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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/10/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa IS Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di separazione iscritta al n.rg. 3711/2024, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IF NA
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
ER NO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, sentite le parti all'udienza del 13 novembre 2024, sentita la minore all'udienza del 11 dicembre 2024, con Per_1
ordinanza del 14 dicembre 2024 il giudice pronunciava i provvedimenti pagina 1 di 5 temporanei ed urgenti. All'udienza del 13 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano in maniera congiunta le conclusioni, rappresentando di aver trovato il seguente accordo in ordine alle condizioni della separazione:” 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con l'obbligo di mutuo rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza, comunicando ogni variazione del proprio recapito;
2) disporre che la figlia minore venga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, in modo che gli Per_1
stessi assumano concordemente le sole decisioni di maggiore interesse per la figlia
(relative all'istruzione, alla salute ed alle attività sportive, all'orientamento religioso ed alle attività extrascolastiche), mentre per le decisioni concernenti la quotidianità, le stesse saranno assunte dal genitore presso cui permane la figlia;
3) disporre che il padre veda e tenga con sé la minore quando lo desideri, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia e comunque, in difetto di diverso accordo, due pomeriggi a settimana (il martedì e giovedì) dall'uscita di scuola fino alle 21:30, a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
4) il sig.
trascorrerà con la figlia minore 15 giorni in estate, anche non Parte_2
consecutivi ma con un minimo di 7 giorni, avendo cura di concordare l'esatto periodo con la sig.ra , entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Le Pt_1
concordano che, nel periodo invernale, la figlia trascorrerà 7gg consecutivi con ciascun genitore, da comunicare almeno 30gg prima;
5) la figlia minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, sette giorni consecutivi, alternando Natale e Santo
EF con il Capodanno e così, alternando, Pasqua o Pasquetta, il pomeriggio o la sera del compleanno della minore, avendo cura di concordare l'esatto periodo entro il 30 novembre di ciascun anno, per il periodo natalizio ed entro il 20 febbraio per il periodo pasquale;
6) la figlia maggiorenne prenderà Persona_2
direttamente accordi con il padre in ordine ai tempi e modalità di frequentazione;
7) la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. ed attualmente Parte_2
assegnata alla sig.ra verrà rilasciata dalla medesima, entro e non Parte_1
pagina 2 di 5 oltre il 1° novembre 2025, La sig.ra unitamente alle figlie e Parte_1 Per_1
, si trasferirà presso un'abitazione di sua proprietà sita in Genzano di Roma, Per_2
via Ercole De Santis n 3 8) il sig. verserà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
entro il 5 di ogni mese e sino all'effettivo rilascio della casa coniugale, a titolo di assegno perequativo di mantenimento della figlia maggiorenne, non Per_2
economicamente autosufficiente, € 150,00 (centocinquanta/00) ed ulteriori €
150,00 (centocinquanta/00) in favore della figlia minore , per un totale Per_1
mensile pari ad € 300,00 (trecento/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
9) il sig. verserà alla sig.ra entro il 5 di Parte_2 Parte_1
ogni mese e dal mese successivamente all'effettivo rilascio della casa coniugale, a titolo di assegno perequativo di mantenimento della figlia maggiorenne, non Per_2
economicamente autosufficiente, € 350,00 (trecentocinquanta/00) ed ulteriori €
350,00 (trecentocinquanta/00) in favore della figlia minore , per un totale Per_1
mensile pari ad € 700,00 (settecento/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
10) disporre che le spese straordinarie per le figlie e , così Per_2 Per_1
come da Protocollo di Velletri, attualmente in uso, che ivi deve intendersi integralmente trascritto e riportato, vengano suddivise nella misura del 50% tra gli stessi genitori;
11) in parziale deroga alle vigenti disposizioni di legge, (cfr.
d.lgs. 230/2021), le parti concordano che l'Assegno Unico erogato da per le CP_1
due figlie, verrà percepito, nella misura del 100%, dal sig. ; 12) il Parte_2
sig. , dal mese successivo al rilascio della casa coniugale, da parte Parte_2
della sig.ra , corrisponderà, direttamente alle due figlie, una somma CP_2 di denaro, pari al 50% dell'assegno unico dal medesimo percepito per ciascuna figlia, quale contributo alle spese personali delle medesime (c.d. paghetta); 13) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
14) le parti congiuntamente dichiarano che: a) la sig.ra Pt_1
asporterà dalla casa coniugale i seguenti beni: cameretta completa,
[...] asciugatrice e lavatrice, divano soggiorno grigio rattan, quadri di sua esclusiva proprietà, tutti i piccoli elettrodomestici, frigo e una tv;
b) la sig.ra Parte_1
pagina 3 di 5 lascerà nella disponibilità del marito, il residuo mobilio non espressamente indicato nell'elenco che precede, oltre ad un servizio di piatti, posate e bicchieri;
15) le parti dichiarano espressamente di rinunciare, come in effetti rinunciano ad ogni reciproca domanda, di cui al presente procedimento, ivi compresa la domanda di addebito, dichiarando di non aver piu nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra; 16) Spese di lite compensate”.
Il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con riferimento alle condizioni concordate tra le parti, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative né all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio concordatario in Genzano di Roma il 18.4.2015;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del
Comune di Genzano di Roma ( atto n. 17 parte 2 serie c anno 2015);
pagina 4 di 5 c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 ottobre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa IS Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa IS Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di separazione iscritta al n.rg. 3711/2024, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IF NA
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
ER NO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, sentite le parti all'udienza del 13 novembre 2024, sentita la minore all'udienza del 11 dicembre 2024, con Per_1
ordinanza del 14 dicembre 2024 il giudice pronunciava i provvedimenti pagina 1 di 5 temporanei ed urgenti. All'udienza del 13 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano in maniera congiunta le conclusioni, rappresentando di aver trovato il seguente accordo in ordine alle condizioni della separazione:” 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con l'obbligo di mutuo rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza, comunicando ogni variazione del proprio recapito;
2) disporre che la figlia minore venga affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, in modo che gli Per_1
stessi assumano concordemente le sole decisioni di maggiore interesse per la figlia
(relative all'istruzione, alla salute ed alle attività sportive, all'orientamento religioso ed alle attività extrascolastiche), mentre per le decisioni concernenti la quotidianità, le stesse saranno assunte dal genitore presso cui permane la figlia;
3) disporre che il padre veda e tenga con sé la minore quando lo desideri, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della figlia e comunque, in difetto di diverso accordo, due pomeriggi a settimana (il martedì e giovedì) dall'uscita di scuola fino alle 21:30, a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
4) il sig.
trascorrerà con la figlia minore 15 giorni in estate, anche non Parte_2
consecutivi ma con un minimo di 7 giorni, avendo cura di concordare l'esatto periodo con la sig.ra , entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Le Pt_1
concordano che, nel periodo invernale, la figlia trascorrerà 7gg consecutivi con ciascun genitore, da comunicare almeno 30gg prima;
5) la figlia minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, sette giorni consecutivi, alternando Natale e Santo
EF con il Capodanno e così, alternando, Pasqua o Pasquetta, il pomeriggio o la sera del compleanno della minore, avendo cura di concordare l'esatto periodo entro il 30 novembre di ciascun anno, per il periodo natalizio ed entro il 20 febbraio per il periodo pasquale;
6) la figlia maggiorenne prenderà Persona_2
direttamente accordi con il padre in ordine ai tempi e modalità di frequentazione;
7) la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. ed attualmente Parte_2
assegnata alla sig.ra verrà rilasciata dalla medesima, entro e non Parte_1
pagina 2 di 5 oltre il 1° novembre 2025, La sig.ra unitamente alle figlie e Parte_1 Per_1
, si trasferirà presso un'abitazione di sua proprietà sita in Genzano di Roma, Per_2
via Ercole De Santis n 3 8) il sig. verserà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
entro il 5 di ogni mese e sino all'effettivo rilascio della casa coniugale, a titolo di assegno perequativo di mantenimento della figlia maggiorenne, non Per_2
economicamente autosufficiente, € 150,00 (centocinquanta/00) ed ulteriori €
150,00 (centocinquanta/00) in favore della figlia minore , per un totale Per_1
mensile pari ad € 300,00 (trecento/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
9) il sig. verserà alla sig.ra entro il 5 di Parte_2 Parte_1
ogni mese e dal mese successivamente all'effettivo rilascio della casa coniugale, a titolo di assegno perequativo di mantenimento della figlia maggiorenne, non Per_2
economicamente autosufficiente, € 350,00 (trecentocinquanta/00) ed ulteriori €
350,00 (trecentocinquanta/00) in favore della figlia minore , per un totale Per_1
mensile pari ad € 700,00 (settecento/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
10) disporre che le spese straordinarie per le figlie e , così Per_2 Per_1
come da Protocollo di Velletri, attualmente in uso, che ivi deve intendersi integralmente trascritto e riportato, vengano suddivise nella misura del 50% tra gli stessi genitori;
11) in parziale deroga alle vigenti disposizioni di legge, (cfr.
d.lgs. 230/2021), le parti concordano che l'Assegno Unico erogato da per le CP_1
due figlie, verrà percepito, nella misura del 100%, dal sig. ; 12) il Parte_2
sig. , dal mese successivo al rilascio della casa coniugale, da parte Parte_2
della sig.ra , corrisponderà, direttamente alle due figlie, una somma CP_2 di denaro, pari al 50% dell'assegno unico dal medesimo percepito per ciascuna figlia, quale contributo alle spese personali delle medesime (c.d. paghetta); 13) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
14) le parti congiuntamente dichiarano che: a) la sig.ra Pt_1
asporterà dalla casa coniugale i seguenti beni: cameretta completa,
[...] asciugatrice e lavatrice, divano soggiorno grigio rattan, quadri di sua esclusiva proprietà, tutti i piccoli elettrodomestici, frigo e una tv;
b) la sig.ra Parte_1
pagina 3 di 5 lascerà nella disponibilità del marito, il residuo mobilio non espressamente indicato nell'elenco che precede, oltre ad un servizio di piatti, posate e bicchieri;
15) le parti dichiarano espressamente di rinunciare, come in effetti rinunciano ad ogni reciproca domanda, di cui al presente procedimento, ivi compresa la domanda di addebito, dichiarando di non aver piu nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra; 16) Spese di lite compensate”.
Il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con riferimento alle condizioni concordate tra le parti, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative né all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio concordatario in Genzano di Roma il 18.4.2015;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del
Comune di Genzano di Roma ( atto n. 17 parte 2 serie c anno 2015);
pagina 4 di 5 c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 ottobre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa IS Picalarga Dott. Riccardo Massera
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