Articolo 426 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 425Articolo 427
Versione
6 maggio 1952
Art. 426.
(Poteri del comandante di porto)


Nella formazione dell'equipaggio della nave, spetta esclusivamente al comandante del porto:
1) accertare che l'equipaggio comprenda il numero di marittimi di stato maggiore e di bassa forza, ritenuto indispensabile alla sicurezza della navigazione;
2) vigilare che sia garantita l'osservanza delle leggi sul lavoro applicabili ai marittimi e delle norme sulle condizioni per l'igiene e abitabilita' dei locali destinati all'equipaggio;
3) vigilare sull'osservanza delle tabelle di armamento stabilite, secondo i casi, dal ministero della marina mercantile o nei contratti collettivi d'arruolamento.
Ove non siano stabilite tabelle d'armamento, il comandante del porto, sentite le associazioni sindacali interessate, deve controllare cime la tabella proposta dall'armatore risponda, nella composizione numerica e qualitativa, alle esigenze dei servizi tecnici e complementari di bordo, in rapporto alle caratteristiche, alla destinazione e all'impiego della nave.
Il comandante dei porto ha facolta' di negare le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformita' alle norme di cui ai precedenti commi.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente