Sentenza 12 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2026REG.PROV.COLL.
N. 03327/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3327 del 2025, proposto da
Condominio Avvenire II, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Enrica Croci e CO Turrini Dertenois, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Savona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
DA HI, rappresentato e difeso dall'avvocato EN Avolio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 862 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di DA HI e del Comune di Savona;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. EN AD;
Si dà atto che gli avvocati Enrica Croci, CO Turrini Dertenois, Corrado Mauceri e EN Avolio hanno depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Condominio Avvenire II ha impugnato:
a) la concessione per occupazione permanente suolo pubblico n. 7 del 29 aprile 2019, prot. n. 29225, rilasciata dal Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive del Comune di Savona al Sig. DA HI, conosciuta dal Condominio grazie ad un accesso effettuato a seguito dell’affissione del relativo cartello in data 11 maggio 2019; b) ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quello impugnato, ivi espressamente inclusi: b.1) la comunicazione di avvenuto deposito della concessione prot. n. 29247, del 29 aprile 2019; b.2) la comunicazione del 16 aprile 2019 dell’Ufficio Suolo Pubblico del Comune di Savona; b.3) il parere reso dal Settore Lavori Pubblici ed Ambiente in data 2 aprile 2019, trasmesso con nota prot. n. 22525 di pari data; b.4) la comunicazione di avvio del procedimento dell’Ufficio Suolo Pubblico prot. n. 9821, dell’8 febbraio 2019; b.5) la comunicazione del Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici prot. n. 92797, del 27 dicembre 2018; b.6) la comunicazione della Polizia Municipale prot. n. 72721, dell’8 ottobre 2018.
Il Condominio ha poi impugnato con ricorso per motivi aggiunti:
a) la comunicazione del Comune di Savona, prot. n. 72995, del 30 ottobre 2019, a firma del Dirigente del Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi - Sportello Unico per l’Edilizia, trasmessa con PEC di pari data, con la quale è stata affermata la conformità urbanistica ed edilizia della SCIA presentata dal controinteressato il 19 aprile 2019 ed è stata respinta la segnalazione e diffida del Condominio ricorrente del 31 luglio 2019; b) ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quello impugnato, ivi espressamente inclusa, ove occorra, la comunicazione del Comune di Savona, prot. n. 57699, del 26 agosto 2019, a firma del Dirigente del Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi - Sportello Unico per l’Edilizia, trasmessa con PEC di pari data, con la quale è stata affermata la mancanza di elementi tali da giustificare azioni interdittive o di autotutela nei confronti della SCIA presentata dal controinteressato il 19 aprile 2019, ed è stato comunicato il responsabile del procedimento.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha respinto il ricorso con sentenza n. 862 del 2024, appellata dal Condominio per i seguenti motivi di diritto:
I) erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato l’esistenza della servitù pubblica sull’area oggetto di causa (secondo e terzo motivo di ricorso);
II) erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il primo mezzo di impugnazione;
III) erroneità della sentenza in merito ai motivi aggiunti.
Si sono costituiti per resistere all’appello il Sig. DA HI e il Comune di Savona.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dal Condominio Avvenire II per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 862 del 2024 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della concessione per occupazione permanente suolo pubblico n. 7 del 29 aprile 2019, rilasciata dal Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive del Comune di Savona al Sig. DA HI, ed atti connessi.
L’appellante Condominio “Avvenire II” afferma di essere proprietario di un’area antistante l’edificio condominiale e asservita allo stesso (in forza del par. 5, lett. a) della convenzione del 20 luglio 1959, versata in atti). Detta area è confinante, senza soluzione di continuità, con un’area di proprietà del Comune di Savona (identificata a catasto al foglio n. 69, mapp. nn. 381 e 382). Le due aree formano un tratto cieco di via Carducci.
Il 15 gennaio 2019 il Sig. HI DA, comproprietario, unitamente alla Signora Claudia Bicchi, di un immobile (in passato adibito a negozio, con due vetrine recanti i civici 17R e 19R, per la vendita e il noleggio di videogiochi, tavoli da biliardo, flipper e jukeboxe) situato al piano terreno del fabbricato in questione e prospiciente l’area di asserita proprietà condominiale (immobile, quello di proprietà del HI, identificato al foglio n. 69, mapp. n. 304, subalterno n. 3), ha presentato una richiesta di concessione per occupazione di suolo pubblico ad uso passo carrabile, finalizzata all’accesso per carico e scarico merci, ma (dichiaratamente) in vista di un mutamento di destinazione d’uso dell’immobile (da negozio (C1) ad autorimessa (C6)). Per la realizzazione dei lavori finalizzati a detto mutamento di destinazione d’uso il HI ha presentato S.C.I.A. in data 19 aprile 2019.
La richiesta di concessione è stata accolta con il provvedimento impugnato in primo grado (concessione n. 7 del 29 aprile 2019, prot. n. 29225) sul presupposto che l’area in questione, ancorché di proprietà condominiale, fosse destinata a strada ad uso pubblico da oltre vent’anni.
Il Condominio appellante afferma, invece, di essere proprietario dell’area antistante l’edificio condominiale, che i condomini utilizzerebbero come parcheggio in via esclusiva, negando la destinazione ad uso pubblico.
Il comune di Savona ha riproposto l’assorbita eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sia per genericità, sia per carenza di interesse, atteso che l’area oggetto del contendere, in relazione alla quale è stata rilasciata la concessione di passo carrabile, non sarebbe di proprietà condominiale, essendo chiaro da quanto risulta dall’atto di vendita versato in atti che l’area è destinata a strada.
Con il primo motivo di gravame l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato l’esistenza della servitù pubblica sull’area in questione, con conseguente insussistenza del presupposto per il rilascio della concessione al controinteressato. In particolare, il Tar Liguria avrebbe errato nell’attribuire all’atto di compravendita prodotto in giudizio un valore anche solo ricognitorio dell’esistenza della servitù pubblica. In ogni caso, sarebbe stato onere dell’amministrazione dimostrare in concreto l’utilizzo dell’area come parcheggio libero, ma questa prova non sarebbe stata fornita in giudizio.
Per l’appellante l’Amministrazione avrebbe adottato la concessione di passo carrabile in contrasto con la precedente comunicazione nella quale non si era opposta alla perimetrazione dell’area, poi effettivamente eseguita. Pertanto, il procedimento sarebbe viziato da eccesso di potere per contraddittorietà con precedente determinazione.
In ogni caso, il Comune avrebbe dovuto informare il Condominio dello sviluppo del procedimento di determinazione dell’esistenza della servitù, quantomeno nel momento in cui questo elemento è divenuto essenziale per concedere al Sig. HI un titolo che ha privato gli altri condomini della possibilità di continuare a parcheggiare le vetture in quell’area.
Inoltre, il Comune avrebbe dovuto consentire al Condominio di partecipare al procedimento di rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per consentirgli di tutelare i propri diritti ed interessi legittimi, inviandogli la relativa comunicazione d’avvio.
Allo stesso tempo, il Comune, che non si era opposto alla perimetrazione dell’area, avrebbe dovuto autonomamente valutare la proprietà esclusiva dell’area in capo al Condominio come un fatto ostativo al rilascio della concessione, anche in virtù dell’orientamento giurisprudenziale per cui se nel corso del procedimento di rilascio del titolo viene contestata la legittimazione del richiedente a conseguire l’assenso ai lavori in progetto, l’amministrazione è tenuta a dar corso ad accertamenti istruttori. Pertanto, l’Amministrazione avrebbe commesso plurime violazioni procedimentali.
Sarebbero carenti anche le altre condizioni stabilite dall’art. 21- octies della legge n. 241 del 1990, atteso che il provvedimento non avrebbe natura vincolata.
Con la seconda doglianza l’appellante si duole dell’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso con il quale era stata dedotta l’illegittimità dell’impugnata concessione per sua asserita contraddittorietà e violazione degli artt. 6 e 11 del Regolamento comunale di occupazione spazi ed aree pubbliche.
Con la terza censura l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha respinto i motivi aggiunti con i quali il Condominio medesimo ha impugnato la SCIA presentata dal controinteressato avente ad oggetto lavori comportanti il cambio di destinazione d’uso del predetto immobile, da locale commerciale (categoria catastale C1) ad autorimessa (categoria catastale C6), per la mancata conformità urbanistica ed edilizia delle previsioni contemplate nella SCIA.
L’appello è infondato.
Con riferimento al primo motivo di gravame, si condivide integralmente la sentenza impugnata che ha affermato in via incidentale la sussistenza di una servitù di uso pubblico sull’area situata ad Est del fabbricato, oggetto di causa. Ed invero, dalla documentazione versata in atti risulta chiaramente che l’area suddetta è sempre rimasta in proprietà degli originari costruttori e non è mai entrata in proprietà condominiale (in quanto asservita all’edificio e mai ceduta con le singole unità immobiliari), né è stata mai utilizzata in modo esclusivo dai condomini (cfr., oltre ai vari atti e convenzioni versate in atti, anche la documentazione fotografica).
Il Collegio ritiene, dunque, che sussista il diritto di uso pubblico posto dal Comune a fondamento del provvedimento impugnato.
In particolare, dall’esame del contratto di compravendita versato in atti risulta che l’area in questione è gravata da diritto di uso pubblico. In detto atto si legge che le parti convengono “ con carattere di
predialità ” che “ il terreno circostante la casa non è condominiale, perché quello sul lato est e quello sul lato sud della casa diventa area stradale ”.
Da tali previsioni emerge, dunque, chiaramente la sussistenza di un diritto di uso pubblico.
Invero, detta area è sempre stata fruibile per il pubblico transito e per il parcheggio delle autovetture, anche se per quelle dei condomini in prevalenza in via di fatto.
L’area è, infatti, liberamente percorribile per il transito veicolare e pedonale, non essendo presente alcun elemento idoneo a bloccarne l’accesso, anche ai fini di parcheggio.
Ed invero, sono state prodotte in giudizio alcune immagini estratte da google street view che confermano l’uso pubblico dell’area, comprovato dalla presenza di esercizi commerciali con libero accesso al pubblico, di un cantiere con relativa occupazione di suolo pubblico, del parcheggio libero dei veicoli senza alcuna limitazione né segnaletica atta ad inibire in qualsiasi modo l’accesso o a segnalarne l’uso esclusivo condominiale.
Inoltre, il Comune ha realizzato e poi curato sulla strada il servizio di pubblica illuminazione.
Il Comune ha, quindi, correttamente rilevato la presenza degli elementi sintomatici dell’esistenza di una servitù di uso pubblico sull’area in questione con il parere reso dal Servizio Patrimonio il 27 dicembre 2018, versato in atti, con cui è stato precisato che l’area, “ asservita con vincolo di inedificabilità alla costruzione di casa civile abitazione ”, all’epoca della costruzione del Condominio, “ costituisce, anche di fatto, parte della sede stradale di Via Carducci, non avendo adottato i proprietari, nel tempo, alcun comportamento che abbia limitato o interdetto, il godimento da parte di terzi. Su detta porzione di terreno risulta esercitata da oltre vent’anni la sosta ed il transito da parte di una collettività indeterminata di persone, fattispecie che, di fatto, concretizza la destinazione ad uso pubblico del terreno stesso ”.
Né, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata, il mancato riscontro del Comune alle note del 3 agosto e del 19 ottobre 2009 e la nota del Comune del 31 luglio 2014 possono essere intesi nel senso di un riconoscimento, da parte del Comune, dell’assenza di diritti di uso pubblico gravanti l’area in questione. Ed invero, detto riconoscimento non può desumersi dal mero mancato riscontro di una richiesta di autorizzazione a provvedere alla perimetrazione dell’area in questione e al rifacimento del relativo manto stradale (o di una comunicazione circa l’intenzione di procedere in tal senso), avendo, peraltro, il Comune, con nota del 31 luglio 2014, precisato che la perimetrazione, ove non concernente aree di proprietà esclusiva del condominio, poteva essere realizzata soltanto previo “idoneo titolo ad intervenire conferito dalla proprietà”.
Sussiste, dunque, il presupposto in base al quale è stata rilasciata l’impugnata concessione per l’occupazione di suolo pubblico ad uso passo carrabile, ossia l’esistenza di un diritto di uso pubblico gravante l’area di proprietà condominiale.
Né può ravvisarsi alcun vizio nel procedimento che ha portato al rilascio della concessione in favore del controinteressato, essendo stati previamente e del tutto legittimamente acquisiti gli opportuni pareri favorevoli degli Uffici interessati (del Settore Lavori Pubblici, che rinvia a quello già reso dal Servizio Patrimonio, e di quello tacito del Comando di Polizia Municipale formatosi per silenzio, ai sensi dell’art. 7, comma 4 -bis , del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche).
Riguardo al secondo motivo dedotto, con tale doglianza l’appellante sostiene che la concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata al Sig. HI sarebbe illegittima poiché nella iniziale richiesta lo stesso dichiarava che il titolo sarebbe stato finalizzato al carico e scarico merci del locale che al tempo aveva destinazione commerciale (categoria C1), mentre successivamente il titolo sarebbe stato rilasciato per consentire l’accesso ad un locale adibito a stazionamento di veicoli (categoria C6).
La censura è infondata, non ravvisando il Collegio alcuna contraddittorietà nel provvedimento impugnato e nelle dichiarazioni rese dal controinteressato nell’istanza presentata, in cui lo stesso ha chiaramente indicato sia lo scopo per il quale la concessione era in quel momento richiesta (l’accesso, per carico e scarico merci, al negozio di sua proprietà), sia l’intenzione di provvedere in futuro al cambio di destinazione d’uso da negozio ad autorimessa, il cui progetto era in corso di redazione.
Coerente è anche la dichiarazione resa circa l’assenza di mutamenti di destinazione d’uso dell’unità immobiliare, non incisa direttamente dal rilascio della concessione richiesta, atteso che il cambio di destinazione d’uso è stato attuato dal controinteressato solo successivamente all’ottenimento della concessione, con il deposito della relativa SCIA edilizia.
Né è ravvisabile, dunque, alcuna violazione degli artt. 6 e 11 del Regolamento comunale di occupazione spazi e aree pubbliche, in quanto la domanda reca l’indicazione dell’uso particolare della concessione richiesta, che non è stata impiegata per scopi diversi rispetto a quelli dichiarati.
Con il terzo motivo di gravame il Condominio deduce l’illegittimità della nota prot. n. 72995 del 30 ottobre 2019, con cui il Comune ha confermato la conformità urbanistica ed edilizia della SCIA presentata dal Sig. HI per la modifica di destinazione d’uso dell’immobile di proprietà, in quanto emessa in seguito ad un’attività istruttoria lacunosa e insufficiente.
Anche tale censura è infondata, atteso che l’intervento edilizio poteva essere realizzato con l’accesso al regime semplificato della SCIA, non contemplando l’esecuzione di opere strutturali.
Come risulta chiaramente dalla documentazione versata in atti, l’intervento era, invero, limitato alla demolizione di un tramezzo interno non portante, non richiedendo alcun approfondimento istruttorio; si condividono, inoltre, le statuizioni del giudice di prime cure in ordine alla genericità e all’ipoteticità delle deduzioni circa l’incidenza del peso e del movimento delle autovetture, non idonee, dunque, a smentire le risultanze tecniche esposte dal controinteressato nella SCIA.
Con riferimento all’assunta pericolosità che, a dire dell’appellante, deriverebbe in via generale dall’intervento per l’esistenza nella zona di un corso d’acqua, come ben chiarito nel provvedimento impugnato: “ il cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare non risulta opera vietata né soggetta a valutazioni di ammissibilità nella fascia dei 10 metri di tutela assoluta dei rii iscritti nel reticolo idrografico, ancorché non indagati ”. Peraltro, “ alla data di presentazione della SCIA (19 aprile 2019) l’immobile in oggetto rientrava in fascia di esondabilità cinquecentennale di tipo C del piano di Bacino ove è consentito ogni tipo di intervento non essendo all’epoca neppure adottata la variante al Piano di Bacino che ha disposto la modifica della classificazione in zona di tipo A ”.
Né il cambio di destinazione d’uso da negozio ad autorimessa comporta un aumento del rischio idraulico, essendo “ evidente che la destinazione a box comporti un utilizzo dell’unità immobiliare inferiore in termini di ore/uomo nell’arco delle 24 ore ”; inoltre, al momento della presentazione della SCIA l’intervento di cambio di destinazione d’uso da negozio a garage era comunque compatibile con la fascia del piano di bacino in cui l’immobile era inserito.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado.
Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO NG, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
EN AD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AD | CO NG |
IL SEGRETARIO