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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1203 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023, trattenuta in decisione con ordinanza del 10-16.12.2024, emessa all'esito dell'udienza del 28.9.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Lamezia Terme n. 114/2023, pubblicata in data 27.2.2023, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
come da procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 12.11.2024, dall'avv. Deborah Molinaro, nel cui studio, in
Lamezia Terme, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, come da procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Cimino, nello studio del quale, in Cortale, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
1 Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “...in accoglimento dei suesposti motivi, pronunciare la parziale riforma dell'appellata Sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, indicata in epigrafe, e specificamente:
1. accertare e dichiarare che proponeva tempestiva domanda di Parte_1
addebito della separazione, a carico di già nel proprio atto Controparte_1
introduttivo;
2. per l'effetto, riformare la pronuncia di tardività della stessa erroneamente resa dal
Tribunale di Lamezia Terme nel capo 4 della gravata Sentenza;
3. altresì per l'effetto, riformare la pronuncia di inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti da nella propria memoria istruttoria di 2° termine, Parte_1 dichiarando che gli stessi sono ammissibili e rilevanti, per l'effetto fissando udienza per la loro ammissione;
4. All'esito, accogliere la domanda di addebito della separazione a carico di CP_1
;
[...]
5. Disporre e determinare il diritto di a percepire l'assegno di Parte_1
mantenimento, per tutte le ragioni documentate in atti al giudizio di primo grado e richiamate in gravame, fissando a carico di l'onere di Controparte_1 corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese un importo pari a € 300,00,
o la diversa somma che dovesse essere quantificata secondo Giustizia ed equità, con decorrenza dal dì della domanda;
6. Condannare al pagamento di spese e onorari di giudizio.”. Controparte_1
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “…1.- rigettare la domanda dì addebito della separazione a carico di e, nel resto, dichiarare inammissibile o rigettare Controparte_1
l'appello propo-sto da siccome infondato in fatto ed in diritto, confer- Parte_1 mando il capo della sentenza n. 114/2023 del Tribunale di Lamezia Terme relativo all' assegno di mantenimento richiesto dalla moglie;
2 2.- condannare l'appellante medesima a rifondere al concludente spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”. del Procuratore Generale: rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
PREMESSA IN FATTO
Il contenuto delle domande e difese delle parti è sintetizzato nella sentenza gravata nei seguenti termini.
“Con ricorso depositato in Cancelleria in data 22 dicembre 2016 e ritualmente notificato, rappresentava di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 con in Cortale (CZ) il 07.02.1999; che dall'unione coniugale erano Controparte_1
nate due figlie, (15.09.2005) e (09.08.2008); che la convivenza era Per_1 Per_2 divenuta intollerabile, essendo venuta meno l'affectio coniugalis per colpa esclusiva del marito il cui comportamento nel corso della vita matrimoniale si rivelava contrario ai doveri ed agli obblighi nascenti al matrimonio;
che la ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa;
che la con il preventivo accordo del marito, trasferiva il Parte_1
proprio domicilio presso la casa di abitazione dei di lei genitori con i quali vi coabitava unitamente alle due figlie minorenni.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Cortale a;
CP_1
l'affidamento condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso di sé, nell'abitazione di proprietà dei genitori della ricorrente;
con diritto del padre di visita alle proprie figlie così regolato: due giorni a settimana e, previo congruo avviso da dare alla madre a mezzo telefono, con pernottamento ogni 15 giorni, con rientro presso il domicilio materno nella giornata di domenica;
per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive mentre per le festività natalizie e pasquali, con il principio dell'alternanza ovvero il Natale con un genitore e Pasqua con l'altro e viceversa;
chiedeva inoltre che il marito fosse condannato a corrisponderle un assegno mensile di mantenimento per le figlie la somma di euro 500,00, ed euro 300,00 quale mantenimento per se stessa.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale aderiva all'avversa domanda di separazione, ma affermava che il venire meno dell'affectio maritalis trovava causa nella condotta della che da anni trascurava il marito, e era sempre stata poco Parte_1
disponibile ad accudire le figlie minorenni;
asseriva che ricorrente svolgeva attività
3 lavorativa, senza saper indicare il datore di lavoro o le mansioni;
chiedeva una più ampia regolamentazione del diritto di visita alle minori;
dichiarava inoltre di versare in condizioni economiche difficili, essendo titolare di impresa artigiana edile che risentiva delle fluttuazioni del relativo mercato.
Concludeva chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
di dichiarare che ognuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
di affidare le figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione presso il domicilio della madre in Cortale, con obbligo del padre di corrispondere a titolo di mantenimento delle figlie la somma complessiva di euro 350,00 oltre alle spese straordinarie, nella misura massima del 60%; che il padre vedesse e tenesse con sé le figlie tutti i venerdì dal momento dell'uscita di scuola, sino alle 21:00 di sabato, dopo cena, nonché domenica dalle 08:30 alle 21:00; durante le vacanze natalizie per 7 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, la giornata di Natale o di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, ad anni alternati, la giornata di Pasqua o Pasquetta;
durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordare entro fine giugno o, in assenza di accordo, nel periodo di ferie del padre nel mese di agosto, sempre per 15 giorni consecutivi;
con liquidazione a proprio beneficio delle spese processuali”.
Emessi, a cura del Presidente, i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c., la causa era istruita in via documentale, essendo state rigettate le prove orali articolate dalle parti.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 114/2023, pubblicata in data 27.2.2023, per quanto in questa sede interessa, pronunciava la separazione dei coniugi, dichiarava inammissibile la domanda di addebito della separazione al , formulata dalla ricorrente e rigettava l'analoga domanda di CP_1 addebito proposta dal resistente;
disponeva l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre e disciplinava il diritto di visita del padre, a carico del quale prevedeva un assegno di mantenimento per la prole, oltre al concorso, nella misura del 50% alle spese straordinarie e rigettava la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento, avanzata dalla Parte_1
A fondamento della decisione il Tribunale rilevava:
4 - che, risultando evidente il venir meno dell'affectio coniugalis e non essendovi contestazione alcuna in ordine all'affido condiviso delle figlie della coppia, gli unici profili controversi afferivano alle reciproche domande di addebito della separazione e ai profili economici;
- che la domanda di addebito formulata dal nei confronti della moglie CP_1 non aveva trovato adeguato riscontro, atteso che “le motivazioni addotte dal resistente a fondamento dell'istanza di addebito della separazione sono assolutamente generiche (“da anni la trascurava il marito, anche nelle Parte_1
sue necessità primarie, ed è sempre stata poco disponibile ad accudire le figlie ancora minorenni”), e, in secondo luogo, sono rimaste sguarnite di prova, tanto nell'an (stante anche il carattere generico e valutativo dei capitoli di prova formulati entro la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., come rilevato, con valutazione condivisa dal Collegio, dal precedente giudice istruttore), che rispetto all'efficacia causale nella rottura dell'intesa coniugale (anzi, sin dalla comparsa di costituzione, ha rappresentato che già in precedenza il CP_1 clima domestico era caratterizzato da incomprensioni v. “da anni … sempre”)”;
- che la domanda di addebito spiegata dalla nei confronti del marito, Parte_1
invece, era inammissibile, in quanto domanda nuova proposta per la prima volta solo nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., non correlata a circostanze sopravvenute all'instaurazione del giudizio, ma a circostanze precedenti, nemmeno allegate al momento della cristallizzazione del thema decidendum e sulle quali il Tribunale non avrebbe potuto provvedere d'ufficio;
- che, non avendo la documentazione fiscale, valore vincolante per il giudice, la capacità reddituale del , in fini della determinazione del contributo al CP_1
mantenimento delle figlie, andava valutata anche considerando i beni mobili
(nella specie, autoveicoli) di cui il convenuto era proprietario, di valore “non irrilevante”, tale da consentire un lieve aumento del contributo per il predetto mantenimento rispetto a quanto sino ad allora previsto nei provvedimenti presidenziali (euro 400,00 complessivi), con conseguente definitiva quantificazione in euro 250,00 per ciascuna delle due figlie, somma maggiormente consona alle esigenze delle due ragazze;
5 - che la domanda tesa al riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente e a carico del marito era rimasta sfornita sia di adeguata allegazione ("la sussistenza di una discrepanza reddituale e patrimoniale tra i coniugi non è nemmeno allegata dalla che nei suoi scritti difensivi si Parte_1 limita ad affermare che “non svolge alcuna attività retribuita, essendosi sempre dedicata alla famiglia e ai figli”") sia di idonea dimostrazione, in violazione del dovere di collaborazione delle parti nella formazione della prova, in quanto la
“benché espressamente invitata ad integrare le carenze documentali Parte_1 entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha ottemperato all'invito del giudice istruttore in maniera parziale (v. mancanza in atti delle dichiarazioni fiscali e di quella inerente le proprietà patrimoniali personali) e comunque del tutto tardiva (in uno alla memoria di replica dd. 11.10.2022)”, con conseguente inutilizzabilità della documentazione tardivamente depositata.
Avverso la pronuncia ha interposto appello , chiedendo la riforma del Parte_1 capo con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della propria domanda di addebito della separazione al marito e del capo in cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento di assegno di mantenimento in proprio favore.
Con il primo motivo, l'appellante, in particolare, ha dedotto l'erroneità della declaratoria di inammissibilità della domanda di addebito, formulata, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, nelle cui conclusioni, a pag. 2 dell'atto, veniva richiesto al Tribunale di “dichiarare la separazione giudiziale dei predetti coniugi con addebito della separazione al marito…”, sicché si appalesava necessaria la valutazione nel merito della domanda, previo accoglimento delle richieste istruttorie formulate, reiterate anche nell'appello; ha, quindi, insistito nell'accoglimento della domanda di addebito della separazione al convenuto.
Con il secondo motivo, la difesa della si duole della declaratoria di Parte_1
inutilizzabilità, per tardività della produzione, della documentazione allegata alle memorie di replica. Sostiene sul punto che il termine assegnato dal giudice per l'integrazione della produzione documentale attinente ai profili economici non aveva carattere perentorio, in difetto di specifica previsione normativa. In particolare, poi, nell'autocertificazione allegata alla citata memoria di replica, la ricorrente aveva dichiarato di non avere percepito redditi negli anni dal 2019 al 2021 salve le residuali
6 somme derivanti da occasionali collaborazioni e saltuarie prestazioni lavorative (quale quella prestata in favore di L'Aurora s.r.l., che non si era, tuttavia, tradotta in un'assunzione vera e propria) e di essere cointestataria con la sorella di due piccoli appezzamenti di terreno. Nella memoria di replica, inoltre, si era evidenziato che le somme depositate sul conto corrente costituivano il frutto di lasciti ereditari, di cui l'istante stava limitando quanto più possibile l'erosione per preservare la somma per le future esigenze di studio e personali delle figlie. Evidenziava, inoltre, il diverso trattamento serbato dal Tribunale in rapporto alla produzione documentale del
, di cui non era stata censurata la carenza, benché la documentazione prodotta CP_1
fosse scarna e di carattere prevalentemente autocertificativo anche in relazione a dati che avrebbero dovuto e potuto essere dimostrati documentalmente. L'appellante segnalava anche l'ingiustizia della pronuncia, tenuto conto che la si era sempre Parte_1
dedicata alla famiglia ed era collocataria delle due figlie della coppia, di 17 e 15 anni, con tutte le conseguenze in termini di accresciute esigenze. Peraltro, lo stato di disoccupazione della donna era certamente incolpevole, tenuto conto del dato notorio rappresentato dalle “gravemente problematiche prospettive lavorative sussistenti nel
Comune di Cortale”, cui si aggiunge la mancanza di specifiche professionalità in capo alla che non ha mai svolto alcuna attività lavorativa. Parte_1
Ha concluso, quindi, nei termini sopra riportati.
Con comparsa depositata in data 22.1.2024 si è costituito Controparte_1 argomentando in ordine all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, della quale ha domandato la reiezione;
ha concluso in conformità, come testualmente riportato in epigrafe.
Anche il p.m. ha instato per il rigetto del gravame.
Con ordinanza depositata in data 16.12.2024, emessa all'esito dell'udienza camerale del
28.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello – con cui si censura il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile la domanda di addebito della separazione al – è CP_1
fondato.
Dalla lettura del ricorso introduttivo di primo grado si evince che la domanda di addebito della separazione venne formulata, dalla difesa della sin dall'avvio Parte_1
7 del giudizio, essendo stata richiesta la relativa statuizione già nelle conclusioni rassegnate in ricorso.
È errata, quindi, la declaratoria di inammissibilità per tardività della domanda in esame, contenuta nella sentenza gravata.
Valutata nel merito, la domanda è fondata.
L'appellante deduce che la convivenza sia divenuta intollerabile in conseguenza del comportamento violento, prevaricatore e vessatorio del , che avrebbe CP_1
sottoposto la moglie, nel tempo, a plurimi episodi di violenza fisica e verbale.
È documentalmente dimostrato (cfr. referto di pronto soccorso, riproduzioni fotografiche, denuncia della avviso ex art. 415 bis c.p.p.) l'episodio relativo Parte_1
alla lite occorsa tra le parti in data 8.7.2016. non contesta di avere, in CP_1 quell'occasione, usato violenza nei confronti della moglie, prendendola per il collo e colpendola al volto, procurandole, così, varie ecchimosi né di averle tirato i capelli, così come la non contesta di avere, nella medesima occasione, colpito il marito con Parte_1
un coltello, anzi ammette la circostanza, pur riferendo che ciò sarebbe avvenuto accidentalmente (cfr. denuncia allegata alle memorie istruttorie della in primo Parte_1
grado). Non sono, invece, provati altri episodi di violenza, mancando qualsiasi denuncia sul punto, sia referti medici che abbiano constatato lesioni. I capitoli di prova articolati sul tema dalla ricorrente non contenevano riferimenti a specifici episodi (al di fuori di quello occorso in data 8.7.2016), essendo formulati in modo del tutto generico e volto a far esprimere giudizi ai testi: di qui l'inammissibilità della prova, ribadita anche da questa Corte.
In punto di diritto è opportuno rammentare che la giurisprudenza ha, a più riprese, affermato che le condotte di violenza, anche solo psicologica, e vessatorie perpetrate da un coniuge in danno dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, esonerando il giudice dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze e senza che rilevi la posteriorità temporale di tali violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass.
7388/2017; Cass. 3925/2018; Cass. 31351/2022; Cass. n. 22294 del 7.8.2024).
8 Peraltro, la pronuncia di addebito della separazione per le violenze subite non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse (Cass. n. 433 del 14.1.2016; Cass.
n. 22294 del 7.8.2024, in motivazione), trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, perché lesivo della pari dignità.
Ciò non toglie che si debba accertare in qualche modo l'efficienza causale dei fatti rispetto alla crisi coniugale o, quantomeno, che questa efficienza causale debba potersi presumere in ragione della gravità del comportamento e non sia esclusa dalle concrete emergenze istruttorie.
Ebbene, nel caso di specie le conseguenze della violenza usata dal nei CP_1
confronti della come refertate e come risultanti dalle riproduzioni fotografiche Parte_1 versate in atti, sono particolarmente gravi e significative dell'impeto e della forza che l'uomo ha rivolto sulla moglie. In particolare, nel referto medico dell'8.7.2016 si legge che la donna presentava numerosi ecchimosi ed ematomi al volto, al collo, agli arti superiori, alla gengiva vestibolare del labbro e della guancia sinistra, dolore alla flessione del rachide lombare e numerosi capelli strappati sul dorso e sul torace;
la prognosi di guarigione era di dieci giorni, salvo complicanze. Le riproduzioni fotografiche allegate confortano i risultati del referto: in esse sono visibili evidenti e marcate ecchimosi sul volto, all'altezza dell'occhio – segno, questo, che la donna è stata colpita con schiaffi e/o pugni di intuibile violenza – nonché ecchimosi altrettanto evidenti sul collo, che testimoniano che l'appellante sia stata dal marito presa con forza, appunto, per il collo. È vero che è incontestato che anche la moglie, in quell'occasione, abbia ferito il marito con un coltello ma la superficialità della ferita (dimostrata anche dalla prognosi di guarigione in 3 giorni) rende plausibile la non intenzionalità dell'azione, come dichiarato dalla nella denuncia dell'8.7.2016, ove la donna Parte_1
ha riferito che, essendosi accorta che il marito, che già le aveva sferrato uno schiaffo qualche istante prima, stava per colpirla nuovamente, alzava la mano destra per proteggersi ma, tenendo in quella mano un coltello con cui stava pulendo della frutta, finiva per colpirlo. Le conseguenze e l'ubicazione della ferita (superficiale all'avambraccio destro, per come si desume dal relativo referto, riportato nel capo di imputazione contenuto nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., depositato in primo grado dalla difesa dell'appellato) dimostrano che non è stata impressa alcuna forza nel colpo, atteso
9 che il coltello non è andato oltre la superficie, e che è stata attinta proprio la parte del corpo del che si trovava all'altezza del braccio della donna: ben diverse e più CP_1
gravi sarebbero state le conseguenze ove la già colpita al volto e mossa dalla Parte_1
rabbia e dalla paura di essere percossa nuovamente, avesse intenzionalmente diretto il coltello contro l'autore della violenza che in quel momento stava subendo, allo scopo di ferirlo. Al contrario, nelle lesioni riportate dalla donna si evince sia l'intenzionalità della violenza sia la foga e la forza con cui la è stata colpita. Parte_1
Il ricorso per separazione, poi, è stato proposto dalla pochi mesi dopo i descritti Parte_1 fatti e tanto rende evidente che quell'episodio – certamente, per i suoi caratteri, idoneo a rendere non più tollerabile la convivenza, quand'anche preceduto da litigi e incomprensioni nella coppia – è stata la causa della frattura irreparabile dell'unione coniugale.
La domanda di addebito della separazione a va, quindi, accolta. Controparte_1
Non è suscettibile di accoglimento, invece, il secondo motivo di appello, con cui si censura il rigetto della domanda tesa al riconoscimento, in favore dell'appellante, di un assegno separativo.
Sul punto va condivisa la declaratoria di inutilizzabilità della documentazione allegata alle memorie di replica e tanto non perché il termine che il giudice aveva fissato avesse carattere perentorio quanto perché qualsiasi produzione documentale è impedita una volta terminata l'istruttoria, essendo gli atti conclusivi ontologicamente deputati esclusivamente a compendiare le difese e non a costituire veicolo per far transitare nel processo, senza contraddittorio, documentazione di sorta: è, quindi, la tipologia di attività espletabile ad istruttoria conclusa che segna, essa stessa, la preclusione alla produzione documentale.
D'altra parte, la natura ordinatoria di un termine non implica che il suo inutile decorso resti privo di sanzione, che è quella della decadenza dalla facoltà processuale soggetta a termine, tanto che esso sia perentorio tanto che sia ordinatorio. Difatti, dette due tipologie di termine si distinguono esclusivamente per il regime di prorogabilità o meno
(è prorogabile il termine ordinatorio mentre è improrogabile quello perentorio) per come si evince chiaramente dal disposto degli artt. 153 e 154 c.p.c..
Ciò nondimeno, quella produzione è utilizzabile nel presente giudizio di appello, in cui le parti hanno avuto modo di dedurre su di essa. Infatti, la giurisprudenza di legittimità
10 ha statuito – in materia di giudizio di divorzio ma esprimendo un principio applicabile, mutatis mutandis, anche al giudizio di separazione, in quanto anch'esso soggetto al rito camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. (ex art. 8 L. n. 74 del 1987, applicabile agli appelli in materia di separazione in forza del disposto di cui all'art. 23 della medesima legge), - che “Nel giudizio di divorzio in appello - che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898
(nel testo sostituito ad opera dell'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74) - l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali” (Cass. n. 11319 del 27/05/2005; conf. Cass. n. 27234 del 30/11/2020).
Prima di esaminare la documentazione prodotta, tuttavia, sono opportuni alcuni chiarimenti in punto di diritto, in quanto nell'appello vengono sviluppate alcune argomentazioni eccentriche rispetto alla materia del contendere e vengono richiamati arresti di legittimità che riguardano l'assegno divorzile. Esse, quindi, muovono da una premessa errata, ossia che alla fattispecie siano applicabili i risultati interpretativi cui la giurisprudenza è pervenuta in tema di assegno divorzile: tanto perché o è stato obliterato che, nel caso in esame, si discorre di assegno separativo e non divorzile o si sono ritenuti – erroneamente – equivalenti i due emolumenti.
Invero, il tema dell'assegno separativo trova la sua disciplina dell'art. 156 c.c., il quale, in linea di principio, prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Per “adeguati redditi propri” devono intendersi quelli necessari a consentire al coniuge più debole di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (ex plurimis,
Cass. n. 12196 del 16/05/2017).
Di contro, l'assegno divorzile trova la sua disciplina nel disposto di cui all'art. all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, a mente del quale “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed
11 economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Manifesta è l'obiettiva diversità dei due istituti e delle rispettive finalità, presupponendo, l'assegno di separazione, la permanenza del vincolo coniugale e il dovere di solidarietà e di assistenza tra i coniugi, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. ex plurimis, Cass. n. 12196 del 16/05/2017; Cass. n. 5605 del 28/02/2020).
È, poi, evidente che l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'invocato assegno – vale a dire l'assenza dei redditi propri, l'impossibilità di procurarli autonomamente e la sperequazione delle condizioni reddituali dei due ex coniugi – gravi sul coniuge richiedente, sia pure nei limiti delle prove di cui possa disporre, trattandosi di fatti costitutivi del diritto fatto valere. Ed è per questo che, correttamente, il Tribunale ha appuntato l'attenzione sulle carenze allegatorie e probatorie della difesa della ricorrente (piuttosto che su eventuali carenze probatorie della controparte), che era, per l'appunto, la parte sulla quale gravava l'onere di allegare adeguatamente e dimostrare i presupposti per l'accoglimento della domanda che aveva formulato.
Tanto chiarito e premesso che non è stata offerta dall'appellante alcuna prova di un particolare tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dalla documentazione versata in atti si evince che l'appellante goda di “adeguati redditi propri”, per tali dovendosi intendere non solo i redditi derivanti da attività lavorativa ma qualsiasi fonte di reddito. In particolare, dall'esame nelle movimentazioni del conto corrente si desume che la oltre a percepire stabilmente gli assegni erogati dall'Inps per i figli, ha Parte_1
12 percepito saltuariamente retribuzioni da lavoro dipendente o autonomo (da
[...]
da Morfeo Home, oltre che, in passato, per come ammesso dalla parte, da Pt_2
L'Aurora s.r.l.), con ciò dimostrando di possedere concreta capacità lavorativa;
ella, inoltre, ha percepito un canone di locazione da Energie Rinnovabili (euro 3068,00), di cui non ha fornito illustrazione alcuna, altri pagamenti dalla Wind (euro 1200,00) e, nel marzo 2022 e nel marzo 2023, dividendi da un fondo di investimento – Euromobiliare
Smart – che lasciano intuire anche la sussistenza di somme investite in strumenti finanziari. Il conto corrente dell'appellante presenta un saldo piuttosto consistente (circa euro 46.000,00 a settembre 2022, circa euro 50.000,00 a marzo 2023 e circa euro
52.400,00 a dicembre 2023) che, nel corso degli anni cui si riferisce la documentazione bancaria depositata, non è stato eroso ma, anzi, incrementato, sia pure lievemente, anche nel periodo successivo alla sentenza del Tribunale (febbraio 2023), che ha fatto venir meno l'assegno di mantenimento a carico del , di cui l'appellante sino ad CP_1
allora aveva goduto in forza dei provvedimenti presidenziali. Infatti, la giacenza del conto corrente, passata da euro 50.000,00 a marzo 2023 ad euro 52.400,00 a dicembre
2023. Se ne desume che la pur in assenza del contributo al proprio Parte_1
mantenimento da parte del marito e pur dovendo, quindi, provvedere interamente da sé a detto proprio mantenimento, è riuscita, attraverso le entrate sopra indicate, finanche ad accumulare ulteriori risparmi. Quindi, la derivazione integrale delle giacenze monetarie da lasciti ereditari è smentita dalla stessa documentazione prodotta e, comunque, non impedisce di tenere conto di esse quale fonte che consente all'appellante di godere di un normale tenore di vita coerente con un reddito familiare medio (tenuto conto, come anticipato, dell'assenza di prova di uno specifico tenore di vita che la donna avrebbe perso a cagione della separazione). Le ragioni, pur meritorie, per le quali l'appellante ha dichiarato di volere risparmiare le somme giacenti sul conto corrente (future spese per gli studi delle figlie) rappresentano una destinazione soggettivamente impressa al denaro, che, tuttavia, non impedisce di valutarlo, unitamente alle altre – occasionali o meno – fonti finanziarie, quale reddito nella disponibilità dell'appellante per soddisfare le proprie esigenze di vita. A tanto, poi, deve aggiungersi che, dalla visura catastale prodotta, emerge che l'appellante è proprietaria, esclusiva o in ragione della metà, di plurimi fabbricati (abitazioni e magazzini) e di diverse porzioni di terreno (in tutto
13 risultano elencati 26 immobili) senza che la difesa abbia mai dedotto, illustrandone le ragioni, un'eventuale loro oggettiva inidoneità a produrre reddito.
Dunque, la sentenza di prime cure merita conferma, sia pure per le ragioni appena illustrate, in relazione al rigetto della domanda concernente l'assegno separativo.
L'accoglimento solo parziale dell'appello e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 114/2023, pubblicata in data 27.2.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, dichiara l'addebito della separazione dei coniugi all'appellato ; Parte_3 Controparte_1
2. conferma, nel resto, la sentenza impugnata, per le ragioni di cui in motivazione;
3. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 10.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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