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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/06/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 5478/2024 promossa da:
- - ass. avv. RINALDI (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1 contro
-80185250588 - ass. dottoressa Controparte_1
(parte convenuta) CP_2 all'udienza del 26/6/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
1.1. - docente a tempo determinato alle dipendenze del Parte_1 CP_1 convenuto, si è rivolta al tribunale a) deducendo l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine protrattisi oltre i 36 mesi di servizio “su posti stabili e durevoli” , chiedendo la condanna della controparte al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di una somma compresa tra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto,
b) lamentando di non aver beneficiato negli anni scolastici dal 2019/20, 2020/21, 2021/22,
2022/23 della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015; la parte attrice lamenta la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE ed agisce per ottenere la condanna del al pagamento dell'importo di € 2000 (pari ad € CP_1
500 per ogni anno scolastico), oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
1.2. il ha chiesto la reiezione delle domande CP_1
- in relazione alla domanda sub a), sostenendo di aver dato esatta applicazione alle previsioni della legge e del contratto collettivo e deducendo l'insussistenza di una abusiva reiterazione a decorrere dall'a.s. 2019/2020 in poi, essendo in tale anno state conferite supplenze brevi e saltuarie in una scuola diversa rispetto agli anni successivi;
- quanto alla domanda sub b), contestando la sussistenza della denunciata violazione del principio di parità di trattamento, considerato che (1) la carta docente ha l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale, non è - come espressamente previsto dalla legge - né una retribuzione accessoria né un reddito imponibile e pertanto non costituisce una condizione di impiego da assicurare a tutti i dipendenti;
(2) la diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo è giustificata da una ragione oggettiva, qual è l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio pubblico di istruzione attraverso un investimento formativo con effetti sull'intera vita lavorativa e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
il ha inoltre contestato inoltre la CP_1 fondatezza della domanda di condanna al pagamento dell'importo in denaro, considerato che anche ai docenti a tempo indeterminato tale importo è erogato solo mediante la consegna di buoni elettronici scaricabili da una apposita piattaforma informatica e che possono essere spesi esclusivamente per le attività formative e gli acquisti dei beni e servizi previsti dal citato art. 1 comma 121;
2. considerato, quanto alla domanda riferita alla reiterazione dei contratti a termine, che
2.1. – nel sistema delineato dalla l. 107/2015, una volta posto rimedio mediante un piano straordinario di stabilizzazioni alla precarietà di un ampio contingente di docenti impiegati da anni a tempo determinato in contrasto con la clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (art. 1 comma 95 e ss.), la reiterazione dei contratti a termine con modalità contrastanti con il diritto dell'Unione Europea avrebbe dovuto essere evitata attraverso la prevista indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, unitamente all'applicazione dell'art. 1 comma
131 secondo cui “a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi”, disposizione poi abrogata dall'art. 4 bis d.l. 2/7/2018 n. 87 (c.d. Decreto dignità, conv. in l. 9/8/2018 n. 96);
2.2. – l'art. 29 comma 2 d. lgs. 15/6/2015 n. 81 ha escluso espressamente i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze dall'applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato posti dal capo III del medesimo decreto legislativo;
2.3. – a fianco del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico delineato dal d.lgs.
13/4/2017 n. 59 (il cui art. 17 detta la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del nuovo regime), è rimasta quindi la previsione di copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. 3/5/1999 n. 124 senza espressi limiti di durata;
tale disposizione tuttavia va interpretata nella sola lettura consentita – per quanto riguarda la possibilità di reiterare l'assegnazione di supplenze – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 20/7/2016
n. 187, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza che ragioni obiettive lo giustifichino;
2.4 – è sufficiente in questa sede richiamare – per quanto riguarda i concetti di illegittima reiterazione dei contratti a termine e di ragioni obiettive che possano giustificarla – la corposa giurisprudenza della CGUE in merito all'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, compendiata e sintetizzata nella pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata: in estrema sintesi, la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue al fatto che la normativa, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;
2.5. - in merito alla configurabilità dell'abuso, deve richiamarsi l'interpretazione nomofilattica compiuta dalla Corte di Cassazione con le sentenze del 7/11/2016 (cfr., tra le altre, la n.
22552), che ha limitato la considerazione alle sole supplenze su “organico di diritto”, prese in considerazione dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, facendo salva la possibilità per il lavoratore di allegare e provare che, nella concreta assegnazione delle supplenze su organico di fatto e delle supplenze temporanee, vi sia stato un uso improprio e distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico;
2.6 - l'illecito è stato ritenuto rilevante, in assenza di espresse indicazioni legislative volte ad individuare gli estremi dell'abuso, nel caso del superamento del termine triennale previsto – anche a seguito della l. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 d.lgs. 297/1994 – per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti;
2.7. - in relazione alle ipotesi di reiterazione di supplenze su "organico di fatto" e di supplenze temporanee, la Cassazione ha chiarito che non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, ferma restando la possibilità per il lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a tali tipologie di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma altre condizioni concrete sintomatiche di un abuso;
2.8 – ciò posto in diritto, si deve ulteriormente premettere
1) che i contratti stipulati tra le parti sono i seguenti:
2015/2016 I.C. OL (To) Sostegno 22/10/15 31/08/16
2016/2017 I.C. AS (To) Sostegno 28/10/16 30/06/17
2017/2018 I.C. Alpignano (To) Sostegno 22/09/17 31/08/18
2018/2019 I.C. Alpignano (To) Sostegno 11/09/18 31/08/19
2019/2020 I.C. Alpignano (To) Sostegno 11/09/19 31/08/20
2020/2021 I.C. Alpignano (To) Sostegno 16/09/20 31/08/21
2021/2022 I.C. Alpignano (To) Materia 03/09/21 31/08/22
2022/2023 I.C. Alpignano (To) Sostegno 01/09/22 31/08/23
2023/2024 I.C. Alpignano (To) Sostegno 01/09/23 31/08/24
2) che nessun elemento è stato fornito dalla parte attrice per dimostrare che nell'a.s.
2016/2017 vi sia stato un uso abusivo del contratto a termine, stipulato sino al 30 giugno;
3) che risulta infondata l'eccezione del riferita all'a.s. 2019/2020, dato che dallo CP_1 stato matricolare risulta una supplenza dall' 11/9/2019 al 31/8/2020;
2.9. – l'abuso sanzionabile può configurarsi successivamente al superamento del termine di
36 mesi di servizio effettivo svolti su posti vacanti e disponibili, e dunque dal conferimento di supplenze dall'a.s. 2019/2020 in poi,
2.10. - quanto alla tutela da accordare alla ricorrente, va premesso che nelle sentenze più sopra citate la Cassazione ha affermato che, in caso di illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il terzo contratto di durata annuale, fermo il divieto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, e fatta salva l'efficacia riparatoria per equivalente della sopravvenuta immissione in ruolo, il risarcimento del danno può ritenersi una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e ad eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea;
la Suprema Corte ha inoltre affermato che, in assenza di prova ad opera del lavoratore del maggior pregiudizio subito ed in assenza di una specifica previsione normativa, possono essere applicati i parametri dettati dall'art. 32 comma 5 l. 182/2010 per la quantificazione del danno, norma poi sostituita dall'art. 28 comma 2 d.lgs. 81/2015, secondo cui “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”;
2.11. – quest'ultima conclusione è ora superata dal recente intervento del Legislatore che, ritenendo evidentemente non adeguate le misure sanzionatorie offerte dall'ordinamento interno rispetto al danno da violazione della direttiva 1999/70/UE, con decreto legge 131/2024 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, entrato in vigore il 17.9.2024 e convertito con legge 14 novembre 2024, n. 166, ha modificato l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserendo la seguente disposizione: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”;
2.12. – se può dubitarsi che il criterio ora introdotto sia direttamente applicabile agli abusi già verificatisi, in assenza di una espressa previsione di retroattività, si può invece certamente sostenere che esso possa essere utilizzato quale parametro per la liquidazione in via equitativa rimessa al giudice in relazione agli abusi pregressi, considerato che si tratta di una misura che anche secondo il Legislatore è sufficientemente dissuasiva e che il ricorrente non ha offerto la prova di aver subito un maggior danno e, come si è detto, non risulta aver beneficiato di alcuna procedura di stabilizzazione,
2.13. - il risarcimento per il superamento del termine dei 36 mesi, avvenuto dall'a.s.
2019/2020 in poi, può esser quantificato nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (non indicata dalla parte ricorrente), tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di altri tre contratti a tempo determinato sino al 31 agosto negli anni successivi;
3. ritenuto, quanto alla domanda riferita alla carta docenti,
3.1. - che la domanda proposta possa essere qualificata – in base al complessivo contenuto del ricorso – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo;
3.2. - considerato che
- l'art. 1, comma 121 L. 107/2015, prevede che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo CP_1 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
- con D.P.C.M. del 23.9.2015 è stata data attuazione a tale norma, nei seguenti termini (art. 2): “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…). Il
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di CP_1 lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
- la questione della disparità di trattamento sollevata dai docenti a tempo determinato rispetto all'impossibilità di fruire di tale beneficio ai fini della propria formazione è stata oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: nell'ordinanza pronunciata il
18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, la CGUE ha osservato, tra l'altro, che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta Controparte_1 elettronica è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato,
a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, laddove, come nel caso posto all'attenzione della Corte, la situazione della ricorrente e quella dei docenti assunti dal nell'ambito di un rapporto di lavoro a CP_1 tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste;
- di recente la Cassazione, con sentenza n. 29961/2023 resa ex art. 363 bis c.p.c., ha osservato che l'art. 1, co. 121, cit. deve essere disapplicato perché in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta docente ai soli insegnanti di ruolo, escludendo gli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, l. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, l. 124/1999) ed ha pertanto affermato che anche a tali docenti
“spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” se “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
3.3. - ritenuto che sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata (qui da intendersi integramente richiamata, anche ex art. 118 disp. att c.p.c.), la domanda debba essere accolta, avendo la parte ricorrente – la quale (è pacifico in causa) è attualmente inserita nel sistema scolastico perché attualmente incaricata di una supplenza – svolto incarichi di docenza annuale: non essendo stato addotto alcun impedimento da parte del , l'obbligo formativo può essere adempiuto in forma specifica, mediante la CP_1 consegna e l'attivazione della carta elettronica, con le stesse modalità previste per i docenti di ruolo dal D.P.C.M. 28 novembre 2016 o da eventuali, successive previsioni, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi;
4. ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed esser liquidate applicando gli importi minimi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti (tenuto conto della serialità della controversia), senza aumento per i collegamenti ipertestuali (che non funzionano), potendosi accordare la richiesta di distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, condanna il a pagare alla ricorrente una somma pari a 8 mensilità dell'ultima CP_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre interessi dalla presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine;
accerta il diritto della parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, e per l'effetto condanna il a Controparte_1 mettere a disposizione della ricorrente, tramite consegna della carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 2000, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2109,00 oltre 15% per rimborso spese generali, i.va. e c.p.a., oltre al contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La giudice
Roberta PASTORE