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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6518/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6518/2024 dell'udienza del 5.5.2025
Il giorno 5.5.2025, mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chiamata la causa TRA
, (ricorrente) Parte_1
E
(resistenti) CP_1
Sono state presentate note scritte, mediante le quali ha rassegnato le proprie conclusioni, dalla sola parte ricorrente a mezzo del costituito procuratore Il Giudice, letto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul pre- sente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in persona del G.M., dott.ssa Matilde Boccia, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 -127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6518/2024 del R.G.A.C. (già N. 6518/2024 R.G.A.C.
5888/2024), avente ad oggetto Locazione di beni mobili- sfratto per morosità-uso abitativo , pendente TRA
), nata ad [...]- Parte_1 C.F._1 gola (Na) il 12/02/1958 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Tremiterra – pec C.F._2
, ed elett.te domiciliata Email_1 presso il suo studio in Afragola (Na) alla Via Settembrini n. 17, ricorrente contro
nato ad [...] il [...] e res.te in Afragola CP_1 alla via G. Pastore n.34, cod. fisc. CodiceFiscale_3
resistente - contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente mediante la presentazione di note di trat- tazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in vista dell'udienza del 5.5.2025 si riportano alle richieste formulate in atti e ne chiedono l'integrale accoglimento.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17/6/2024 la ricorrente come in atti rapp.ta, ha citato in Parte_1 giudizio il sig. onde sentir convalidare lo sfratto CP_1 per morosità relativo all'unità immobiliare di sua proprietà sita in Afragola alla Via G. Pastore n. 34, composta da n. 3 locali, concessa in locazione al resistente giusto contratto di locazione registrato il 27/02/2019 all'Agenzia delle Entrate ufficio di Caso- ria al n. 19022742476613602, ad uso abitativo, a fronte della cor- responsione del canone annuo originario di euro 3.000,00 annui, in rate mensili da euro 250,00 cadauna, oltre rimborso spese ac- cessorie e adeguamento ISTAT. All'uopo deduceva che il con- duttore si era reso moroso per il mancato pagamento della somma complessiva di 1.750,00 (millesettecentocinquanta) euro per i mesi dal dicembre 2023 al corrente giugno 2024 per canoni di locazione, oltre spese accessorie. Tanto esposto e premesso chiedeva convalidarsi lo sfratto per morosità.
n. 6518/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 6518/2024 R.G.A.C.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'intimato, il quale dichia- rava di opporsi alla convalida per i motivi di cui in atti: sostan- zialmente deduceva che l'immobile, pur occupato dallo stesso, non era idoneo all'uso per il quale era stato locato, deducendo la sussistenza di danno allo stesso sulla base di una mera indica- zione fotografica. Deduceva altresì che la locatrice, per il tramite CP_ del proprio genitore, aveva autorizzato il sig. a sospendere il pagamento del canone mensile a partire proprio dal dicembre 2023, fintantoché non fossero stati fatti i lavori di ripristino del- la abitazione. Alla prima udienza, ritenuto ritualmente instaurato il contrad- dittorio processuale, costituitosi il resistente nella fase di conva- lida mediante il procuratore indicato in atti, il Tribunale, a se- guito della dispiegata opposizione, non convalidato lo sfratto, concesso il provvisorio rilascio dell'immobile in parola, disposto il mutamento del rito, concesso il termine per l'espletamento della procedura della mediazione, rinviava all'udienza del 25.1.2025. Recepite le argomentazioni nella memoria integrativa depositata nell'interesse della sola parte ricorrente nonché nelle note di trattazione scritta in vista della predetta udienza da par- te della sola ricorrente, in assenza di istanze istruttorie, il pro- cedimento veniva rinviato all'udienza del 5.5.2025 per la discus- sione e decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 429- 127 ter c.p.c. 2. In via preliminare deve dichiararsi la procedibilità della do- manda di parte ricorrente avendo la stessa esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. all. Procedura R.M. n° 526/2024 del 05/08/2024 verbale di mancata comparizione di parte resistente del 11.9.2024 e 21.10.2024 prod. ricorrente). 3.Ciò posto, si osserva che la domanda principale della parte ri- corrente sia fondata e meriti accoglimento per le ragioni in ap- presso indicate. Ed invero, la ricorrente lamenta il mancato pagamento dei ca- noni di locazione per l'immobile per cui è causa da parte del conduttore-resistente dal mese di dicembre 2023 al mese di giugno 2024 per canoni di locazione, oltre spese accessorie per un importo complessivo pari ad euro 1.750,00, con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempi- mento imputabile alla parte resistente. Di contro, il resistente in sede di prima comparizione, pur re- stando contumace nella presente fase all'esito del mutamento del rito, ha sollevato eccezione di inadempimento ai sensi n. 6518/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 6518/2024 R.G.A.C.
dell'art. dall'art 1460 cc e deducendo l'inadempimento del loca- tore ex art. 1575 II c.c. per non aver mantenuto la cosa locata in modo da poter servire utilmente all'uso convenuto. Ciò posto, in punto diritto mette conto evidenziare che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si as- sume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'ob- bligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del lo- catore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni del- le parti, e, inoltre, secondo il principio inadimplenti non est adim- plendum, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede (Cfr. da ultimo Cassazione Ci- vile, sez. III, sentenza 29.01.2013 n° 2099). L'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cc secondo il principio di buona fede, può essere, dunque, validamente op- posta dal conduttore solo qualora sia venuta totalmente a man- care la controprestazione da parte del locatore, e non nelle ipo- tesi in cui al conduttore spetti il più limitato diritto al rimborso alla riduzione e al risarcimento del danno. Orbene, secondo il principio "inadimplenti non est adimplen- dum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede (cfr. cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 8425 del 11/04/2006 (Rv. 589183 - 01) “In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 cod. civ., si fonda su due presupposti: l'e- sistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione og- gettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell' immobile locato, pur in pre- senza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadem- pimento del locatore”; ex multis cass. civ. sez. 3, Sentenza n. 14739 del 13/07/2005 (Rv. 583885 - 01) “In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il cano- ne, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una ridu- zione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assu- me che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione to- tale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti,
n. 6518/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 6518/2024 R.G.A.C.
legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la contropre- stazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del si- nallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima soltanto se è conforme a lealtà e buona fede, con la conseguenza che il conduttore, qualora ab- bia continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi sopravvenuti (nella specie, asserita interclusione dell'immobile protratta per due anni a causa di opere stradali), non può sospendere l'intera sua pre- stazione consistente nel pagamento del canone di locazione, perchè così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, potendo giu- stificarsi soltanto una riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato godimento, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1584 cod. civ., ovvero la richiesta di risoluzione del contratto per sopravvenuta carenza di interesse”.). Ed invero, al riguardo la giurisprudenza di legittimità con moti- vazioni condivisibili ha affermato che “in tema di locazione di immo- bili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la pre- stazione del locatore, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte”( cfr. cass. Civ. Sez. 3 -
, Sentenza n. 20322 del 26/07/2019 (Rv. 654927 – ex multis e conforme cass civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2154 del 29/01/2021 (Rv. 660438 - 01). Orbene, sotto il profilo della valida opposizione della eccezione di inadempimento, deve ritenersi che il resistente soltanto nella fase di convalida ha eccepito l'inadempimento della parte loca- trice, esibendo tuttavia solo dei rilievi fotografici relativi all'appartamento e deducendo in merito ad un accordo orale in- tercorso tra il padre della ricorrente ed egli stesso relativo alla sospensione della corresponsione del canone di locazione sino al completamento dei lavori, omettendo tuttavia di costituirsi nel successivo giudizio di merito. Pertanto, la predetta eccezione di inadempimento, non essendo stata utilmente coltivata nella successiva e presente fase di meri- to, è da considerarsi tamquam non esset, e non essendo stata artico- lata neppure prova testimoniale con riguardo al dedotto accordo inerente la sospensione del pagamento del canone. Può ben in- ferirsi che la predetta eccezione e il dedotto accordo possono considerarsi quali mere difese rimaste tuttavia prive di sostegno n. 6518/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 6518/2024 R.G.A.C.
probatorio. In punto di diritto, inoltre, giova rammentare che in virtù dell'insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legit- timità, inaugurato con la fondamentale pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 13533/2001 (seguita da numerose altre pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; Cass. 7530/2012; Cass. 3373/2010), nell'ambito dei rapporti ob- bligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarci- mento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto, potendosi limi- tare semplicemente ad allegare l'inadempimento della
contro
- parte;
spetterà, infatti, alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificati- vo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore. Alla luce del principio appena espresso, pertanto, questa giudi- cante osserva che, mentre parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante (avendo provato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con controparte e avendo allegato l'inadempimento di quest'ultimo nel pagamen- to dei canoni di locazione sullo stesso gravanti) documentando e provando quindi il fatto costitutivo della propria pretesa;
il re- sistente, neppure costituitosi nell'ambito della presente fase processuale, invece, non ha fornito la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte, atti a contrastare o paralizzare l'avversa domanda. Ne consegue che l'inadempimento dell'odierno resistente deve ritenersi pienamente provato e la domanda attorea va pienamen- te accolta. Circa la gravità dell'inadempimento, ritiene questa giudicante che la stessa vada, nel caso di specie, ravvisata, atteso che la mo- rosità consiste nel mancato pagamento di quanto pattuito a far data dal mese di dicembre 2023 al mese di giugno 2024 per ca- noni di locazione, oltre spese accessorie per un importo com- plessivo pari ad euro 1.750,00 e, come richiesto nella memoria integrativa ritualmente depositata in vista dell'udienza del 25.1.2025, per un ammontare pari ad euro € 2.750,00 essendo persistita la mora sino al dicembre dell'anno 2024, e protraen- dosi sino al mese di maggio dell'anno 2025 per un ammontare fi- nale pari ad euro 4.500,00. Orbene, la domanda per come proposta nelle memorie integrati- ve è indubbiamente ammissibile e fondata di seguito indicati.
n. 6518/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 9 N. 6518/2024 R.G.A.C.
Secondo l'impostazione ormai invalsa nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 21242 del 2006; Cass. 15399 del 2010) nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intima- to ai sensi dell'articolo 665 cod. proc. civ. determina la conclu- sione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle ri- spettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la pos- sibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda ricon- venzionale. In tal senso, si è affermato che l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destina- to a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fa- se sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 cod. proc. civ., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma an- che modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle di- fese svolte dalla controparte. (cfr. 12247 del 2013). Tale facoltà si estende fino a ritenere ammissibile la proposizio- ne da parte del locatore anche di una domanda totalmente nuo- va in seguito alla trasformazione del rito, purché connessa al pe- titum mediato del rilascio dell'immobile, tra cui la domanda di pagamento dei canoni di locazione. Tale orientamento giurisprudenziale appare del resto in linea con il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 12310 del 15/06/2015), sia pure in tema di rito ordinario, secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. (ma lo stesso può valere, a giudizio di questo Tribunale, anche con riferimento alla modifica consentita dall'art. 420 comma 1 c.p.c.) può riguardare anche uno o entrambi gli elementi ogget- tivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle poten- zialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi proces- suali. Ciò posto, passando all'esame della domanda di pagamento dei canoni di locazione proposta da parte attrice, la stessa deve es- sere intesa, alla luce del tenore delle espressioni usate nella parte motiva e delle conclusioni del ricorso, nonché delle precisazioni n. 6518/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 6518/2024 R.G.A.C.
effettuate nel corso dell'udienza ex art 420 c.p.c. come diretta a ricomprendere il pagamento non solo dei canoni scaduti fino al- la data del deposito del ricorso, ma anche i successivi a scadere fino alla pronuncia della sentenza.
La domanda di pagamento dei canoni di locazione è fondata, per le ragioni sopra esposte, e l'importo dovuto dal conduttore nei confronti della ricorrente ammonta ad € 4.500,00 corri- spondenti ai canoni scaduti fino alla data della pronuncia della sentenza corrispondenti a 18 mensilità impagate . Parte convenuta va indi condannata al pagamento della com- plessiva somma di euro 4.500,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati per 18 mensilità decorrenti dal mese di dicembre dell'anno 2023 sino alla data odierna oltre interessi, al tasso le- gale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. Ed invero, mette conto evidenziare che, nella dispiegata difesa, la parte resistente non ha dato alcuna dimostrazione del suo adempimento, né tantomeno dell'esistenza di altro fatto estinti- vo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei loro confronti dal creditore. Ne consegue che l'inadempimento e la sua gravità devono rite- nersi pienamente provati.
Per tutto quanto innanzi osservato, pertanto, considerando al- tresì il comportamento assunto dai resistenti, va pronunciata la risoluzione, per grave inadempimento imputabile ai resistenti, del contratto di locazione intercorrente tra le parti in causa ed avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito dell'appartamento sito l'unità immobiliare sita in Afragola alla Via G. Pastore n. 34, composta da n. 3 locali concessa in locazio- ne al resistente giusto contratto di locazione registrato il 27/02/2019 all'Agenzia delle Entrate ufficio di Casoria al n. 19022742476613602, oggetto del presente giudizio, per inadem- pimento del locatario (cfr. contratto in atti).
Conseguente a tale statuizione si pone la conferma dell'ordine di rilascio già emesso.
4.Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza del con- venuto e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto della non complessità della controversia e delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona della n. 6518/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 9 N. 6518/2024 R.G.A.C.
dott.ssa Matilde Boccia definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_2
, in atti generalizzato, così provvede:
[...]
a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la risolu- zione del contratto di locazione di cui all'atto introduttivo per grave inadempimento di , nato ad [...] il [...] , CP_1 cod. fisc. ; CodiceFiscale_3
b) ordina ad il rilascio in favore della ricorrente CP_1
), dell'immobile adibito Parte_1 C.F._1 ad uso abitativo sito in sita in Afragola alla Via G. Pastore n. 34, piano terra interno 2 con annessa pertinente area scoperta sup. mq 51 composto di tre vani e accessori riportato al NCEU co- mune di Afragola partita 8778 foglio 14, p.lla 599 sub 3 cat A/7 cl.1 ribadendo e confermando l'ordine di rilascio già disposto al- la data del 30.10.2024; c) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 4.500,00 a ti- Parte_1 tolo di canoni scaduti e non pagati al mese di dicembre 2023 al maggio 2025, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, d) condanna, altresì, il resistente al pagamento in favore di par- te attrice delle spese di giudizio che liquida in euro € 2.552,00 per compensi professionali ed euro 250,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 % sui compensi, iva e c.p.a. come per legge;
Aversa, 5.5.2025 il Giudice dott. ssa Matilde Boccia
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 6518/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 9
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VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6518/2024 dell'udienza del 5.5.2025
Il giorno 5.5.2025, mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chiamata la causa TRA
, (ricorrente) Parte_1
E
(resistenti) CP_1
Sono state presentate note scritte, mediante le quali ha rassegnato le proprie conclusioni, dalla sola parte ricorrente a mezzo del costituito procuratore Il Giudice, letto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul pre- sente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in persona del G.M., dott.ssa Matilde Boccia, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 -127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6518/2024 del R.G.A.C. (già N. 6518/2024 R.G.A.C.
5888/2024), avente ad oggetto Locazione di beni mobili- sfratto per morosità-uso abitativo , pendente TRA
), nata ad [...]- Parte_1 C.F._1 gola (Na) il 12/02/1958 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Tremiterra – pec C.F._2
, ed elett.te domiciliata Email_1 presso il suo studio in Afragola (Na) alla Via Settembrini n. 17, ricorrente contro
nato ad [...] il [...] e res.te in Afragola CP_1 alla via G. Pastore n.34, cod. fisc. CodiceFiscale_3
resistente - contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente mediante la presentazione di note di trat- tazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in vista dell'udienza del 5.5.2025 si riportano alle richieste formulate in atti e ne chiedono l'integrale accoglimento.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17/6/2024 la ricorrente come in atti rapp.ta, ha citato in Parte_1 giudizio il sig. onde sentir convalidare lo sfratto CP_1 per morosità relativo all'unità immobiliare di sua proprietà sita in Afragola alla Via G. Pastore n. 34, composta da n. 3 locali, concessa in locazione al resistente giusto contratto di locazione registrato il 27/02/2019 all'Agenzia delle Entrate ufficio di Caso- ria al n. 19022742476613602, ad uso abitativo, a fronte della cor- responsione del canone annuo originario di euro 3.000,00 annui, in rate mensili da euro 250,00 cadauna, oltre rimborso spese ac- cessorie e adeguamento ISTAT. All'uopo deduceva che il con- duttore si era reso moroso per il mancato pagamento della somma complessiva di 1.750,00 (millesettecentocinquanta) euro per i mesi dal dicembre 2023 al corrente giugno 2024 per canoni di locazione, oltre spese accessorie. Tanto esposto e premesso chiedeva convalidarsi lo sfratto per morosità.
n. 6518/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 6518/2024 R.G.A.C.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'intimato, il quale dichia- rava di opporsi alla convalida per i motivi di cui in atti: sostan- zialmente deduceva che l'immobile, pur occupato dallo stesso, non era idoneo all'uso per il quale era stato locato, deducendo la sussistenza di danno allo stesso sulla base di una mera indica- zione fotografica. Deduceva altresì che la locatrice, per il tramite CP_ del proprio genitore, aveva autorizzato il sig. a sospendere il pagamento del canone mensile a partire proprio dal dicembre 2023, fintantoché non fossero stati fatti i lavori di ripristino del- la abitazione. Alla prima udienza, ritenuto ritualmente instaurato il contrad- dittorio processuale, costituitosi il resistente nella fase di conva- lida mediante il procuratore indicato in atti, il Tribunale, a se- guito della dispiegata opposizione, non convalidato lo sfratto, concesso il provvisorio rilascio dell'immobile in parola, disposto il mutamento del rito, concesso il termine per l'espletamento della procedura della mediazione, rinviava all'udienza del 25.1.2025. Recepite le argomentazioni nella memoria integrativa depositata nell'interesse della sola parte ricorrente nonché nelle note di trattazione scritta in vista della predetta udienza da par- te della sola ricorrente, in assenza di istanze istruttorie, il pro- cedimento veniva rinviato all'udienza del 5.5.2025 per la discus- sione e decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 429- 127 ter c.p.c. 2. In via preliminare deve dichiararsi la procedibilità della do- manda di parte ricorrente avendo la stessa esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. all. Procedura R.M. n° 526/2024 del 05/08/2024 verbale di mancata comparizione di parte resistente del 11.9.2024 e 21.10.2024 prod. ricorrente). 3.Ciò posto, si osserva che la domanda principale della parte ri- corrente sia fondata e meriti accoglimento per le ragioni in ap- presso indicate. Ed invero, la ricorrente lamenta il mancato pagamento dei ca- noni di locazione per l'immobile per cui è causa da parte del conduttore-resistente dal mese di dicembre 2023 al mese di giugno 2024 per canoni di locazione, oltre spese accessorie per un importo complessivo pari ad euro 1.750,00, con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempi- mento imputabile alla parte resistente. Di contro, il resistente in sede di prima comparizione, pur re- stando contumace nella presente fase all'esito del mutamento del rito, ha sollevato eccezione di inadempimento ai sensi n. 6518/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 6518/2024 R.G.A.C.
dell'art. dall'art 1460 cc e deducendo l'inadempimento del loca- tore ex art. 1575 II c.c. per non aver mantenuto la cosa locata in modo da poter servire utilmente all'uso convenuto. Ciò posto, in punto diritto mette conto evidenziare che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si as- sume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'ob- bligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del lo- catore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni del- le parti, e, inoltre, secondo il principio inadimplenti non est adim- plendum, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede (Cfr. da ultimo Cassazione Ci- vile, sez. III, sentenza 29.01.2013 n° 2099). L'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cc secondo il principio di buona fede, può essere, dunque, validamente op- posta dal conduttore solo qualora sia venuta totalmente a man- care la controprestazione da parte del locatore, e non nelle ipo- tesi in cui al conduttore spetti il più limitato diritto al rimborso alla riduzione e al risarcimento del danno. Orbene, secondo il principio "inadimplenti non est adimplen- dum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede (cfr. cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 8425 del 11/04/2006 (Rv. 589183 - 01) “In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 cod. civ., si fonda su due presupposti: l'e- sistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione og- gettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell' immobile locato, pur in pre- senza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perchè tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadem- pimento del locatore”; ex multis cass. civ. sez. 3, Sentenza n. 14739 del 13/07/2005 (Rv. 583885 - 01) “In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il cano- ne, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una ridu- zione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assu- me che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione to- tale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti,
n. 6518/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 6518/2024 R.G.A.C.
legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la contropre- stazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del si- nallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima soltanto se è conforme a lealtà e buona fede, con la conseguenza che il conduttore, qualora ab- bia continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi sopravvenuti (nella specie, asserita interclusione dell'immobile protratta per due anni a causa di opere stradali), non può sospendere l'intera sua pre- stazione consistente nel pagamento del canone di locazione, perchè così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, potendo giu- stificarsi soltanto una riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato godimento, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1584 cod. civ., ovvero la richiesta di risoluzione del contratto per sopravvenuta carenza di interesse”.). Ed invero, al riguardo la giurisprudenza di legittimità con moti- vazioni condivisibili ha affermato che “in tema di locazione di immo- bili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la pre- stazione del locatore, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte”( cfr. cass. Civ. Sez. 3 -
, Sentenza n. 20322 del 26/07/2019 (Rv. 654927 – ex multis e conforme cass civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2154 del 29/01/2021 (Rv. 660438 - 01). Orbene, sotto il profilo della valida opposizione della eccezione di inadempimento, deve ritenersi che il resistente soltanto nella fase di convalida ha eccepito l'inadempimento della parte loca- trice, esibendo tuttavia solo dei rilievi fotografici relativi all'appartamento e deducendo in merito ad un accordo orale in- tercorso tra il padre della ricorrente ed egli stesso relativo alla sospensione della corresponsione del canone di locazione sino al completamento dei lavori, omettendo tuttavia di costituirsi nel successivo giudizio di merito. Pertanto, la predetta eccezione di inadempimento, non essendo stata utilmente coltivata nella successiva e presente fase di meri- to, è da considerarsi tamquam non esset, e non essendo stata artico- lata neppure prova testimoniale con riguardo al dedotto accordo inerente la sospensione del pagamento del canone. Può ben in- ferirsi che la predetta eccezione e il dedotto accordo possono considerarsi quali mere difese rimaste tuttavia prive di sostegno n. 6518/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 6518/2024 R.G.A.C.
probatorio. In punto di diritto, inoltre, giova rammentare che in virtù dell'insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legit- timità, inaugurato con la fondamentale pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 13533/2001 (seguita da numerose altre pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; Cass. 7530/2012; Cass. 3373/2010), nell'ambito dei rapporti ob- bligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarci- mento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto, potendosi limi- tare semplicemente ad allegare l'inadempimento della
contro
- parte;
spetterà, infatti, alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificati- vo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore. Alla luce del principio appena espresso, pertanto, questa giudi- cante osserva che, mentre parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante (avendo provato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con controparte e avendo allegato l'inadempimento di quest'ultimo nel pagamen- to dei canoni di locazione sullo stesso gravanti) documentando e provando quindi il fatto costitutivo della propria pretesa;
il re- sistente, neppure costituitosi nell'ambito della presente fase processuale, invece, non ha fornito la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte, atti a contrastare o paralizzare l'avversa domanda. Ne consegue che l'inadempimento dell'odierno resistente deve ritenersi pienamente provato e la domanda attorea va pienamen- te accolta. Circa la gravità dell'inadempimento, ritiene questa giudicante che la stessa vada, nel caso di specie, ravvisata, atteso che la mo- rosità consiste nel mancato pagamento di quanto pattuito a far data dal mese di dicembre 2023 al mese di giugno 2024 per ca- noni di locazione, oltre spese accessorie per un importo com- plessivo pari ad euro 1.750,00 e, come richiesto nella memoria integrativa ritualmente depositata in vista dell'udienza del 25.1.2025, per un ammontare pari ad euro € 2.750,00 essendo persistita la mora sino al dicembre dell'anno 2024, e protraen- dosi sino al mese di maggio dell'anno 2025 per un ammontare fi- nale pari ad euro 4.500,00. Orbene, la domanda per come proposta nelle memorie integrati- ve è indubbiamente ammissibile e fondata di seguito indicati.
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Secondo l'impostazione ormai invalsa nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 21242 del 2006; Cass. 15399 del 2010) nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intima- to ai sensi dell'articolo 665 cod. proc. civ. determina la conclu- sione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle ri- spettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la pos- sibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda ricon- venzionale. In tal senso, si è affermato che l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destina- to a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fa- se sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 cod. proc. civ., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma an- che modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle di- fese svolte dalla controparte. (cfr. 12247 del 2013). Tale facoltà si estende fino a ritenere ammissibile la proposizio- ne da parte del locatore anche di una domanda totalmente nuo- va in seguito alla trasformazione del rito, purché connessa al pe- titum mediato del rilascio dell'immobile, tra cui la domanda di pagamento dei canoni di locazione. Tale orientamento giurisprudenziale appare del resto in linea con il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 12310 del 15/06/2015), sia pure in tema di rito ordinario, secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. (ma lo stesso può valere, a giudizio di questo Tribunale, anche con riferimento alla modifica consentita dall'art. 420 comma 1 c.p.c.) può riguardare anche uno o entrambi gli elementi ogget- tivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle poten- zialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi proces- suali. Ciò posto, passando all'esame della domanda di pagamento dei canoni di locazione proposta da parte attrice, la stessa deve es- sere intesa, alla luce del tenore delle espressioni usate nella parte motiva e delle conclusioni del ricorso, nonché delle precisazioni n. 6518/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 6518/2024 R.G.A.C.
effettuate nel corso dell'udienza ex art 420 c.p.c. come diretta a ricomprendere il pagamento non solo dei canoni scaduti fino al- la data del deposito del ricorso, ma anche i successivi a scadere fino alla pronuncia della sentenza.
La domanda di pagamento dei canoni di locazione è fondata, per le ragioni sopra esposte, e l'importo dovuto dal conduttore nei confronti della ricorrente ammonta ad € 4.500,00 corri- spondenti ai canoni scaduti fino alla data della pronuncia della sentenza corrispondenti a 18 mensilità impagate . Parte convenuta va indi condannata al pagamento della com- plessiva somma di euro 4.500,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati per 18 mensilità decorrenti dal mese di dicembre dell'anno 2023 sino alla data odierna oltre interessi, al tasso le- gale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. Ed invero, mette conto evidenziare che, nella dispiegata difesa, la parte resistente non ha dato alcuna dimostrazione del suo adempimento, né tantomeno dell'esistenza di altro fatto estinti- vo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei loro confronti dal creditore. Ne consegue che l'inadempimento e la sua gravità devono rite- nersi pienamente provati.
Per tutto quanto innanzi osservato, pertanto, considerando al- tresì il comportamento assunto dai resistenti, va pronunciata la risoluzione, per grave inadempimento imputabile ai resistenti, del contratto di locazione intercorrente tra le parti in causa ed avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito dell'appartamento sito l'unità immobiliare sita in Afragola alla Via G. Pastore n. 34, composta da n. 3 locali concessa in locazio- ne al resistente giusto contratto di locazione registrato il 27/02/2019 all'Agenzia delle Entrate ufficio di Casoria al n. 19022742476613602, oggetto del presente giudizio, per inadem- pimento del locatario (cfr. contratto in atti).
Conseguente a tale statuizione si pone la conferma dell'ordine di rilascio già emesso.
4.Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza del con- venuto e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto della non complessità della controversia e delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona della n. 6518/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 9 N. 6518/2024 R.G.A.C.
dott.ssa Matilde Boccia definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_2
, in atti generalizzato, così provvede:
[...]
a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la risolu- zione del contratto di locazione di cui all'atto introduttivo per grave inadempimento di , nato ad [...] il [...] , CP_1 cod. fisc. ; CodiceFiscale_3
b) ordina ad il rilascio in favore della ricorrente CP_1
), dell'immobile adibito Parte_1 C.F._1 ad uso abitativo sito in sita in Afragola alla Via G. Pastore n. 34, piano terra interno 2 con annessa pertinente area scoperta sup. mq 51 composto di tre vani e accessori riportato al NCEU co- mune di Afragola partita 8778 foglio 14, p.lla 599 sub 3 cat A/7 cl.1 ribadendo e confermando l'ordine di rilascio già disposto al- la data del 30.10.2024; c) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 4.500,00 a ti- Parte_1 tolo di canoni scaduti e non pagati al mese di dicembre 2023 al maggio 2025, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, d) condanna, altresì, il resistente al pagamento in favore di par- te attrice delle spese di giudizio che liquida in euro € 2.552,00 per compensi professionali ed euro 250,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 % sui compensi, iva e c.p.a. come per legge;
Aversa, 5.5.2025 il Giudice dott. ssa Matilde Boccia
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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