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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/10/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Valeria Di Stefano Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 888/2022 R.G. promosso
DA
, ( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Antonio Ruta.
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato e dall'avv. Lucio Cornelio Vigilanti.
Appellato
OGGETTO: appello – ordinanza inammissibilità ricorso invalidità civile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.7.2021 l'odierna appellante adiva il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: di aver presentato in data 21.2.2020 domanda all' di riconoscimento dell'invalidità civile e di CP_1
concessione dei connessi benefici;
di essere stata sottoposta a visita medico- legale in data 2.9.2020 dalla Commissione Medica, ottenendo il riconoscimento di status di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50% senza obbligo di revisione futura;
che avverso il verbale della
Commissione del 24.9.2020 aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c. iscritto al n. 146/2021 R.G. per l'accertamento tecnico preventivo di uno status di invalido civile nella misura del 69%; che il ricorso veniva dichiarato improcedibile con ordinanza del 23.7.2021; che l'odierna appellante aveva proposto ricorso di merito, iscritto al n. 1565/2021 R.G. per il quale giudizio è appello.
Con ordinanza del 8.4.2022, oggetto di impugnazione, il Tribunale di
Ragusa, dopo avere proceduto alla nomina del CTU, dichiarava l'inammissibilità del ricorso, qualificato come ATP, ritenendo decorso il termine semestrale di decadenza.
Successivamente il medesimo Tribunale si pronunciava sull'istanza proposta dal ricorrente di revoca della predetta ordinanza e, ritenendo che quello iscritto con il n. 1565/2021 R.G fosse un giudizio di merito e considerata la natura decisoria dell'ordinanza di inammissibilità del 8.4.2022, affermava che quest'ultima non era suscettibile di revoca ma poteva essere riformata solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Impugnava così l'ordinanza , con ricorso depositato il 4 Parte_1
ottobre 2022; resisteva al gravame l'istituto previdenziale.
La causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza del 18.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante contesta la motivazione posta a fondamento dell'ordinanza decisoria dell'8/04/2021, dichiarativa di inammissibilità del giudizio di merito per la presunta decadenza semestrale per proporre il ricorso ATP.
Rileva che il primo giudice avrebbe dovuto svolgere gli adempimenti per l'espletamento della CTU nel giudizio di merito, invece di definire la causa con una motivazione frutto di un'erronea qualificazione della natura del giudizio. Ribadisce la volontà di instaurare un giudizio di merito, più volte espressa nel corso del precedente grado, avendo la ricorrente evidenziato di avere espletato la fase di ATP e quindi di avere la condizione di procedibilità del chiesto giudizio di merito.
Al riguardo rileva che nel giudizio di merito era stato nominato il CTU e fissata l'udienza per il giuramento e solo dopo detta udienza il Tribunale ha emesso l'ordinanza impugnata dalla cui motivazione si evince l'errore in cui è incorso il primo giudice.
Conclude chiedendo alla Corte di dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente alla prestazione assistenziale previo riconoscimento della invalidità in misura non inferiore al 74%.
2. L'appello non è meritevole di accoglimento.
Vertendosi in materia di invalidità civile, va preliminarmente richiamato l'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003 che dispone “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
La ratio della disposizione consiste nell'eliminazione del ricorso amministrativo nei procedimenti relativi all'invalidità civile e ai benefici connessi, mirando a semplificare il sistema e a indirizzare le controversie direttamente sul piano giurisdizionale. L'articolo allo stesso tempo sanziona l'infruttuoso decorso del termine semestrale con la decadenza dall'azione giudiziaria.
Il procedimento per ATP di cui all'art. 445 bis cpc, introdotto con intenti deflattivi del contenzioso previdenziale, è una condizione di procedibilità per la domanda giudiziale e prevede un accertamento sanitario preliminare che deve essere contestato entro 30 giorni dal decreto del giudice per poter proseguire con un vero e proprio giudizio di merito.
Il giudizio di merito presuppone dunque che un accertamento vi sia stato.
2.1 Nella fattispecie è incontestato che la abbia proposto ricorso Parte_1
per ATP in data 25.01.2021 (Nrg. 146/2021), ovvero entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'8.10.2020 del verbale di revisione della Commissione
Medica, ma l'accertamento non è stato disposto, stante la pronuncia di improcedibilità del ricorso originariamente proposto ai sensi dell'art. 445 bis cpc.
A questo punto la ricorrente ha instaurato il giudizio di merito per la fruizione dalla prestazione assistenziale.
Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “ …. il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.445 bis c.p.c., non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, stante la possibilità per l'interessato di promuovere il ricorso sul merito (Cass. 5 maggio
2015, n. 8932; Cass. 26 giugno 2018, n. 16685; Cass. 19 agosto 2020, n.
17272)….
Il predetto provvedimento, benché negativo, è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, senza alcun rilievo di improcedibilità.” (Cass. n.
10753/2022; da ultimo: Cass. 14684/2025).
Applicando i predetti principi al caso in esame si desume che, nonostante la pronuncia di improcedibilità del ricorso originariamente proposto ed iscritto con il Nrg. 146/2021, la ha conservato il potere di proporre ricorso Parte_1
ordinario.
La domanda proposta dalla ricorrente, tuttavia, avendo a oggetto il diritto al beneficio dell'assegno di invalidità civile, come da domanda amministrativa all' in atti, previo riconoscimento dell'invalidità in misura non inferiore al CP_1
74%, non è stata supportata dall'allegazione e dalla relativa documentazione circa il possesso dei requisiti socio-reddittuali, ai quali è subordinato il riconoscimento della prestazione assistenziale. La carenza di allegazioni e documentazione dei requisiti sanitari ed economici, non consente al giudicante di valutare i presupposti per l'attribuzione del beneficio, con conseguente rigetto della domanda.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' appellato, delle CP_1
spese processuali del grado che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario spese generali.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Valeria Di Stefano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Valeria Di Stefano Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 888/2022 R.G. promosso
DA
, ( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Antonio Ruta.
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato e dall'avv. Lucio Cornelio Vigilanti.
Appellato
OGGETTO: appello – ordinanza inammissibilità ricorso invalidità civile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.7.2021 l'odierna appellante adiva il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: di aver presentato in data 21.2.2020 domanda all' di riconoscimento dell'invalidità civile e di CP_1
concessione dei connessi benefici;
di essere stata sottoposta a visita medico- legale in data 2.9.2020 dalla Commissione Medica, ottenendo il riconoscimento di status di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50% senza obbligo di revisione futura;
che avverso il verbale della
Commissione del 24.9.2020 aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c. iscritto al n. 146/2021 R.G. per l'accertamento tecnico preventivo di uno status di invalido civile nella misura del 69%; che il ricorso veniva dichiarato improcedibile con ordinanza del 23.7.2021; che l'odierna appellante aveva proposto ricorso di merito, iscritto al n. 1565/2021 R.G. per il quale giudizio è appello.
Con ordinanza del 8.4.2022, oggetto di impugnazione, il Tribunale di
Ragusa, dopo avere proceduto alla nomina del CTU, dichiarava l'inammissibilità del ricorso, qualificato come ATP, ritenendo decorso il termine semestrale di decadenza.
Successivamente il medesimo Tribunale si pronunciava sull'istanza proposta dal ricorrente di revoca della predetta ordinanza e, ritenendo che quello iscritto con il n. 1565/2021 R.G fosse un giudizio di merito e considerata la natura decisoria dell'ordinanza di inammissibilità del 8.4.2022, affermava che quest'ultima non era suscettibile di revoca ma poteva essere riformata solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Impugnava così l'ordinanza , con ricorso depositato il 4 Parte_1
ottobre 2022; resisteva al gravame l'istituto previdenziale.
La causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza del 18.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante contesta la motivazione posta a fondamento dell'ordinanza decisoria dell'8/04/2021, dichiarativa di inammissibilità del giudizio di merito per la presunta decadenza semestrale per proporre il ricorso ATP.
Rileva che il primo giudice avrebbe dovuto svolgere gli adempimenti per l'espletamento della CTU nel giudizio di merito, invece di definire la causa con una motivazione frutto di un'erronea qualificazione della natura del giudizio. Ribadisce la volontà di instaurare un giudizio di merito, più volte espressa nel corso del precedente grado, avendo la ricorrente evidenziato di avere espletato la fase di ATP e quindi di avere la condizione di procedibilità del chiesto giudizio di merito.
Al riguardo rileva che nel giudizio di merito era stato nominato il CTU e fissata l'udienza per il giuramento e solo dopo detta udienza il Tribunale ha emesso l'ordinanza impugnata dalla cui motivazione si evince l'errore in cui è incorso il primo giudice.
Conclude chiedendo alla Corte di dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente alla prestazione assistenziale previo riconoscimento della invalidità in misura non inferiore al 74%.
2. L'appello non è meritevole di accoglimento.
Vertendosi in materia di invalidità civile, va preliminarmente richiamato l'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003 che dispone “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
La ratio della disposizione consiste nell'eliminazione del ricorso amministrativo nei procedimenti relativi all'invalidità civile e ai benefici connessi, mirando a semplificare il sistema e a indirizzare le controversie direttamente sul piano giurisdizionale. L'articolo allo stesso tempo sanziona l'infruttuoso decorso del termine semestrale con la decadenza dall'azione giudiziaria.
Il procedimento per ATP di cui all'art. 445 bis cpc, introdotto con intenti deflattivi del contenzioso previdenziale, è una condizione di procedibilità per la domanda giudiziale e prevede un accertamento sanitario preliminare che deve essere contestato entro 30 giorni dal decreto del giudice per poter proseguire con un vero e proprio giudizio di merito.
Il giudizio di merito presuppone dunque che un accertamento vi sia stato.
2.1 Nella fattispecie è incontestato che la abbia proposto ricorso Parte_1
per ATP in data 25.01.2021 (Nrg. 146/2021), ovvero entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'8.10.2020 del verbale di revisione della Commissione
Medica, ma l'accertamento non è stato disposto, stante la pronuncia di improcedibilità del ricorso originariamente proposto ai sensi dell'art. 445 bis cpc.
A questo punto la ricorrente ha instaurato il giudizio di merito per la fruizione dalla prestazione assistenziale.
Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “ …. il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.445 bis c.p.c., non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, stante la possibilità per l'interessato di promuovere il ricorso sul merito (Cass. 5 maggio
2015, n. 8932; Cass. 26 giugno 2018, n. 16685; Cass. 19 agosto 2020, n.
17272)….
Il predetto provvedimento, benché negativo, è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis c.p.c., essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, senza alcun rilievo di improcedibilità.” (Cass. n.
10753/2022; da ultimo: Cass. 14684/2025).
Applicando i predetti principi al caso in esame si desume che, nonostante la pronuncia di improcedibilità del ricorso originariamente proposto ed iscritto con il Nrg. 146/2021, la ha conservato il potere di proporre ricorso Parte_1
ordinario.
La domanda proposta dalla ricorrente, tuttavia, avendo a oggetto il diritto al beneficio dell'assegno di invalidità civile, come da domanda amministrativa all' in atti, previo riconoscimento dell'invalidità in misura non inferiore al CP_1
74%, non è stata supportata dall'allegazione e dalla relativa documentazione circa il possesso dei requisiti socio-reddittuali, ai quali è subordinato il riconoscimento della prestazione assistenziale. La carenza di allegazioni e documentazione dei requisiti sanitari ed economici, non consente al giudicante di valutare i presupposti per l'attribuzione del beneficio, con conseguente rigetto della domanda.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' appellato, delle CP_1
spese processuali del grado che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario spese generali.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Valeria Di Stefano