parte_1 al cap. 1).
Si indica quale teste su tutti i capitoli la sig.ra , nata a [...], il [...] e ivi residente in [...]
Zocco n. 13. Per parte resistente: contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, il sig. – sul presupposto per cui aveva concesso al sig. Parte_1
con contratto del 15/10/19, un appartamento in locazione, sito a Thiene, Via Raffaello CP_1
99; che il contratto era stato debitamente registrato e aveva una durata di quattro anni a decorrere dal 15/10/19 al 14/10/23; che con raccomandata a/r spedita il 5/4/23 aveva comunicato formale disdetta del contratto;
che il conduttore non aveva provveduto a rilasciare l'immobile – ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere ordinanza cautelare di rilascio dell'immobile e, nel merito, accertarsi che il contratto di locazione è cessato al 14/10/23 e, quindi, condannare CP_1 all'immediato rilascio dell'immobile e al pagamento di €450,00 a titolo di indennità di occupazione a far data dal 14/10/23 e fino all'effettivo rilascio.
Pur ritualmente notificato, il sig. non si è costituito e, pertanto, ne è stata dichiarata la CP_1
contumacia
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 4/3/25 parte ricorrente ha discusso le proprie linee argomentative e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il contratto sottoscritto tra le parti aveva una durata di quattro anni a decorrere dal 15/10/19 fino al
14/10/23 e, con raccomandata ricevuta il 5/4/23, è stata data rituale disdetta al fine di evitare il rinnovo del contratto in essere.
Ora, parte resistente è rimasta contumace e, pertanto, non sono state opposte ragioni ostative all'accoglimento del ricorso.
Fondata è, quindi, la domanda di accertamento del venir meno del contratto e del conseguente ordine di rilascio del bene immobile che deve avvenire immediatamente, stante il lasso di tempo frattanto decorso dalla avvenuta scadenza del contratto.
Quanto al pagamento dell'indennità di occupazione, la stessa è ovviamente dovuta in sostituzione del canone di locazione e ammonta a €450,00 mensili. Tale indennità di occupazione decorre dal
14/10/23 al rilascio. Sui singoli ratei sono poi dovuti gli interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. da ciascuna scadenza alla domanda giudiziale e da tale data al saldo ex art. 1284, IV comma, c.c.
Non accoglibile la domanda di condanna per spese scadute, in quanto generica. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico del resistente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa (5.201,00 – 26.000,00), parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
E' pertanto dovuta la somma di €1.700,00 di cui €460,00 per fase introduttiva, €389 per fase di studio e €851 per fase decisionale.
E' poi dovuta la somma di €221 per la mediazione stante il fatto che l'attività si è limitata alla mera attivazione e che la controparte non si è nemmeno presentata.
Non è dovuto l'aumento per i link ipertestuali perché non risulta che gli atti siano dotati di tali accessori.
Sono infine dovute le spese borsuali per €480,70.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto DICHIARA che il contratto siglato tra le parti è cessato al
14/10/23;
ORDINA a di rilasciare immediatamente l'immobile di causa libero da cose o persone;
CP_1
CONDANNA a versare a l'indennità di occupazione di €450,00 mensili CP_1 Parte_1
in sostituzione del canone di locazione dal 14/10/23 fino al rilascio oltre interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. da ciascuna scadenza alla domanda giudiziale e tale data al saldo ex art. 1284,
IV comma, c.c.;
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che liquida in €1.921,00 oltre CP_1 Parte_1
spese generali al 15%, Iva e CPA nonché €480,70 per spese esenti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Vicenza il 04/03/2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Caparello